STRALCIO DELLA DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 40 DEL 21.12.2005

  1. di aumentare, per l'anno 2006, al 6,5 per mille l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili per tutte le unità immobiliari, presupposto d'imposta ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30.12.1992, n. 504 e s.m.;

  2. di ridurre al 4 per mille l'aliquota ordinaria di cui al punto 1, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nella quale il contribuente abbia stabilito la propria residenza e vi dimori abitualmente;

  3. di ridurre al 2,00 per mille l'aliquota ordinaria di cui al punto 1, ai comproprietari di fabbricati, per gli immobili diversi dalla propria dimora abituale, risultanti dimora abituale di parenti e affini in linea retta entro il 1° grado, nelle quali il parente o affine abbia istituito la propria residenza e vi dimori abitualmente, e relative pertinenze come previste dall'art. 6, comma 2, del Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili; l'aliquota ridotta di cui al presente punto è concessa, a pena di decadenza, su comunicazione del beneficiario da presentarsi entro i termini di cui all'art. 9 del citato Regolamento;

  4. di elevare ad Euro 250,00 la detrazione, prevista all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/92 e s.m. per l'imposta dovuta per l'unita immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nonchè per l'imposta relativa alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

  5. di fissare, per l'anno 2006, la detrazione d'imposta spettante agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari ad Euro 104,00 così come previsto all'art. 8, comma 2, del D.Lgs. 504/92 e s.m.;