COMUNE DI SPERA
I.C.I. – IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ANNO 2006
ALIQUOTA UNICA 4 per mille
DETRAZIONI:
ABITAZIONE PRINCIPALE EURO 103,29.
Assimilazioni ad abitazione principale:
le abitazioni concesse in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari, parenti in linea retta entro il primo grado, sono equiparate alle abitazioni principali se nelle stesse il familiare ha stabilito la propria residenza e vi dimora abitualmente. A queste abitazioni è applicata la detrazione prevista per le abitazioni principali. Sono considerate abitazioni principali le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero, a condizione che le stesse non risultino locate.
VERSAMENTI:
a partire dal 01.01.2004 le scadenze per il pagamento dell’imposta sono le seguenti:
dal 1° al 20 DICEMBRE in un’unica soluzione.
Resta salva la facoltà di effettuare il versamento in 2 rate rispettivamente con scadenza 30 GIUGNO e 20 DICEMBRE ovvero in un’unica soluzione entro il 30 GIUGNO.
I versamenti devono essere effettuati:
1) utilizzando gli appositi bollettini di conto corrente postale inviati dall’UNIRISCOSSIONI
recandosi presso:
a) Ufficio Postale;
b) Il Concessionario del Servizio di Riscossione;
2) a partire da dicembre 2005 tramite modello F24.
Il versamento non è dovuto se l’importo non supera EURO 10,00.
Denunce e comunicazioni
Dall’entrata in vigore del regolamento I.C.I. (e quindi per le variazioni intervenute a partire dall’anno 1999) si dispone la soppressione dell’obbligo di presentazione della dichiarazione di variazione dell’I.C.I. Il contribuente è però obbligato a comunicare al Comune ogni acquisto, cessazione o modificazione della soggettività passiva con la sola indicazione dell’unità immobiliare interessata alla variazione, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui la variazione (compravendita, successione, donazione) è avvenuta.
Se tale comunicazione è sottoscritta da tutte le parti vale come dichiarazione sia di acquisizione sia di cessazione della soggettività passiva e può essere congiunta per tutti i contitolari dell’immobile. L’omissione della comunicazione è punita con una sanzione di EURO 10,00 per ciascuna unità immobiliare.
Pertinenze
La circolare ministeriale n. 23/E del 11.02.2000 stabilisce che dal 1° gennaio 2000 alla pertinenza della prima abitazione deve essere riservato lo stesso trattamento fiscale dell’abitazione principale: è quindi possibile utilizzare la parte della detrazione che non trova capienza nell’imposta dovuta per la abitazione principale.
SI AVVISA IL CONTRIBUENTE CHE ANCHE PER L’ANNO 2006 I BOLLETTINI PRESTAMPATI INVIATI DAL CONCESSIONARIO SARANNO PRIVI DELL’IMPORTO DA VERSARE. IL CONTRIBUENTE E’ COMUNQUE TENUTO AL VERSAMENTO DELL’IMPOSTA.