Dettagli

Organo

CC

Numero

58

Data

30/12/2005

Oggetto

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE, DELLE DETRAZIONI E DELLE AGEVOLAZIONI PER L'ANNO D'IMPOSTA 2006.

Data pubblicazione

9/1/2006

Data esecutività

20/1/2006

 

 

OGGETTO:   Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) - determinazione delle aliquote, delle detrazioni e delle agevolazioni per l’anno d’imposta 2006.

 

<omissis>

 

Il Consiglio Comunale

 

Udita la relazione dell’Assessore competente e considerato che:

-      il D.lgs. 30 dicembre 1992 n. 504 “Riordino della finanza degli enti territoriali”, ha istituito, tra l’altro, l’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) a decorrere dal 1993;

-      l’art. 6 del suddetto decreto disciplina la determinazione dell’aliquota relativa all’imposta comunale sugli immobili;

-      il D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 ha innovato il D.Lgs. 504/92 sostituendo l’art. 3, modificando il comma 2 e 3 dell’art 5, il comma 3 dell’art.13, il comma 3 dell’art. 8 ed introducendo l’obbligo di pubblicazione per estratto sulla Gazzetta Ufficiale delle deliberazioni relative alla determinazione dell’aliquota I.C.I.;

-      la L. 23 dicembre 2000, n. 388 ha introdotto modifiche sostanziali al D.Lgs. 504/92 in materia di versamenti d’imposta nonchè di termine di adozione della presente deliberazione;

 

Visto, in particolare, l’art. 53 comma 16 della L. 388/00 che stabilisce il termine per l’assunzione del provvedimento relativo alla determinazione delle aliquote in oggetto entro la data di approvazione del bilancio di previsione ossia il 31.12.2005;

 

Atteso che:

-        ai sensi dell’art. 4 comma 1 della L. 24 dicembre 1996 n. 556 i Comuni possono deliberare un'aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;

-        ai sensi dell’art. 52 e 59 comma 1 lett. e) del D.lgs. 446/97 e dell’art. 8 comma 1 del Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili le abitazioni concesse in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari, parenti e affini, in linea retta entro il I° grado, sono considerate abitazioni principali se nelle stesse il familiare ha stabilito la propria residenza e vi dimora abitualmente;

-        ai sensi dell'art. 3 comma 56 della L. 23 dicembre 1996 n. 662 e dell’art. 8 comma 2 del Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili è considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

-        ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 446/97 e dell’art. 8 comma 3 del Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili due o più unità immobiliari contigue e relative pertinenze sono considerate abitazioni principali, se il soggetto passivo vi ha stabilito la propria residenza e vi dimora abitualmente, a condizione che comprovi di aver presentato all’Ufficio del Catasto regolare richiesta di variazione ai fini dell’unificazione catastale delle unità medesime. In tal caso, l’equiparazione all’abitazione principale vale per l’anno di imposta in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione”;

-        ai sensi dell’art. 59 comma 1 lett. d) del D.lgs. 446/97 e dell’art. 7 del Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta, è individuata come pertinenza dell’abitazione principale, anche se distintamente iscritta in catasto e anche se non appartenente allo stesso fabbricato, l’unità immobiliare classificata o classificabile nella categoria C/6 o C/7 ed esclusivamente utilizzata come autorimessa o garage e quindi atta all’esclusivo ricovero di autovetture, quando tale unità risulti al servizio dell’abitazione principale del soggetto passivo o del locatario;

-        ai sensi dell'art. 1 comma 5 della Legge 27 dicembre 1997 n. 449 i Comuni possono fissare aliquote agevolate per l'I.C.I. anche inferiori al 4 per mille, a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti e l'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori;

-        ai sensi dell’art. 4 ter del D.l. 23 gennaio 1993 n. 16, convertito dalla L. 24 marzo 1993 n. 75, si considera direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da cittadini italiani non residenti, a condizione che non risulti locata;

-        ai sensi dell’art. 1 del D.L. 30 dicembre 1988 n. 551, convertito dalla L. 21 febbraio 1989 n. 61 e s.m., è possibile derogare al limite massimo stabilito dalla normativa vigente, in misura non superiore al 2 per mille, limitatamente agli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni;

-        ai sensi dell’art. 8 del D.lgs. 504/92 e dell’art. 8 e 9 del Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta, oltre a norme speciali, sono individuate le unità immobiliari cui si applica la detrazione per l’abitazione principale;

 

Preso atto che la proposta è stata esaminata dalla Commissione consiliare permanente "Economia, bilancio e servizi" nella seduta del 12 dicembre 2005;

 

Rilevato che le finalità perseguite con la manovra 2006 sono di aumentare il gettito necessario per migliorare i servizi comunali in qualità e quantità nonché di:

-      agevolare la categoria delle abitazioni principali e relative pertinenze sia nel caso di utilizzo diretto del proprietario sia di utilizzo da parte di un locatario mediante l’aumento della detrazione;

-      mantenere, attraverso agevolazioni per la locazione di alloggi, ed incentivare la messa a disposizione di unità immobiliari sottosfruttate;

-      agevolare le categorie di soggetti in situazione di particolare disagio economico sociale;

-      agevolare il recupero del patrimonio edilizio cittadino;

 

Ritenuta la competenza consiliare sulla base di quanto chiarito con circolare 5 novembre 1998 n. 10 dal Servizio Finanza Locale della Provincia Autonoma di Trento;

 

Visto l’art. 26, lett. i) del DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L;

 

Visti i seguenti pareri di regolarità tecnico-amministrativa e di regolarità contabile sulla proposta della presente deliberazione - ai sensi dell’art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L - resi in forma scritta e acquisiti agli atti:

-     parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa del Dirigente del Servizio Entrate e Patrimonio Marisa Prezzi;

-     parere favorevole di regolarità contabile del Dirigente del Servizio Bilancio e Programmazione Ivana Menapace;

 

Richiamata la discussione sul presente argomento svoltasi nelle precedenti adunanze consiliari 20, 21, 22, 23, 28 e 29 dicembre 2005;

 

Preso atto che nel corso dell'adunanza di data odierna la Giunta ha formulato un emendamento recepito nella proposta di deliberazione depositata agli atti, che pertanto viene modificata nel senso di prevedere in sintesi la riduzione dal 6 al 5,5 per mille dell'aliquota ordinaria per le unità immobiliari e l'aumento da € 240,00 a € 258,00 della detrazione per l'abitazione principale, con le ulteriori modifiche pedissequamente conseguenti;

 

Visti i seguenti pareri di regolarità tecnico-amministrativa e di regolarità contabile sulla proposta di emendamento della Giunta - ai sensi dell’art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L - resi in forma scritta e acquisiti agli atti:

-     parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa del Dirigente del Servizio Entrate e Patrimonio Marisa Prezzi """rilevando che l'emendamento comporta un minor gettito stimato, rispetto alla previsione di bilancio, di € 374.000,00""";

-     parere favorevole di regolarità contabile del Dirigente del Servizio Bilancio e Programmazione Ivana Menapace """con la seguente osservazione: per effetto della riduzione  di aliquota e aumento della detrazione contenuta nell'emendamento, il progetto di bilancio 2006-2008 presenta una situazione economica in disavanzo, in violazione del principio di bilancio fissato dall'art. 5 comma 1 del D.P.G.R. 28.05.1999 n.4/L""";

 

Con 23 voti favorevoli, 13 contrari palesemente espressi per alzata di mano dai 36 consiglieri presenti sulla proposta come sopra emendata

 

delibera

 

A.     di approvare le seguenti aliquote, detrazioni e agevolazioni ai fini dell’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili per l'anno 2006:

1.            aliquota ordinaria del 5,5 (cinquevirgolacinque) per mille per le unità immobiliari insistenti sul territorio del Comune, ai sensi dell’art. 6 comma 1 del D.Lgs. 504/92 come modificato dalla L. 662/96; in particolare l’aliquota ordinaria si applica alle seguenti tipologie di immobili:

a.       unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale da persone fisiche soggetti passivi e dai soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, non residenti nel comune;

b.      un’unità immobiliare a disposizione del soggetto passivo d’imposta, purché lo stesso provi di utilizzarlo direttamente e non sia residente nel comune;

c.       due o più unità immobiliari contigue direttamente adibite ad abitazione principale da persone fisiche, non residenti nel comune, se le stesse vi hanno stabilito la propria residenza e vi dimorano abitualmente, a condizione che comprovino di aver presentato all’Ufficio del Catasto regolare richiesta di variazione ai fini dell’unificazione catastale delle unità medesime. In tal caso, l’equiparazione all’abitazione principale vale per l’anno di imposta in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione;

d.      unità immobiliari date in uso gratuito a familiari (parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado), se nelle stesse il familiare ha stabilito la propria residenza e vi dimora abitualmente, salvo quanto previsto al punto 2 lett. e;

e.       unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani residenti all’estero, se non locate;

f.        unità immobiliari che non rientrano nelle tipologie di cui ai punti 2, 3, 4 e 5;

1.bis  aliquota del 6 (sei) per mille per le aree fabbricabili insistenti sul territorio del Comune, ai sensi dell'art. 6 comma 1 del D.Lgs. 504/92 come modificato dalla L. 662/96;

2.            aliquota al 5 (cinque) per mille per le seguenti tipologie di immobili:

a.       unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale da persone fisiche soggetti passivi, residenti nel comune;

b.      unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale dai soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune;

c.       due o più unità immobiliari contigue direttamente adibite ad abitazione principale da persone fisiche, residenti nel comune, se le stesse vi hanno stabilito la propria residenza e vi dimorano abitualmente, a condizione che comprovino di aver presentato all’Ufficio del Catasto regolare richiesta di variazione ai fini dell’unificazione catastale delle unità medesime. In tal caso, l’equiparazione all’abitazione principale vale per l’anno di imposta in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione

d.      unità immobiliari locate, con contratto registrato, ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale; se la locazione ha durata inferiore all’anno la riduzione si applica solo per il periodo di durata della medesima, mentre per il rimanente periodo dell’anno impositivo, fino a nuova locazione, l’unità immobiliare è assoggettata all’aliquota ordinaria;

e.       unità immobiliari concesse in uso gratuito dal possessore al coniuge, ai suoi familiari, parenti e affini, in linea retta entro il I° grado, se nelle stesse il familiare ha stabilito la propria residenza e vi dimora abitualmente;

f.        unità immobiliari possedute a titolo di proprietà, usufrutto, uso o abitazione da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le medesime non siano locate;

g.       una unità immobiliare di pertinenza dell’abitazione principale, classificata o classificabile nelle categorie C/6 o C/7, anche se distintamente iscritta in catasto e anche se non appartenente allo stesso fabbricato ed esclusivamente utilizzata, come autorimessa o garage, per l’esclusivo ricovero di autovetture da parte del soggetto passivo o del locatario; in tale ultimo caso il garage deve essere incluso nel contratto di locazione. L’autorimessa o il garage di pertinenza dell’abitazione principale è inteso quale unica unità immobiliare classificata nella categoria C/6 o C/7 strettamente ed esclusivamente al servizio dell’abitazione principale medesima, non comprendendo nell’agevolazione ulteriori unità in aggiunta alla precedente, anche se adibite ad analogo uso; per queste ultime unità immobiliari è applicata l’aliquota ordinaria;

3.            aliquota agevolata del 1 (uno) per mille per le seguenti tipologie di immobili:

a.       unità immobiliari inagibili o inabitabili oggetto di interventi di recupero, a norma dell’art. 31 comma 1 lettere c), d) ed e) della Legge 5 agosto 1978 n. 457;

b.      unità immobiliari di interesse artistico o architettonico localizzate nei centri storici oggetto di interventi di recupero, a norma dell’art. 31 comma 1 lettere c), d) ed e) della Legge 5 agosto 1978 n. 457.

L’aliquota agevolata è applicata dalla data di inizio dei lavori fino alla data di fine lavori o, se precedente, alla data di utilizzo dell’unità immobiliare e, comunque, al massimo per tre anni d’imposta consecutivi. Condizioni necessarie per poter godere dell’agevolazione sono:

-        il proprietario dell’unità immobiliare oggetto degli interventi deve essere titolare di una concessione edilizia rilasciata dall’Ufficio Tecnico Comunale ai sensi della Legge 457/78 lettere c), d) ed e), nel corso del 2006 o anche precedentemente al 2006;

-        l’inizio dei lavori, come da comunicazione resa all’Ufficio Tecnico comunale o comunque documentabile dal proprietario, deve intervenire nell’anno 2006 (dal 1° gennaio al 31 dicembre).

Ai sensi dell’art. 5 comma 6 del D.Lgs 504/92 la base imponibile ai fini I.C.I. è costituita dal valore dell’area fabbricabile su cui insiste l’edificio in ristrutturazione, a cui, quindi, si applica l’aliquota agevolata del 1 per mille;

4.            aliquota al 7 (sette) per mille per le unità immobiliari diverse dall’abitazione principale e non locate; nella fattispecie si considerano non locati gli immobili non occupati o occupati ma privi di contratto registrato;

5.            aliquota al 9 (nove) per mille per le unità immobiliari diverse dall’abitazione principale e non locate da almeno due anni; nella fattispecie si considerano non locati gli immobili non occupati o occupati ma privi di contratto registrato;

6.            detrazione per abitazione principale di € 258,00 (duecentocinquantotto/00) per le seguenti tipologie di immobili:

a.       unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale da persone fisiche soggetti passivi, residenti nel comune;

b.      unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale dai soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune;

c.       due o più unità immobiliari contigue direttamente adibite ad abitazione principale da persone fisiche, se le stesse vi hanno stabilito la propria residenza e vi dimorano abitualmente, a condizione che comprovino di aver presentato all’Ufficio del Catasto regolare richiesta di variazione ai fini dell’unificazione catastale delle unità medesime. In tal caso, l’equiparazione all’abitazione principale decorre dalla data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione;

d.      unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale da persone fisiche soggetti passivi e dai soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, non residenti nel comune;

e.       unità immobiliari possedute a titolo di proprietà, usufrutto, uso o abitazione da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le medesime non siano locate;

f.        unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani residenti all’estero, se non locate;

g.       unità immobiliari di proprietà degli Istituti autonomi per l’edilizia abitativa se regolarmente assegnate in locazione semplice dai medesimi, a condizione che l’assegnatario, non soggetto passivo, o suo erede subentrante, abbia ivi stabilito la sua dimora abituale;

h.       unità immobiliari di proprietà degli Istituti autonomi per l’edilizia abitativa se regolarmente assegnate in locazione con patto di futura vendita dai medesimi, a condizione che l’assegnatario, quale soggetto passivo, titolare del diritto di abitazione e beneficiario della detrazione, o suo erede subentrante, abbia ivi stabilito la sua dimora abituale;

7.            di stabilire che i soggetti passivi che intendono beneficiare delle agevolazioni e detrazioni di cui ai punti 1 lett. d. e 2 lett. e., devono presentare richiesta al Comune, anche utilizzando l’apposito modulo predisposto dagli uffici e dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativamente al possesso dei requisiti richiesti, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 o producendo la relativa documentazione e certificazione;

 

B.     di dare altresì atto che ai sensi dell’art. 52 comma 2 del D.Lgs. 446/1997 e della Circ. Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 3 del 16 aprile 2003, la presente deliberazione deve essere pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale.