PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTE.
Ø
aliquota I.C.I. nella misura ordinaria del 5 per mille con riferimento a tutti gli immobili diversi dalle unità immobiliari adibite ad abitazione principale;
Ø ’aliquota I.C.I. ridotta del 4 per mille per le unità immobiliari direttamente adibite dai proprietari o usufruttuari persone fisiche a propria abitazione principale o ad abitazione principale di soci assegnatari di alloggi da parte di cooperative edilizie a proprietà indivisa;
Ø nota bene: le rendite indicate negli estratti catastali devono essere rivalutate del 5%
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è stata fissata in € 103,29 la detrazione per abitazione principale, intesa come l’unità immobiliare adibita ad abitazione abituale del contribuente (la residenza anagrafica) che la possieda a titolo di proprietà, usufrutto, ecc.. La detrazione dovrà essere rapportata ai mesi di effettivo utilizzo come abitazione principale e dovrà essere suddivisa, in caso di più contribuenti dimoranti, in parti uguali tra loro prescindendo dalle quote di proprietà.
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Agevolazioni per le pertinenze |
le agevolazioni delle abitazioni principali sono estese alle pertinenze quali per esempio cantine, box, posti macchina coperti e scoperti, garage classificati nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7; questo significa che alle unità immobiliari come sopra definite si applica l’aliquota e la detrazione prevista per l’abitazione principale. Il beneficio si applica ad una sola pertinenza;
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Le abitazioni concesse in uso gratuito dal possessore ai suoi parenti in linea retta entro il I° grado (genitori – figli), sono equiparate alle abitazioni principali se nelle stesse l’utilizzatore ha stabilito la propria residenza e vi dimora abitualmente. A queste abitazioni è applicata l’aliquota e le detrazioni previste per le abitazioni principali. Nel caso di più contitolari (comproprietari) la detrazione spetta in misura proporzionale alla quota di possesso;
Ø Sono considerate abitazioni principali inoltre le unità immobiliari possedute da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l’immobile non risulti locato;
L’imposta è ridotta del 50% per cento per i fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni.
Ø 'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille, da calcolare sul valore del terreno in comune commercio al 1° gennaio.
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Scadenze e modalità di versamento |
L’imposta complessivamente dovuta deve essere versata in un’unica soluzione entro il 16 dicembre, oppure in due rate entro il 16 giugno (50% del dovuto) e 16 dicembre (saldo).
Ø I versamenti d’imposta devono essere effettuati tramite il Concessionario del servizio di riscossione a mezzo del c/c postale nr. 88782545 intestato ad EQUITALIA NOMOS SPA TELVE - TN - ICI, oppure con modello F24.
Ø I versamenti d’imposta non devono essere eseguiti quando l’importo annuo complessivo risulta inferiore o uguale a € 12,00=.