OGGETTO: Imposta Comunale sugli immobili (I.C.I.): determinazione aliquote e detrazione per l'abitazione principale - anno 2006. Approvazione modifica del Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili.
IL CONSIGLIO COMUNALE
… omissis……
D E L I B E R A
1) Di stabilire, per l'anno 2006, le aliquote e le detrazioni dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), nelle seguenti misure:
- aliquota del 5 per mille per le abitazioni civili possedute in aggiunta all’abitazione principale (escluse le abitazioni locate a persone residenti nel Comune);
- aliquota del 4 per mille per tutti gli altri immobili (abitazioni principali, abitazioni locate a persone residenti nel Comune di Scurelle, immobili diversi dalle abitazioni, aree fabbricabili, ecc.);
- detrazione per l’abitazione principale, in conformità alle disposizioni del Regolamento comunale dell’I.C.I., pari ad € 154,00.=.
2) Di modificare, per quanto esposto in premessa, il Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), approvato con propria deliberazione Nr. 35 dd. 28 dicembre 1998, relativamente:
a) tab. A) - Criteri per la determinazione del valore dei terreni edificabili ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili:
1. AREE EDIFICABILI IN ZONE RESIDENZIALI:
“omississ”
Con riferimento ai valori risultanti a compravendita di terreni edificabili ad uso di civile abitazione, nonchè al valore di mercato desunto dalla stima del Servizio Espropriazioni della Provincia Autonoma di Trento, vengono fissati i seguenti valori:
- Zona centrale: euro/mc. 45,00.=;
- zona periferica: euro/mc. 36,00.=.
“omississ”.
2. AREE PER L'INSEDIAMENTO DI ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Con riferimento ai valori risultanti a compravendita di terreni edificabili ad uso attività produttive, nonchè al valore di mercato desunto da stima del Servizio Espropriazioni della Provincia Autonoma di Trento, viene fissato il valore € 60,00.= al mq.
I valori così determinati saranno modificati in base agli aumenti ed alle diminuzioni per quanto applicabili, di cui al punti 1.1. e 1.6.
b) tab. A/1
1. valore dell'indennità di esproprio calcolato ai sensi dell'art. 13 e 20, secondo comma della L.P. 19 febbraio 1993, nr. 6 e ss.mm. ed integrazioni: anno 2006.
…. Omissis ….
c) l’art. 13, comma 4, viene così modificato:
“Se nell’attività di accertamento il Comune riscontra pagamenti del tributo in misura maggiore del dovuto, provvederà al rimborso senza necessità di istanza del contribuente.”;
d) viene abrogato l’art. 5, comma 1, punto 3, che recita:
“3. la quantità e qualità di lavoro da parte del soggetto passivo dell’imposta e del proprio nucleo familiare, se costituito, deve comportare un reddito superiore al 50 per cento del reddito lordo totale prodotto nell’anno precedente ai fini delle Imposte Dirette”.