Aliquote e detrazioni 2008

 

 Le aliquote I.C.I. per l'anno 2008

a) 5 per mille

unità immobiliari adibite ad abitazione principale da persone fisiche che abbiano stabilito nella medesima unità la propria residenza anagrafica, classificate in categoria catastale A/1, A/8, A/9;

b) 5 per mille

unità immobiliari adibite ad abitazione principale dai soci di cooperative edilizie che abbiano stabilito nella medesima unità la propria residenza anagrafica, classificate in categoria catastale A/1, A/8, A/9;

c) 5 per mille

due o più unità immobiliari contigue direttamente adibite ad abitazione principale da persone fisiche che abbiano stabilito in una delle medesime unità la propria residenza anagrafica, classificate in categoria catastale A/1, A/8, A/9;

d) 5 per mille

unità immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, stabilendovi la propria residenza anagrafica;

e) 5 per mille

unità immobiliari concesse in uso gratuito dal possessore al coniuge, a familiari, parenti ed affini di I° grado in linea retta (genitori, figli, suoceri), se nelle stesse il familiare ha stabilito la propria residenza anagrafica, classificate in categoria catastale A/1, A/8, A/9;

f) 5 per mille

unità immobiliari assegnate al coniuge a seguito di sentenza di separazione, secondo le condizioni indicate nella sezione, classificate in categoria catastale A/1, A/8, A/9

g) 5 per mille

unità immobiliari i cui soggetti passivi siano anziani o disabili residenti presso istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le unità stesse non siano locate, classificate in categoria catastale A/1, A/8, A/9;
 

h) 5 per mille

una unità immobiliare classificata nelle categorie C/2, C/6 o C/7, di pertinenza delle unità immobiliari di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), e), f), g), e non rientrante nei casi di esenzione;

i) 5,5 per mille

unità immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che non vi sia residente;

j) 5,5 per mille

unità immobiliari concesse in uso gratuito a familiari (parenti entro il 3° grado ed affini entro il 2° grado), se nelle stesse il familiare ha stabilito la propria residenza, salvo quanto previsto nella precedente lettera e);

k) 5,5 per mille

unità immobiliari a disposizione di cittadini italiani residenti all'estero, a condizione che le unità stesse non siano locate;

l) 5,5 per mille

tutte le altre unità immobiliari;

m) 6 per mille

aree edificabili;

n) 1 per mille

unità immobiliari inagibili o inabitabili oggetto di interventi di recupero a norma dell'art. 31, comma 1, lettere c), d), e) della Legge 5 agosto 1978, n. 457;

o) 1 per mille

unità immobiliari di interesse storico o architettonico localizzate nei centri storici ed oggetto di interventi di recupero a norma dell'art. 31, comma 1, lettere c), d), e) della Legge 5 agosto 1978, n. 457;

p) 7 per mille

unità immobiliari ad uso abitativo possedute in aggiunta all'abitazione principale ed utilizzate dal soggetto passivo;

q) 7 per mille

unità immobiliari non locate;

r) 9 per mille

unità immobiliari non locate da almeno due anni.

 

 La detrazione comunale per l'anno 2008
Euro 258,00 per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale da persone fisiche soggetto passivo, nei casi di cui alle lettere a), b), c), f), g), k) del precedente paragrafo Le aliquote;
Euro 258,00 per le unità immobiliari di proprietà degli Istituti autonomi per l'edilizia abitativa se regolarmente assegnate in locazione semplice dai medesimi, a condizione che l'assegnatario, non soggetto passivo, o suo erede subentrante, abbia ivi stabilito la sua residenza;
Euro 258,00 per le unità immobiliari di proprietà degli Istituti autonomi per l'edilizia abitativa se regolarmente assegnate in locazione con patto di futura vendita dai medesimi, a condizione che l'assegnatario, non soggetto passivo, o suo erede subentrante, abbia ivi stabilito la residenza.