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COMUNE DI TELVE (Provincia di Trento) |
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 52 |
OGGETTO: Determinazione aliquote e detrazioni I.C.I. a valere per l’anno 2007
L'anno duemilasei, addì ventotto del mese di dicembre alle ore 18.00, nella sala delle adunanze, a seguito di convocazione regolarmente effettuata a termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.
Sono presenti i signori:
FERRAI PATRIZIO
PECORARO GIULIO
PECORARO STEFANO
STROPPA PAOLO
TRENTINAGLIA SILVIO
Assenti i Signori:
Assiste il Segretario comunale Bonella Giampaolo.
Accertata la validità dell'adunanza, il sig. Rigon Franco, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.
Invita quindi il Consiglio alla trattazione dell'oggetto sopraindicato, posto al n. dell'o.d.g.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che il primo comma dell’art. 6 del D.Lgs. 504/92 sancisce che l’aliquota dell’I.C.I. è stabilita dal Comune, con deliberazione da adottare entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetto per l’anno successivo e che ai sensi dell’art. 31, comma 1, della legge n. 448 del
Dato atto che in base a quanto disposto dall’art. 26 del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L come da ultimo modificato dalla L.R. 07/2004 l’organo competente a determinare le tariffe dei tributi, compresa la determinazione della relativa tariffa, è il Consiglio Comunale;
Considerato che l’aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tali limiti, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all’abitazione principale, o di alloggi non locati, a’ sensi dell’art. 6 del succitato D. Lgs. 504/1992. sostituito dall’art. 3, comma 53 della L. 23.12.1996, n. 662;
Specificato inoltre che a’ sensi di quanto disposto dall’art. 4 del D.L. 08.08.1996, n. 437, modificato dall’art. 2 del D.L. 25.11.1996, n. 599, il Comune può deliberare un’aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all’ultimo gettito annuale realizzato;
Rilevato che se la deliberazione non viene adottata entro il termine menzionato, si applica ai sensi del 1^ comma dell’art. 6 del citato D.Lgs. 504/1992, l’aliquota del 4 per mille;
Ritenuto opportuno confermare anche per l’anno 2007 l’aliquota ordinaria del 5 per mille, con le seguenti agevolazioni:
Aliquota ridotta del 4 per mille per:
· abitazione principale dei soggetti residenti;
· le abitazioni non locate di anziani e disabili residenti presso case di riposo o di cura;
Ricordato che l’imposta dovuta per l’abitazione principale può essere ridotta fino al 50 per cento; in alternativa, la detrazione di euro 103,30 può essere elevata fino a euro 258,23, nel rispetto dell’equilibrio del bilancio, ai sensi dell’art. 3, comma 55 della L. 23.12.1996, n. 662;
Ritenuto di confermare anche per l’anno 2007 la detrazione per prima casa pari ad euro
Visti i pareri favorevoli espressi sulla proposta di deliberazione dal:
· ragioniere sotto il profilo della regolarità tecnico-amministrativa e contabile;
Visto il Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli immobili, approvato con deliberazione consiliare n. 33 dd. 23.10.1998 successivamente modificato con deliberazione n. 24 del 16.06.1999;
Visto il D.Lgs. 504/92 e s.m.
Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;
Dopo esauriente discussione con voti favorevoli n. 10, contrari n. 0 , astenuti n. 4 , espressi per alzata di mano, su n. 14 consiglieri presenti e votanti;
D E L I B E R A
1. di determinare per l’anno 2007 l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5‰ (cinque per mille);
2. di determinare per l’anno 2007 l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per le aree edificabili nella misura del 6‰ (sei per mille);
3. di applicare l’aliquota ridotta del 4‰ (quattro per mille) per i seguenti immobili:
- abitazione principale dei soggetti residenti;
- abitazioni non locate di anziani e disabili residenti presso case di riposo o di cura;
4. di determinare la detrazione per l’abitazione principale in Euro 156,00 annui.-;
5. di rimettere copia della presente deliberazione al Concessionario della riscossione delle imposte, per gli adempimenti di competenza;
6. di trasmettere estratto del presente provvedimento all’Ufficio Pubblicazione Leggi e Decreti c/o il Ministero Grazie e Giustizia – Roma, per la pubblicazione dello stesso sulla Gazzetta Ufficiale;
7. di trasmettere copia della presente al Dipartimento delle Politiche Fiscali per la pubblicazione sul relativo sito internet;
Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
IL CONSIGLIERE DESIGNATO IL SEGRETARIO
Il presente verbale è stato pubblicato all'Albo comunale dal al
senza opposizioni.
IL SEGRETARIO
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ' |
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’albo comunale nelle forme di legge e:
divenuta esecutiva ai sensi dell’articolo 79 comma 3° del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, nr. 3/L;
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 79 comma 4° del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L.
Telve, lì ________________
Il Segretario Comunale
Bonella Giampaolo
Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
1. Opposizione, da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta Comunale, ai sensi dell’art. 79 comma 5° del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01/02/2005 nr. 3/L;
2. Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24 gennaio 1971, n. 1199;
3. Ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni, ai sensi della legge 06 dicembre 1971, n. 1304.