2006_39 C.C.  22.12.2006 ore 20.30 ass.ti ing. Gabardi Marco- giust. Bott Elena

Firma  Rosati Alessandro

OGGETTO : determinazione aliquota imposta comunale sugli immobili  (I.C.I.) anno 2007.

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

 

 

Atteso che l’aliquota dell’imposta in oggetto, ai sensi dell’art. 6 del D. Lgs. n. 504 DD. 30.12.1992, è stabilita con deliberazione del Consiglio Comunale da adottarsi entro il 31 ottobre di ogni anno ora prorogato entro la data di approvazione del bilancio  , con effetto per l’anno successivo;

 

dato atto che l’aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al quattro per mille, né superiore al sette per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi alle abitazioni o possedute in aggiunta alla abitazione principale, o per alloggi non locati;

 

rilevato che dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare € 103,29  con la deliberazione in oggetto, l’imposta dovuta può essere ridotta fino al 50% o, in alternativa, l’importo anzidetto di € 103,29.- può essere elevato fino a € 258,23.-, nel rispetto dell’equilibrio di Bilancio;

 

tenuto conto che fino all’entrata in vigore delle nuove Tariffe d’estimo, le vigenti rendite catastali urbane sono rivalutate del 5% ai fini dell’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili e di ogni altra imposta;

 

verificato il gettito del tributo finora incassato;

 

ritenuto che le esigenze di Bilancio in relazioni ai programmi amministrativi ed alla qualità dei servizi da garantire consentano  di fissare l’aliquota per l’anno 2007 in misura del 4,5 per mille per l’abitazione principale ,  del 5,5 per mille per le abitazioni  che non costituiscono la abitazione principale del soggetto  tenuto al pagamento dell’I.C.I. ,  del 5,5 per mille da applicare alle aree edificabili nonchè di stabilire in € 103,29.- la detrazione d’imposta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

 

visto che ai sensi dell’art. 56 della L.R. 4.1.1993 ,n°1  così come modificato dall’art. 16, comma 6, della L.R. 23.10.1998,n.10 in ordine alla presente proposta di deliberazione il responsabile del servizio di ragioneria  ha espresso parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnico-amministrativa nonchè in ordine alla regolarità contabile;

 

sentita la discussione  così come riportata nel verbale di seduta ;

 

con voti n. 8 favorevoli  , contrari n. 5 , astenuti n.  zero   espressi per alzata di mano  dai numero 13 consiglieri presenti e votanti

 

DELIBERA

 

 

  1. di determinare, per l’anno 2007, l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo Comune nella misura  del 4,5 per mille per la abitazione principale , nella misura del 5,5 per mille per le unità immobiliari non adibite ad abitazione principale e nella misura del 5,5 per mille da applicare alle aree fabbricabili ;

 

  1. di stabilire in € 103,29.- la detrazione d’imposta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

 

  1. di dare evidenza che la presente deliberazione non è soggetta a controllo di legittimità ai sensi della legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3 art. 9 con la quale viene abrogato l’articolo 130 della Costituzione Italiana che prevedeva il controllo di legittimità sugli atti dei comuni da parte di un organo regionale di controllo e di dichiarare con separata votazione e  con 8 voti favorevoli e 5 contrari espressi per alzata di mano , la presente deliberazione  immediatamente esecutiva al fine di consentire l’immediata assunzione dei provvedimenti conseguenti  ai sensi dell’articolo 54, comma 2, della L.R. 04.01.1993 n. 1 e ss.mm..

 

4.      di precisare , ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23 che avverso alla presente deliberazione sono ammessi :

Ø      opposizione alla Giunta Comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 79, comma 5 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. dd. 01.02.2005, n. 3/L;

Ø      ricorso al T.A.R. di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 2 lettera b) della Legge 06.12.1971, n. 1034 ;

Ø      ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.