Premesso che:
il capo I del D. lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, che istituisce, dall’anno 1993, l’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) e ne disciplina l’applicazione;
l’art. 6, primo comma, del D.Lgs.504/92, come modificato dall’art. 53 della legge 23.12.1996, n. 662, prevede che l’aliquota sia stabilita dal Comune, entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetto dall’anno successivo, nella misura non inferiore al 4 per mille né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all’abitazione principale, o di alloggi non locati;
l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, modificato dal comma 8 dell’art. 27, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 “disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)” stabilisce entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali;
con la sottoscrizione, in data 7 agosto 2002, del protocollo d’intesa tra la Provincia Autonoma di Trento e la Rappresentanza Unitaria dei Comuni, in attuazione dell’art. 11 del D.P.G.R. 28.05,.1999, n. 4/L, il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2003 e successivi è stato individuato al 31 dicembre;
per l’anno 2007 era stata confermata l’aliquota ordinaria del 4 per mille per tutti gli immobili diversi dalle unit immobiliari adibite ad abitazione principale ed era stata prevista la detrazione di Euro 103,29 per le seguenti unit immobiliari: immobile destinato ad abitazione principale per l’intero anno; se l’immobile è utilizzato come abitazione principale per periodi inferiori all’anno la detrazione va rapportata al periodo di effettivo utilizzo, immobile concesso in uso gratuito dal possessore ai suoi parenti e affini in linea retta entro il primo grado se il familiare ha stabilito la propria residenza e vi dimora abitualmente, immobile destinato ad abitazione principale il cui proprietario o usufruttuario è un soggetto anziano che , a seguito di ricovero permanente , ha trasferito la propria residenza in istituti di ricovero o sanitari. La detrazione compete solo se l’abitazione non risulta locata, immobile destinato ad abitazione principale di propriet di cittadini italiani residenti all’estero, a condizioni che l’abitazione non sia stata data in locazione,
le esigenze di bilancio, in relazione ai programmi ed alla qualit dei servizi da garantire, consentono di mantenere inalterate le aliquote e le detrazioni stabilite per l’anno 2007 per le abitazioni principali;
Ritenuto opportuno:
mantenere l'aliquota sulle aree fabbricabili al 5 per mille: in modo tale da mantenere il mercato immobiliare delle aree;
aumentare il valore entro il quale limitare l'attivit di accertamento sulle aree edificabili ad € 40,00, e ad €/m2 20,00 il valore delle aree artigianali e stabilire in €/m2 15,00 le aree per servizi pubblici;
Visto l’art. 8 terzo comma, del d. lgs. 504/92 che prevede la possibilit , nel rispetto dell’equilibrio del bilancio di ridurre del 50% l’imposta dovuta per l’unit immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo ovvero di elevare da € 103,29 fino a L. 258,23 l’importo della detrazione spettante per l’abitazione principale, anche limitatamente alle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico sociale;
Ritenuto di confermare il valore di € 103,29 la detrazione per abitazione principale così come meglio specificato nel dispositivo della presente delibera;
Visti:
il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento del personale dei comuni della Regione autonoma Trentino - Alto Adige (DPReg. 1 febbraio 2005 n. 2/L);
il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione autonoma Trentino - Alto Adige (DPReg. 28 maggio 1999 n. 4/L modificato dal DPReg. 1 febbraio 2005 n.4/L);
Richiamati:
lo Statuto Comunale, approvato con deliberazione consiliare n. 02 di data 10/02/1994 e successivamente modificato con deliberazione n. 04 di data 27/02/1996 e n. 15 di data 22/07/2003;
il Regolamento di Contabilit approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 24 di data 20.12.2000 e successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 di data 13.03.2001 e n. 14 di data 01.09.2001 e n. 9 di data 21.04.2005;
Acquisito il parere favorevole espresso dalla Responsabile del Servizio Tributi ed entrate patrimoniali in ordine alla regolarit tecnico-amministrativa della presente proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 81 del T.U. approvato con DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L;
Acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, nell’ambito delle proprie competenze, in ordine alla regolarit contabile del presente atto ai sensi dell’art. 81 del T.U. approvato con DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L;
Con voti espressi, per alzata di mano, favorevoli n. 15, astenuti n. 0, contrari 0 su n. 15 Consiglieri presenti e votanti,
di confermare anche per l'anno 2008 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura ordinaria del 4 per mille con riferimento a tutti gli immobili, alle aree artigianali e alle aree per servizi pubblici e di stabilire per le aree residenziali l'aliquota del 5 per mille;
di stabilire il valore delle aree edificabili in 40,00 €/m2 ,il valore delle aree artigianali in 20,00 €/m2 e il valore delle aree per servizi pubblici in 15,00 €/m2;
di confermare anche per l'anno 2008 la detrazione di € 103,29, per le seguenti unit immobiliari:
immobile destinato ad abitazione principale per l’intero anno; se l’immobile è utilizzato come abitazione principale per periodi inferiori all’anno la detrazione va rapportata al periodo di effettivo utilizzo;
immobile concesso in uso gratuito dal possessore ai suoi parenti e affini in linea retta entro il primo grado se il familiare ha stabilito la propria residenza e vi dimora abitualmente;
immobile destinato ad abitazione principale il cui proprietario o usufruttuario è un soggetto anziano che, a seguito di ricovero permanente, ha trasferito la propria residenza in istituti di ricovero o sanitari. La detrazione compete solo se l’abitazione non risulta locata;
immobile destinato ad abitazione principale di propriet di cittadini italiani residenti all’estero, a condizioni che l’abitazione non sia stata data in locazione;
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile con separata votazione presenti n. 15, favorevoli n. 15, contrari n. 0, astenuti n. 0;
5. di dare atto che avverso il presente provvedimento sono alternativamente ammessi:
a) opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5, dello stesso TU, avvertendo che nelle more di adozione del regolamento dovr essere presentato secondo le previgenti previsioni di legge, e pertanto in forma scritta entro il decimo giorno dalla pubblicazione della deliberazione, se contestualmente comunicata al capigruppo, per i membri di consiglio, altrimenti nel termine di 10 giorni dalla pubblicazione;
b) ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 2 lett. b) della Legge 06.12.1971 n. 1034 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.