OGGETTO : IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI I.C.I. – DETERMINAZIONE ALIQUOTA PER L’ANNO 2006. DETERMINAZIONE DELLA DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamata la deliberazione consiliare n° 33/04 dd. 30.12.2004 con la quale si è stabilita l’aliquota dell’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) nella seguente misura:
ð 4,5 per mille per l’unità immobiliare da destinare ad abitazione principale;
ð 4,75 per mille per le abitazioni tenute a disposizione (seconde case);
ð 5 per mille per le aree edificabili;
ð 4 per mille per gli esercizi alberghieri classificati nella categoria catastale D/2,
stabilendo la detrazione d’imposta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del contribuente in € 103,29.= rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione.
Osservato come l’art. 6 del Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 504 come sostituito con l’art. 3, comma 53 della legge n. 662 del 1996, modificato con l’art. 10, comma 12, del D.L. 31.12.1996, n. 669, convertito nella legge 28.02.1997, n. 30 testualmente reciti che “L’aliquota è stabilita dal Comune, con deliberazione da adottare entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetto per l’anno successivo. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l’aliquota del 4 per mille” senza peraltro specificare a quale organo comunale spetta la competenza a deliberare ;
Visto l’articolo 53, comma 16, della L. 23.12.2000 n.
Rilevato come, alla luce della circolare del Ministero dell’Interno n° 15900/1 bis in applicazione agli articoli 32 e 35 della Legge 08.06.1990, n. 142 ed in conformità al comportamento generale assunto dai Comuni, l’aliquota sia stata determinata da parte della Giunta comunale e a partire dall’anno 1999 sia stata determinata dal Consiglio comunale;
Evidenziato come le Amministrazioni comunali siano state costrette ad operare in situazione di incertezza in ordine all’individuazione dell’organo competente nel fissare le aliquote I.C.I.;
Vista in proposito la nota n° 15-I/98-AG dd. 16.07.98 inviata dal Servizio Enti Locali alla Rappresentanza Unitaria dei Comuni nella quale viene affermato che la definizione delle aliquote I.C.I. e detrazioni di imposta hanno valenza ordinamentale andando ad incidere direttamente sulla pressione fiscale tanto da costituire, l’I.C.I., la principale entrata propria di bilancio che conferisce alla Giunta capacità gestionale della spesa tale da incidere fortemente sulla programmazione finanziaria. Per queste ragioni la deliberazione di aliquote I.C.I. e detrazioni viene fatta rientrare nella fattispecie descritta dall’art. 28, comma 1, lettera g) del D.P.G.R. 27 febbraio 1995, n.4/L la cui competenza è attribuita al Consiglio ;
Vista, altresì, la circolare n. 1 di data 15.01.2002 del Servizio Autonomie Locali della P.A.T.;
Preso atto quindi che
Rilevato come detta imposta incida pesantemente sui redditi dei contribuenti ma che la sua applicazione è inevitabile ai fini del bilancio comunale.
Rilevato che in sede di accertamento dell’imposta è emerso che l’Ufficio Catasto ha attribuito agli esercizi alberghieri una rendita catastale molto elevata equiparando in particolare un esercizio alberghiero che insiste sul territorio comunale a quelli di zone ben più turistiche;
Ricordato che le seconde case non scontano più, a partire dall’anno 2001 l’imposta di soggiorno;
Valutato opportuno specificare che l’aliquota del 4,75 per mille va riservata non solo alle seconde case, ma a tutte le casistiche residuali (non prime case né immobili classificati nella categorie catastale D/2);
Ritenuto, pertanto, di confermare le seguenti aliquote ICI per l’anno 2006, già applicate in ugual misura per gli anni 2003, 2004 e 2005:
ð 4,5 per mille per l’unità immobiliare da destinare ad abitazione principale;
ð 4 per mille per gli esercizi alberghieri classificati nella categoria catastale D/2,
ð 4,75 per mille per tutte le rimanenti casistiche;
ð 5 per mille per le aree edificabili;
Ritenuto, altresì, di mantenere invariata la detrazione per l’abitazione principale nell’importo di € 103,29.=, pari all’importo minimo fissato dalla legge;
Considerato che il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2006verrà deliberato durante il prossimo consiglio comunale, ma che le tariffe in vigore dal 1.01.2006 vanno deliberate entro il 31.12.2005.
Visto che ai sensi dell’art. 81, comma 1, del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, in ordine alla presente proposta di deliberazione il Segretario comunale, per quanto di competenza, ha espresso parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnico amministrativa;
Visto che ai sensi dell'art. 81 comma 1 del D.P.Reg. 1.02.2005 n. 3/L e dell’art. 19, comma 1, del D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/L, così come modificato dal D.P.Reg. 1.02.2005 n. 4/L, sulla medesima proposta di deliberazione il responsabile del servizio finanziario ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e all’attestazione della copertura finanziaria.
Con voti favorevoli n. 10, contrari n. 0, astenuti n. 0 legalmente espressi per alzata di mano dai n. 10 consiglieri presenti e votanti, proclamati dal Presidente con l’ausilio degli scrutatori previamente nominati
D E L I B E R A
1. di confermare, per i motivi di cui in premessa, per l’anno 2006, l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella seguente misura:
ð 4,5 per mille per l’unità immobiliare da destinare ad abitazione principale;
ð 4 per mille per gli esercizi alberghieri classificati nella categoria catastale D/2,
ð 4,75 per mille per tutte le rimanenti casistiche;
ð 5 per mille per le aree edificabili;
2. di confermare, per i motivi di cui in premessa, la detrazione d’imposta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del contribuente in € 103,29.= rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione;
3. di stimare in base alle proiezioni ricavate dal tabulato inviato dal Concessionario della riscossione delle imposte relativo gettito complessivo dell’imposta in € 76.000,00.=, da iscrivere all’apposito capitolo dell’entrata 2006;