OGGETTO : IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI  I.C.I. – DETERMINAZIONE ALIQUOTA PER L’ANNO 2005. DETERMINAZIONE DELLA DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE.
 
IL CONSIGLIO  COMUNALE
 
Richiamata la deliberazione consiliare n° 7/2002 dd. 27.02.2002 con la quale si è stabilita l’aliquota dell’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) nella seguente misura:
ð      4,5 per mille per l’unità immobiliare da destinare ad abitazione principale;
ð      4,75 per mille per le abitazioni tenute a disposizione (seconde case);
ð      5 per mille per le aree edificabili;
ð      4 per mille per gli esercizi alberghieri classificati nella categoria catastale D/2,
stabilendo la detrazione  d’imposta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del contribuente in € 103,29.= rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione.
Osservato come  l’art. 6 del Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 504  come sostituito  con l’art. 3, comma 53 della legge n. 662 del 1996, modificato con l’art. 10, comma 12, del D.L. 31.12.1996, n. 669, convertito nella legge 28.02.1997, n. 30 testualmente reciti che “L’aliquota  è stabilita dal Comune, con deliberazione da adottare entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetto per l’anno successivo. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l’aliquota del 4 per mille” senza peraltro specificare a quale organo comunale spetta la  competenza  a deliberare ;
Visto l’articolo 53, comma 16, della L. 23.12.2000 n. 388 ha, peraltro, disposto che “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per l’approvazione dei regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione”, per cui, in forza della normativa statale attualmente vigente il termine di approvazione dei bilanci di previsione degli Enti Locali, per l’anno 2005 rimane fissato al 31 dicembre 2004.
Rilevato come, alla luce della circolare del Ministero dell’Interno n° 15900/1 bis  in applicazione  agli articoli 32 e 35 della Legge 08.06.1990, n. 142 ed in conformità al comportamento generale assunto dai Comuni, l’aliquota sia stata determinata da parte della Giunta comunale e a partire dall’anno 1999 sia stata determinata dal Consiglio comunale;
Evidenziato come le Amministrazioni comunali siano state costrette ad operare in situazione di incertezza in ordine all’individuazione dell’organo competente nel fissare le aliquote I.C.I.;
Vista in proposito la nota n° 15-I/98-AG dd. 16.07.98 inviata dal Servizio Enti Locali alla Rappresentanza Unitaria dei Comuni nella quale viene affermato che la definizione delle aliquote I.C.I.  e detrazioni di imposta hanno valenza ordinamentale andando ad incidere direttamente sulla pressione fiscale tanto da costituire,  l’I.C.I.,  la principale entrata propria  di bilancio che conferisce alla Giunta  capacità gestionale della spesa tale da incidere fortemente sulla programmazione finanziaria. Per queste ragioni la deliberazione di aliquote I.C.I. e detrazioni viene fatta rientrare nella fattispecie descritta dall’art. 28, comma 1, lettera g) del D.P.G.R. 27 febbraio 1995, n.4/L  la cui competenza è attribuita al Consiglio ;
Vista, altresì,  la circolare n. 1 di data 15.01.2002 del Servizio Autonomie Locali della P.A.T.;
Preso atto quindi che la Giunta comunale ha già ritenuto di adeguarsi all’orientamento suggerito dal Servizio Enti Locali della Provincia e sottoporre la presente deliberazione all’esame ed approvazione del Consiglio.
Rilevato  come detta imposta incida pesantemente sui redditi dei contribuenti ma che la sua applicazione è inevitabile ai fini del bilancio comunale.
Rilevato che in sede di accertamento dell’imposta è emerso che l’Ufficio Catasto ha attribuito agli esercizi alberghieri una rendita catastale molto elevata equiparando in particolare un esercizio alberghiero che insiste sul territorio comunale a quelli di zone ben più turistiche;
Ricordato che le seconde case non scontano più, a partire dall’anno 2001 l’imposta di soggiorno;
Valutato opportuno specificare che l’aliquota del 4,75 per mille va riservata non solo alle seconde case, ma a tutte le casistiche residuali (non prime case né immobili classificati nella categorie catastale D/2);
Ritenuto, pertanto, di confermare le seguenti aliquote ICI per l’anno 2005, già applicate in ugual misura per gli anni 2003 e 2004:
ð      4,5 per mille per l’unità immobiliare da destinare ad abitazione principale;
ð      4 per mille per gli esercizi alberghieri classificati nella categoria catastale D/2,
ð      4,75 per mille per tutte le rimanenti casistiche;
ð      5 per mille per le aree edificabili;
Ritenuto, altresì, di mantenere invariata la detrazione per l’abitazione principale nell’importo di € 103,29.=, pari all’importo minimo fissato dalla legge;
Considerato che il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2005 verrà deliberato durante il prossimo consiglio comunale, ma che le tariffe in vigore dal 1.01.2005 vanno deliberate entro il 31.12.2004:
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa espresso, nell’ambito delle proprie competenze, dal Segretario comunale.
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e di copertura finanziaria espresso dal Segretario comunale, in assenza del Responsabile dell’Ufficio Ragioneria;
Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.G.R. 27.02.1995, n. 4/L per la parte ancora in vigore.
Visto il Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999 n. 4/L.
Visto il Regolamento di attuazione dell’ordinamento dell’ ordinamento contabile e finanziario approvato con D.P.G.R. 27 ottobre 1999 n. 8/L.
Vista la L.R. 04/01/1993 n. 1 e ss.mm..
Vista la Legge 27.12.1997 n. 449 ;
 
Con  voti favorevoli n. 8,  contrari n.0, astenuti n. 1 (Livio Recla) legalmente espressi per alzata di mano dai 9 consiglieri presenti e votanti
 
D E L I B E R A
 
1.      di confermare,  per i motivi di cui in premessa, per l’anno 2005,  l’aliquota dell’imposta  comunale sugli  immobili (I.C.I.) nella seguente misura:
ð      4,5 per mille per l’unità immobiliare da destinare ad abitazione principale;
ð      4 per mille per gli esercizi alberghieri classificati nella categoria catastale D/2,
ð      4,75 per mille per tutte le rimanenti casistiche;
ð      5 per mille per le aree edificabili;
2.      di confermare, per i motivi di cui in premessa, la detrazione  d’imposta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del contribuente in € 103,29.= rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae  tale destinazione;
3.      di stimare in base alle proiezioni ricavate dal tabulato inviato dal Concessionario della riscossione delle imposte relativo  gettito complessivo dell’imposta  in € 75.858,76.=, da iscrivere all’apposito capitolo dell’entrata 2005;
4.      di rimettere copia della  presente  deliberazione al concessionario della riscossione delle imposte, per gli adempimenti di competenza, nonché di comunicare l’adozione al Commissariato del Governo per la Provincia di Trento;
5.      di inviare copia al Ministero dell’Interno – Direzione Generale Amministrazione Civile – Direzione Centrale Finanza Locale e S. F. mediante fax. 06/4228810;
6.      di trasmettere copia al Consorzio ANCI CNC per la fiscalità locale – Roma fax 06/6861842;
7.      di riconoscere la presente deliberazione non soggetta a controllo preventivo di legittimità ed eseguibile a pubblicazione avvenuta.
 
Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
a)     opposizione, da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta Comunale, se delibera non soggetta a controllo preventivo di legittimità, e reclamo alla Giunta Provinciale entro lo stesso periodo, nel caso di provvedimento soggetto a controllo preventivo di legittimità;
b)     ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per motivi di legittimità entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24.01.1971, n. 1199;
c)      ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro sessanta (60) giorni ai sensi della legge 06.12.1971, n. 1034 e s.m.;
I ricorsi b) e c) sono alternativi.
consiglio\ici 2005