Deliberazione del Consiglio Comunale n.

22

dd.

30 dicembre  2004

 

Oggetto:

Imposta Comunale sugli Immobili. Determinazione aliquota e detrazione principale per anno 2005

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Vista la sentenza del Consiglio di Stato Sez. V dd.08.11.1996, n. 424, la quale afferma che il potere impositivo a livello locale viene esercitato dal Consiglio comunale e inoltre che sussiste un parallelo fra l’art. 23 della Costituzione in materia di istituzione di imposte e la norma ordinamentale che individua in capo al Consiglio comunale la competenza a deliberare circa l’istituzione e l’ordinamento delle tariffe;

Richiamata la propria deliberazione n. 01 di data 25.02.2002, esecutiva, con la quale veniva determinata nella misura del 4,5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili da applicarsi in questo Comune, ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, determinando contemporaneamente la detrazione per l'abitazione principale in € 103,29 annue;

 

Visto che anche per l’anno 2003 e 2004 è stata mantenuta la stessa aliquota e detrazione  per la I^ casa;

Rilevato che se la deliberazione non viene adottata entro il termine menzionato si applica, ai sensi del 20 comma dell’art. 6 del citato D.Lgs. n. 504/1992 l'aliquota del 4 per mille;

 

Ribadito che l'aliquota non inferiore al 4 per mille non può superare il 6 per mille, ovvero il 7 per mille per straordinarie esigenze di bilancio;

 

       Rilevato che i dati attualmente in possesso dell'amministrazione non consentono ancora di esprimere una valutazione compiuta sugli effetti che deriveranno dalle modifiche tariffarie applicate dal 2004, sul gettito complessivo dell'imposta, essendo in atto accertamenti notificati ai contribuenti, ma non conoscendo ancora i dati precisi;

       Preso atto tuttavia che la previsione di entrata con l’aliquota in vigore è presunta in Euro 140/150.000,00,  importo che consente un introito compatibile con le necessità di bilancio 2005;

      

       Sentita pertanto la proposta di mantenere inalterate l'aliquota e la detrazione applicate per  gli scorsi esercizi, in attesa di disporre di dati più concreti per verificare con cognizione di causa le possibili modifiche dell'assetto dell'imposta alla luce delle esigenze di bilancio in relazione ai programmi amministrativi ed alla qualità dei servizi da garantire;

 

Dopo ampio e articolato dibattito durante il quale la proposta viene sostanzialmente condivisa;

 

Acquisiti i pareri favorevoli espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 16 della L.R. 10/98 dal Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile e dal Responsabile della struttura competente dell’istruttoria, in relazione alle sue competenze, in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa, allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

 

Viste le LL.RR. 1/93, 3/94 e 10/98;

 

Con voti favorevoli sette,  un astenuto (Abram Luca),  nessuno contraio,  su otto consiglieri presenti e votanti, resi per alzata di mano, 

 

DELIBERA

 

 

1.      Di confermare la detrazione per l’abitazione principale per l’anno 2005 in Euro 103,29 annue.

 

2.      Di confermare, per l'anno 2005, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo Comune nella misura unica del   4,5   (quattro virgola cinque) per mille.

 

3.      Di introitare i proventi derivanti dall’imposta di cui sopra nella idonea allocazione delle risorse del bilancio di previsione.

 

4.      Di rimettere copia della presente deliberazione al Concessionario della riscossione delle imposte, per gli adempimenti di competenza.

 

5.      Di dare evidenza, e ciò ai sensi dell'art. 5 della L.R. 31.07.1993, n. 13, al fatto che avverso la presente deliberazione è ammessa opposizione alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell’art. 52, comma 13, della L.R. 04.01.1993, n. 1 e ss.mm. nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi dell’ art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199  e ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento ai sensi dell’ art. 2, Lett. B) della legge 06.12.1971 n. 1034 entro 60 giorni, da parte di chi vi abbia interesse.

 

 

 

 

In relazione al disposto di cui all’art. 102, comma 1 e 2, del TULLRROC 27/02/1995 N. 4/L, così come modificato dall’art. 16 della L.R. 23.10.1998 n. 10, vista la proposta di deliberazione e la documentazione di supporto ed istruttoria, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, del presente atto.

RONZONE,   30.12.2004                                            IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Lorenzo  Zini

 

 

In relazione al disposto di cui all’art. 102, comma 1 e 2, del TULLRROC 27/02/1995 N. 4/L, così come modificato dall’art. 16 della L.R. 23.10.1998 n. 10, vista la proposta di deliberazione e la documentazione di supporto ed istruttoria, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, del presente atto.

RONZONE, 30.12.2004                         IL RESP. DEL SERVIZIO FINANZIARIO

                                                                                                                                            rag. Romina Arnoldi