C OMU N E

D I R O V E R E T O

(PROVINCIA DI TRENTO)

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

N. 58 registro delibere Data 18/12/2006

Oggetto: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) - DETERMINAZIONE DELLE

ALIQUOTE, DELLE DETRAZIONI E DELLE AGEVOLAZIONI PER L’ANNO DI IMPOSTA 2007

I L C O N S I G L I O C OMU N A L E

delibera

A. di approvare le seguenti aliquote, detrazioni e agevolazioni ai fini

dell’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili per l'anno 2007:

1. aliquota ordinaria al 5,5 (cinquevirgola cinque) per mille per le unità immobiliari

insistenti sul territorio del Comune, ai sensi dell’art. 6 comma 1 del D.Lgs. 504/92

come modificato dalla L. 662/96; in particolare l’aliquota ordinaria si applica alle

seguenti tipologie di immobili:

a. unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale da persone fisiche

soggetti passivi e dai soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, non

residenti nel comune;

b. due o più unità immobiliari contigue direttamente adibite ad abitazione principale

da persone fisiche, non residenti nel comune, ma che vi dimorano abitualmente,

a condizione che comprovino di aver presentato all’Ufficio del Catasto regolare

richiesta di variazione ai fini dell’unificazione catastale delle unità medesime. In

tal caso, l’equiparazione all’abitazione principale vale per l’anno di imposta in cui

risulta essere stata presentata la richiesta di variazione;

c. unità immobiliari date in uso gratuito a familiari (parenti entro il terzo grado ed

affini entro il secondo grado), se nelle stesse il familiare ha stabilito la propria

residenza e vi dimora abitualmente, salvo quanto previsto al punto 3 lett. e;

d. unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani

residenti all’estero, se non locate;

e. unità immobiliari che non rientrano nelle tipologie di cui ai punti 2, 3, 4, 5, 6 e 7;

2. aliquota al 6 (sei) per mille per le aree fabbricabili insistenti sul territorio del Comune,

ai sensi dell’art. 6 comma 1 del D.Lgs. 504/92 come modificato dalla L. 662/96;

3. aliquota al 5 (cinque) per mille per le seguenti tipologie di immobili:

a. unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale da persone

fisiche soggetti passivi, residenti nel comune;

b. unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale dai soci di

cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune;

c. due o più unità immobiliari contigue direttamente adibite ad abitazione

principale da persone fisiche, residenti nel comune, se le stesse vi hanno

stabilito la propria residenza e vi dimorano abitualmente, a condizione che

comprovino di aver presentato all’Ufficio del Catasto regolare richiesta di

variazione ai fini dell’unificazione catastale delle unità medesime. In tal caso,

l’equiparazione all’abitazione principale vale per l’anno di imposta in cui risulta

essere stata presentata la richiesta di variazione;

d. unità immobiliari locate, con contratto registrato, ad un soggetto che le utilizzi

come abitazione principale; se la locazione ha durata inferiore all’anno la

riduzione si applica solo per il periodo di durata della medesima, mentre per il

rimanente periodo dell’anno impositivo, fino a nuova locazione, l’unità

immobiliare è assoggettata all’aliquota per alloggi sfitti;

e. unità immobiliari concesse in uso gratuito dal possessore al coniuge, ai suoi

familiari, parenti e affini, in linea retta entro il I° grado, se nelle stesse il familiare

ha stabilito la propria residenza e vi dimora abitualmente;

f. unità immobiliari possedute a titolo di proprietà, usufrutto, uso o abitazione da

anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a

seguito di ricovero permanente, a condizione che le medesime non siano locate;

g. una unità immobiliare di pertinenza dell’abitazione principale, classificata o

classificabile nelle categorie C/6 o C/7, anche se distintamente iscritta in catasto e

anche se non appartenente allo stesso fabbricato ed esclusivamente utilizzata,

come autorimessa o garage, per l’esclusivo ricovero di autovetture da parte del

soggetto passivo o del locatario; in tale ultimo caso il garage deve essere incluso

nel contratto di locazione. L’autorimessa o il garage di pertinenza dell’abitazione

principale è inteso quale unica unità immobiliare classificata nella categoria

C/6 o C/7 strettamente ed esclusivamente al servizio dell’abitazione principale

medesima, non comprendendo nell’agevolazione ulteriori unità in aggiunta alla

precedente, anche se adibite ad analogo uso; per queste ultime unità immobiliari è

applicata l’aliquota ordinaria;

4. aliquota agevolata del 1 (uno) per mille per le seguenti tipologie di immobili:

a. unità immobiliari inagibili o inabitabili oggetto di interventi di recupero, a norma

dell’art. 31 comma 1 lettere c), d) ed e) della Legge 5 agosto 1978 n. 457;

b. unità immobiliari di interesse artistico o architettonico localizzate nei centri storici

oggetto di interventi di recupero, a norma dell’art. 31 comma 1 lettere c), d) ed e)

della Legge 5 agosto 1978 n. 457.

L’aliquota agevolata è applicata dalla data di inizio dei lavori fino alla data di fine lavori o,

se precedente, alla data di utilizzo dell’unità immobiliare e, comunque, al massimo per tre

anni d’imposta consecutivi. Condizioni necessarie per poter godere dell’agevolazione sono:

- il proprietario dell’unità immobiliare oggetto degli interventi deve essere

titolare di una concessione edilizia rilasciata dall’Ufficio Tecnico Comunale ai

sensi della Legge 457/78 lettere c), d) ed e), nel corso del 2004 o anche

precedentemente al 2004;

- l’inizio dei lavori, come da comunicazione resa all’Ufficio Tecnico comunale o

comunque documentabile dal proprietario, deve intervenire nell’anno 2004 (dal

1° gennaio al 31 dicembre).

Ai sensi dell’art. 5 comma 6 del D.Lgs 504/92 la base imponibile ai fini I.C.I. è

costituita dal valore dell’area fabbricabile su cui insiste l’edificio in ristrutturazione, a

cui, quindi, si applica l’aliquota agevolata dell’ 1 per mille;

5. aliquota al 7 (sette) per mille per le unità immobiliari ad uso abitativo possedute in

aggiunta all’abitazione principale e utilizzate dal soggetto passivo;

6. aliquota al 7 (sette) per mille per le unità immobiliari diverse dall’abitazione

principale e non locate; nella fattispecie si considerano non locati gli immobili non

occupati o occupati ma privi di contratto registrato;

7. aliquota al 9 (nove) per mille per le unità immobiliari diverse dall’abitazione

principale e non locate da almeno due anni; nella fattispecie si considerano non locati

gli immobili non occupati o occupati ma privi di contratto registrato;

8. detrazione per abitazione principale di € 258,00 (duecentocinquantotto/00) per le

seguenti tipologie di immobili:

a. unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale da persone

fisiche soggetti passivi, residenti nel comune;

b. unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale dai soci di

cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune;

c. due o più unità immobiliari contigue direttamente adibite ad abitazione

principale da persone fisiche, residenti nel comune, se le stesse vi hanno

stabilito la propria residenza e vi dimorano abitualmente, a condizione che

comprovino di aver presentato all’Ufficio del Catasto regolare richiesta di

variazione ai fini dell’unificazione catastale delle unità medesime. In tal caso,

l’equiparazione all’abitazione principale decorre dalla data in cui risulta essere

stata presentata la richiesta di variazione;

d. unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale da persone

fisiche soggetti passivi e dai soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, non

residenti nel comune;

e. unità immobiliari possedute a titolo di proprietà, usufrutto, uso o abitazione da

anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a

seguito di ricovero permanente, a condizione che le medesime non siano locate;

f. unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani

residenti all’estero, se non locate;

g. unità immobiliari di proprietà degli Istituti autonomi per l’edilizia abitativa se

regolarmente assegnate in locazione semplice dai medesimi, a condizione che

l’assegnatario, non soggetto passivo, o suo erede subentrante, abbia ivi stabilito la

sua dimora abituale;

h. unità immobiliari di proprietà degli Istituti autonomi per l’edilizia abitativa se

regolarmente assegnate in locazione con patto di futura vendita dai medesimi, a

condizione che l’assegnatario, quale soggetto passivo, titolare del diritto di

abitazione e beneficiario della detrazione, o suo erede subentrante, abbia ivi

stabilito la sua dimora abituale;

9. di stabilire che i soggetti passivi che intendono beneficiare delle agevolazioni e

detrazioni di cui ai punti 1 lett.c., 3 lett. e., devono presentare richiesta al Comune,

anche utilizzando l’apposito modulo predisposto dagli uffici e dichiarazione sostitutiva

di atto notorio relativamente al possesso dei requisiti richiesti, ai sensi dell’art. 46 del

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 o producendo la relativa documentazione e

Certificazione.