IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Premesso che l’art. 3, comma 55 – punto 3 della Legge 23.12.1996 n° 662 ha elevato da Euro 92,96 ad Euro 103,29 e da Euro 154,94 ad Euro 258,23 gli importi minimi e massimi della detrazione da applicare all’imposta sull’abitazione principale di cui all’art. 8 del D.L.vo 30.12.1992 n° 504 e s.m. ed integrazioni;

 

Che pertanto in presenza di determinate fattispecie il Consiglio comunale può decidere di aumentare la detrazione di Euro 103,29 che compete a tutte le unità immobiliari adibite ad abitazione principale fino ad un massimo di Euro 258,23 con deliberazione da adottarsi entro il 31.12.2004 od in alternativa può ridurre l’aliquota fino ad un massimo del 50%;

 

Visto inoltre il D.L.vo 15.12.1997, n° 446 ed in particolare l’articolo 58, comma 3, che prevede la possibilità,  limitatamente all’unità  immobiliare adibita  ad  abitazione  principale del  soggetto  passivo, come  individuata  dal vigente  Regolamento I.C.I.,  la  detrazione  di  cui all’articolo  8 comma  3  del D.L.vo 504/92 come sostituito dall’articolo 3 comma 55 della legge 662/96, può essere stabilità in misura superiore ad Euro 258,23 e fino alla concorrenza dell’imposta dovuta per la predetta unità;

 

Rilevato come gli estimi catastali, così come determinatiti e pubblicati sul Bollettino della Regione Trentino-Alto Adige, del Comune di Tonadico siano del 30-40% maggiori rispetto ai Comuni limitrofi del Comprensorio di Primiero, in quanto il Comune di Tonadico è stato considerato zona territoriale “D” con tariffe alte e tipiche dei Comuni ad altissima vocazione turistica creando così macroscopiche sperequazioni rispetto ai confinanti Comuni di Transacqua e Fiera di Primiero che sono stati considerati in zona territoriale “C”;

 

Dato atto  e rilevato come a parità di immobile addirittura gli estimi catastali del Comune di Fiera di Primiero sono notevolmente inferiori a quelli del Comune di Tonadico ed è noto a tutti che Fiera di Primiero occupa una posizione geografico - economica di molto superiore a Tonadico;

 

Ritenuto quindi di stabilire la detrazione per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo fino a concorrenza dell’imposta dovuta per le predette unità;

 

Considerato inoltre che la medesima Legge 662/96 ha dato ampia facoltà ai Comuni di stabilire aliquote diversificate entro il limite del 0,4% - 0,7% con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all’abitazione principale o di alloggi non locati;

 

Dato atto che la contrazione in termini reali delle entrate derivanti ed i tagli previsti dalle vigenti normative in materia di finanza locale impongono una attenta valutazione sulle possibilità di reperire disponibilità finanziarie per compensare i minori trasferimenti;

 

Considerato inoltre che il Comune di Tonadico, al fine di ottenere il pareggio economico del bilancio, deve utilizzare parte del fondo investimenti minori altrimenti riservato a spese d’investimento e ritenuto pertanto necessario fissare anche per l’anno 2009 l’aliquota ordinaria dell’I.C.I. al 0,6%;

 

Ritenuto inoltre di dover favorire i proprietari degli immobili di cui alla categoria catastale C6 (garage – posti macchina esterni…) considerando la carenza di parcheggi pubblici all’interno della realtà del Comune di Tonadico;

 

Verificato il gettito del tributo dell’anno in corso con riferimento alla proiezione anche dei dati acquisiti dal Concessionario della riscossione delle imposte in base all’introito della prima rata anno 2008

 

Vista inoltre la propria delibera n° 52/07 di data 17.12.2007, esecutiva, con la quale erano state determinate le detrazioni e le aliquote per l’anno 2008;

 

Che il funzionario responsabile dell’imposta ha espresso il proprio parere favorevole;

 

Che il responsabile dell’Ufficio di Ragioneria ha espresso il parere contabile favorevole;

 

Che sulla proposta di cui sopra il Segretario comunale ha espresso ai sensi dell’art. 81 del D.P.Reg. 01.02.2005, n° 3/L parere tecnico conforme in relazione alla regolarità tecnico-amministrativa dell’atto che si va ad adottare;

 

Visti l’art. 26 del D.P.Reg. 01,02,2005, n° 3/L;

 

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano con l’assistenza degli scrutatori Sigg Scalet Alessandro e Iagher Paolo;

 

d e l i b e r a

 

1.      Di  stabilire  per  l’anno 2009 la detrazione per l’unità immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale di  cui all’art. 8, comma 3, del  D.L.vo  504/92, come  sostituito  dall’art. 3,  comma 55, della  Legge 662/96, comprese le pertinenze di cui all’art. 6 bis del vigente Regolamento I.C.I., dai soggetti passivi pari all’imposta dovuta per la predetta unità.

 

2.      La detrazione di cui al punto 1) è applicata anche alle unità immobiliari appartenenti a Cooperative Edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari ed agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari, mentre restano esclusi dall’agevolazione di cui al punto 1) gli alloggi locati con contratto registrato a soggetti che li utilizzano come dimora abituale.

 

3.      Di determinare, per l’anno 2009, l’aliquota ordinaria dell’Imposta Comunale sugli Immobili che sarà applicata in questo Comune nella misura del 6 (sei) per mille.

 

4.      Di determinare per l’anno 2009, ai sensi del punto 2 del comma 53 dell’art. 3 della Legge 662/96, l’aliquota ridotta del 4 (quattro) per mille per tutti gli immobili inseriti nella categoria catastale C6 da far rientrare nella tipologia “immobili diversi dalle abitazioni”.

 

5.      Di determinare per l’anno 2009 l’aliquota da applicarsi sull’abitazione principale nella misura del 4 (quattro) per mille.

 

6.      Di stimare, in base alle proiezioni ricavabili dal tabulato inviato dal Concessionario della riscossione delle imposte e relativo agli introiti della prima rata 2008, il gettito complessivo dell’imposta per l’anno 2009 in Euro 650.000,00 (seicentocinquantamila), compreso degli introiti derivanti dagli accertamenti in corso di notifica.

 

7.      Di rimettere copia della presente deliberazione al Concessionario della riscossione delle imposte per gli adempimenti di competenza.

 

8.      Di riconoscere che questo atto diverrà esecutivo a pubblicazione avvenuta.

 

9.      Di dare evidenza, ai sensi dell’articolo 5 della L.R. 31 luglio 1993, n. 13, che avverso la presente deliberazione sono ammessi:

-    opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’articolo 79 comma 5 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

-    ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

-    ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa entro 60 giorni ai sensi dell’art. 2 lett. B) della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034