IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che il primo comma dell’art. 6 del D.Lgs. 504/92 sancisce che l’aliquota dell’I.C.I. è stabilita dal Comune, con deliberazione da adottare entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetto per l’anno successivo e che ai sensi dell’art. 31, comma 1, della legge n. 448 del 1998, a decorrere dall’esercizio 2000, il termine ordinario per l’approvazione delle tariffe e dei regolamenti si sposta dal 31 ottobre al 31 dicembre;
Dato atto che in base a quanto disposto dall’art. 28 del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.G.R. 27.02.1995 come modificato dalla L.R. 10/98 l’organo competente a determinare le tariffe dei tributi, in quanto avente natura regolamentare che investe il potere istitutivo dei tributi, è il Consiglio Comunale;
Considerato che l’aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tali limiti, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all’abitazione principale, o di alloggi non locati, a’ sensi dell’art. 6 del succitato D. Lgs. 504/1992. sostituito dall’art. 3, comma 53 della L. 23.12.1996, n. 662;
Specificato inoltre che a’ sensi di quanto disposto dall’art. 4 del D.L. 08.08.1996, n. 437, modificato dall’art. 2 del D.L. 25.11.1996, n. 599, il Comune può deliberare un’aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all’ultimo gettito annuale realizzato;
Rilevato che se la deliberazione non viene adottata entro il termine menzionato, si applica ai sensi del 1^ comma dell’art. 6 del citato D.Lgs. 504/1992, l’aliquota del 4 per mille;
Ritenuto opportuno confermare anche per l’anno 2005 l’aliquota ordinaria del 5 per mille, con le seguenti agevolazioni:
Aliquota ridotta del 4 per mille per:
· abitazione principale dei soggetti residenti;
· le abitazioni non locate di anziani e disabili residenti presso case di riposo o di cura;
Ricordato che l’imposta dovuta per l’abitazione principale può essere ridotta fino al 50 per cento; in alternativa, la detrazione di L. 200.000 può essere elevata fino a Lire 500.000, nel rispetto dell’equilibrio del bilancio, ai sensi dell’art. 3, comma 55 della L. 23.12.1996, n. 662;
Ritenuto di confermare anche per l’anno 2005 la detrazione per prima casa in euro 156,00 in considerazione del fatto che applicando la medesima detrazione per gli anni d’imposta 2002 e 2003 l’equilibrio di bilancio è stato comunque garantito;
Visti i pareri favorevoli espressi sulla proposta di deliberazione dal:
· funzionario responsabile dell’imposta sotto il profilo della regolarità tecnico-amministrativa;
· responsabile del servizio di ragioneria sotto il profilo della regolarità contabile;
Visto il Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli immobili, approvato con deliberazione consiliare n. 33 dd. 23.10.1998 successivamente modificato con deliberazione n. 24 del 16.06.1999;
Visto il D.Lgs. 504/92 e s.m.
Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.G.R. 27.02.1995 con le modifiche apportate alla L.R. 1/93, con la L.R. 10/98;
Dopo esauriente discussione con voti favorevoli n. 9, contrari n. 0, astenuti n. 3, espressi per alzata di mano, su n. 12 Consiglieri presenti e votanti;
D E L I B E R A
1. di determinare per l’anno 2005 l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5‰ (cinque per mille);
2. di determinare per l’anno 2005 l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per le aree edificabili nella misura del 6‰ (sei per mille);
3. di applicare l’aliquota ridotta del 4‰ (quattro per mille) per i seguenti immobili:
- abitazione principale dei soggetti residenti;
- abitazioni non locate di anziani e disabili residenti presso case di riposo o di cura;
4. di determinare la detrazione per l’abitazione principale in Euro 156,00 annui.-;
5. di rimettere copia della presente deliberazione al Concessionario della riscossione delle imposte, per gli adempimenti di competenza;
6. di trasmettere estratto del presente provvedimento all’Ufficio Pubblicazione Leggi e Decreti c/o il Ministero Grazie e Giustizia – Roma, per la pubblicazione dello stesso sulla Gazzetta Ufficiale;
7. di trasmettere copia della presente al Dipartimento delle Politiche Fiscali per la pubblicazione sul relativo sito internet;