ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL COMUNE DI TENNO (PROV. TRENTO) IN MATERIA DI ALIQUOTA ICI PER L'ANNO 2008

(stralcio della deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 dd. 19.12.2007)

IL CONSIGLIO COMUNALE

…omissis…

DELIBERA

…omissis…

"""

1. di confermare, per l'anno 2008, al 6,5 per mille l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili per tutte le unità immobiliari, presupposto d'imposta ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30.12.1992, n. 504 e s.m.;

2. di ridurre al 4 per mille l’aliquota ordinaria di cui al punto 1, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nella quale il contribuente abbia stabilito la propria residenza e vi dimori abitualmente;

3. di ridurre al 2,00 per mille l’aliquota ordinaria di cui al punto 1, nei seguenti casi:

a. ai comproprietari di fabbricati, per gli immobili diversi dalla propria dimora abituale, risultanti dimora abituale e residenza di parenti e affini in linea retta entro il 1° grado quando anch'essi risultino soggetti passivi del medesimo fabbricato, e relative pertinenze come previste dall'art. 6, comma 2, del Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili; l'aliquota ridotta di cui al presente punto è concessa, a pena di decadenza, su comunicazione del beneficiario da presentarsi entro i termini di cui all’art. 9 del citato Regolamento;

b. al coniuge non assegnatario che sia in parte titolare del diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento dell'immobile per l'unità immobiliare assegnata all'altro coniuge a seguito di provvedimento di separazione coniugale o di divorzio;

4. di elevare ad € 250,00 la detrazione prevista all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992 e s.m. per l'imposta dovuta per l'unita immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nonché per l'imposta relativa alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

5. di fissare, per l'anno 2008, la detrazione d'imposta spettante agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari ad € 104,00 così come previsto all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992 e s.m.;

"""

…omissis…