di confermare per l'anno 2011 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura ordinaria al 4 per mille da applicare a tutte le unit� immobiliari;
di prendere atto che, ai sensi della normativa citata in premessa, � esclusa dall'imposta comunale sugli immobili l'unit� immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo nonch� quelle ad esse assimilate dal Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili vigente all'entrata in vigore del decreto richiamato, ad eccezione di quelle di categoria A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dal punto successivo e l'aliquota ordinaria di cui al punto precedente;
di confermare, per l'anno 2011 in euro 103,29 la detrazione per l'abitazione principale per i casi in cui risulta ancora applicabile;
di confermare per l'anno 2011 l'aliquota al 5 per mille per le aree residenziali, e del 4 per mille per le aree artigianali e di pubblico servizio;
di stabilire il valore delle aree edificabili in 50,00 �/m2 ,il valore delle aree artigianali in 25,00 �/m2 e il valore delle aree per servizi pubblici in 17,50 �/m2;
con separata e palese votazione per alzata di mano ed in particolare con voti favorevoli 15, astenuti 0 e contrari 0 su n. 15 Consiglieri presenti e votanti di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 79 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.
di dare atto che avverso il presente provvedimento sono alternativamente ammessi:
a) opposizione alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5, dello stesso TU, avvertendo che nelle more di adozione del regolamento dovr� essere presentato secondo le previgenti previsioni di legge, e pertanto in forma scritta entro il decimo giorno dalla pubblicazione della deliberazione, se contestualmente comunicata al capigruppo, per i membri di consiglio, altrimenti nel termine di 10 giorni dalla pubblicazione;
b) ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 2 lett. b) della Legge 06.12.1971 n. 1034 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.