OGGETTO:   Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) - determinazione delle aliquote, delle detrazioni e delle agevolazioni per l’anno d’imposta 2005.
 
 
 
 
Il Relatore riferisce che:
 
“““La normativa prescrive che il termine ultimo di adozione della deliberazione delle aliquote e delle detrazioni I.C.I. per l’anno 2005 sia entro la data di approvazione del bilancio di previsione dell’anno di riferimento, fissato da norme statali (attualmente il 31.12.2004);
 
Si ricorda che se la presente deliberazione non venisse adottata entro il termine stabilito, il Comune di Rovereto dovrebbe applicare l’aliquota unica del 4 per mille ed la detrazione minima unica di legge, pari a € 103,29;
 
L’Amministrazione comunale vuole garantire un gettito necessario e indispensabile per poter continuare ad erogare servizi comunali in quantità e qualità soddisfacenti. È per questa ragione che si propone di approvare l’impianto di aliquote e detrazioni già adottato per l’anno 2004, all’insegna, appunto, della garanzia di gettito e del non inasprimento della pressione tributaria sul patrimonio immobiliare dei cittadini;
 
Evidenziando quindi le tipologie di immobili più significative, si indica che la struttura delle aliquote, detrazioni e agevolazioni I.C.I. proposta per l’anno 2005 è la seguente:
-     aliquota ordinaria pari al 5 per mille da applicarsi a tutte le unità immobiliari insistenti sul territorio del Comune;
-     aliquota ridotta pari al 4 per mille per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune;
-     aliquota ridotta pari al 4 per mille per le unità immobiliari locate con contratto registrato a soggetti che le utilizzino come abitazioni principali; se la locazione ha durata inferiore all’anno l’agevolazione si applica solo per il periodo di durata della medesima e per il rimanente periodo dell’anno impositivo, fino a eventuale nuova locazione, l’unità immobiliare è assoggettata all’aliquota ordinaria;
-     aliquota ridotta pari al 4 per mille per una delle pertinenze dell’abitazione principale classificata o classificabile come unità immobiliare nella categoria C/6 ed esclusivamente utilizzata come autorimessa o garage e quindi per l’esclusivo ricovero di autovetture da parte del soggetto passivo o del locatario, in tale ultimo caso il garage deve essere incluso nel contratto di locazione;
-     considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà, usufrutto, uso o abitazione da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la medesima non sia locata;
-     aliquota ridotta al 1 per mille per le unità immobiliari inagibili o inabitabili oggetto di interventi di recupero e per le unità immobiliari di interesse artistico o architettonico localizzate nei centri storici oggetto di interventi di recupero; l’aliquota agevolata è applicata dall’inizio dei lavori e per la durata di tre anni;
-     confermare la detrazione per l’abitazione principale di € 170,00;
-        confermare la detrazione per l’abitazione principale a € 258,00 per le unità immobiliari:
a.      dei soggetti beneficiari nel corso dell’anno 2005 degli interventi di assistenza economica (minimo vitale), per qualsiasi valore di rendita catastale;
b.       dei soggetti con un reddito del nucleo familiare imponibile ai fini IRPEF nel 2004 inferiore a € 7.747,00 per le unità immobiliari con rendita catastale inferiore a € 517,00;
c.       dei soggetti con un reddito familiare imponibile ai fini IRPEF nel 2004 inferiore a € 10.330,00 e di cui un componente del nucleo familiare sia persona di età superiore ai 65 anni ovvero portatore di invalidità superiore al 60%, per le unità immobiliari con rendita catastale inferiore a € 517,00;
-     confermare al 7(sette) per mille l’aliquota per gli alloggi diversi dall’abitazione principale non locati”””
 
 
Il Consiglio Comunale
 
 
Udita la relazione dell’Assessore competente e considerato che:
-      il D.lgs. 30 dicembre 1992 n. 504 “Riordino della finanza degli enti territoriali”, ha istituito, tra l’altro, l’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) a decorrere dal 1993;
-      l’art. 6 del suddetto decreto disciplina la determinazione dell’aliquota relativa all’imposta comunale sugli immobili;
-      il D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 ha innovato il D.Lgs. 504/92 sostituendo l’art. 3, modificando il comma 2 e 3 dell’art 5, il comma 3 dell’art.13, il comma 3 dell’art. 8 ed introducendo l’obbligo di pubblicazione per estratto sulla Gazzetta Ufficiale delle deliberazioni relative alla determinazione dell’aliquota I.C.I.;
-      la L. 23 dicembre 2000, n. 388 ha introdotto modifiche sostanziali al D.Lgs.504/92 in materia di versamenti d’imposta nonchè di termine di adozione della presente deliberazione;
 
Visto, in particolare, l’art. 53 comma 16 della L. 388/00 che stabilisce il termine per l’assunzione del provvedimento relativo alla determinazione delle aliquote in oggetto entro la data di approvazione del bilancio di previsione ossia il 31.12.2004;
 
Atteso che:
-        ai sensi dell’art. 4 comma 1 della L. 24 dicembre 1996 n. 556 i Comuni possono deliberare un'aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;
-        ai sensi dell’art. 52 e 59 comma 1 lett. e) del D.lgs. 446/97 e dell’art. 8 comma 1 del Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili le abitazioni concesse in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari, parenti e affini, in linea retta entro il I° grado (genitori e figli), sono considerate abitazioni principali se nelle stesse il familiare ha stabilito la propria residenza e vi dimora abitualmente;
-        ai sensi dell'art. 3 comma 56 della L. 23 dicembre 1996 n. 662 e dell’art. 8 comma 2 del Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili è considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
-        ai sensi dell’art. 59 comma 1 lett. d) del D.lgs. 446/97 e dell’art. 7 del Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta, è individuata come pertinenza dell’abitazione principale, anche se distintamente iscritta in catasto, l’unità immobiliare classificata o classificabile nella categoria C/6 ed esclusivamente utilizzata come autorimessa o garage e quindi atta all’esclusivo ricovero di autovetture, quando tale unità risulti al servizio dell’abitazione principale del soggetto passivo o del locatario;
-        ai sensi dell'art. 1 comma 5 della Legge 27 dicembre 1997 n. 449 i Comuni possono fissare aliquote agevolate per l'I.C.I. anche inferiori al 4 per mille, a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti e l'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori;
-        ai sensi dell’art. 4 ter del D.l. 23 gennaio 1993 n. 16, convertito dalla L. 24 marzo 1993 n. 75, si considera direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da cittadini italiani non residenti, a condizione che non risulti locata;
-        ai sensi dell’art. 1 del D.l. 30 dicembre 1988 n. 551, convertito dalla L. 21 febbraio 1989 n. 61 e s.m., è possibile derogare al limite massimo stabilito dalla normativa vigente, in misura non superiore al 2 per mille, limitatamente agli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni;
-        ai sensi dell’art. 8 del D.lgs. 504/92 e dell’art. 8 e 9 del Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta, oltre a norme speciali, sono individuate le unità immobiliari cui si applica la detrazione per l’abitazione principale;
 
Rilevato che le finalità perseguite con la manovra 2005 sono di garantire il gettito necessario per continuare ad erogare servizi comunali in qualità e quantità soddisfacenti nonché di:
-      unificare il trattamento fiscale della categoria delle abitazioni principali e relative pertinenze sia nel caso di utilizzo diretto del proprietario sia di utilizzo da parte di un locatario;
-      intervenire, attraverso agevolazioni per la locazione di alloggi, ad incentivare la messa a disposizione di unità immobiliari sottosfruttate;
-      agevolare le categorie di soggetti in situazione di particolare disagio economico sociale;
-      agevolare il recupero del patrimonio edilizio cittadino;
 
Ritenuta la competenza consiliare sulla base di quanto chiarito con circolare 5 novembre 1998 n. 10 dal Servizio Finanza Locale della Provincia Autonoma di Trento;
 
Visto l’art. 13 lett. G) della L.R. 4 gennaio 1993 n. 1, come sostituito dall’art. 28 della L.R. n. 10/1998;
 
Visti i seguenti pareri di regolarità tecnico-amministrativa e di regolarità contabile sulla proposta della presente deliberazione - ai sensi dell’art. 56 della L.R. n. 1/1993, come sostituito dal comma 6 dell’art. 16 della L.R. n. 10/1998 - resi in forma scritta e acquisiti agli atti:
-     parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa del Dirigente del Servizio Entrate e Patrimonio Marisa Prezzi;
-     parere favorevole di regolarità contabile del Dirigente del Servizio Bilancio e Programmazione Ivana Menapace;
 
delibera
 
A.     di approvare le seguenti aliquote, detrazioni e agevolazioni ai fini dell’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili per l'anno 2005:
1.      aliquota ordinaria al 5 (cinque) per mille per le unità immobiliari ed le aree fabbricabili insistenti sul territorio del Comune, ai sensi dell’art. 6 comma 1 del D.Lgs. 504/92 come modificato dalla L. 662/96; in particolare l’aliquota ordinaria si applica alle seguenti tipologie di immobili:
a.           unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale da persone fisiche soggetti passivi e dai soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, non residenti nel comune;
b.          unità immobiliari adibite ad abitazione e tenute dal proprietario a disposizione di familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado);
c.           unità immobiliari date in uso gratuito a familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado), se nelle stesse il familiare ha stabilito la propria residenza e vi dimora abitualmente, salvo quanto previsto al punto 2 lett. d;
d.          unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani residenti all’estero, se non locate;
e.           unità immobiliari che non rientrano nelle tipologie di cui ai punti 2, 3, 4 e 5;
2.      aliquota agevolata al 4 (quattro) per mille per le seguenti tipologie di immobili:
a.           unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale da persone fisiche soggetti passivi, residenti nel comune;
b.          unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale dai soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune;
c.           unità immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale; se la locazione ha durata inferiore all’anno la riduzione si applica solo per il periodo di durata della medesima, mentre per il rimanente periodo dell’anno impositivo, fino a nuova locazione, l’unità immobiliare è assoggettata all’aliquota ordinaria;
d.          unità immobiliari concesse in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari, parenti e affini, in linea retta entro il I° grado (genitori e figli), se nelle stesse il familiare ha stabilito la propria residenza e vi dimora abitualmente;
e.           unità immobiliari possedute a titolo di proprietà, usufrutto, uso o abitazione da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le medesime non siano locate;
f.            una unità immobiliare di pertinenza dell’abitazione principale, classificata o classificabile nella categoria C/6 ed esclusivamente utilizzata, come autorimessa o garage, per l’esclusivo ricovero di autovetture da parte del soggetto passivo o del locatario; in tale ultimo caso il garage deve essere incluso nel contratto di locazione. L’autorimessa o il garage di pertinenza dell’abitazione principale è inteso quale unica unità immobiliare classificata nella categoria C/6 strettamente ed esclusivamente al servizio dell’abitazione principale medesima, non comprendendo nell’agevolazione ulteriori unità in aggiunta alla precedente, anche se adibite ad analogo uso; per queste ultime unità immobiliari è applicata l’aliquota ordinaria;
3.      aliquota agevolata del 1 (uno) per mille per le seguenti tipologie di immobili:
a.           unità immobiliari inagibili o inabitabili oggetto di interventi di recupero, a norma dell’art. 31 comma 1 lettere c), d) ed e) della Legge 5 agosto 1978 n. 457;
b.          unità immobiliari di interesse artistico o architettonico localizzate nei centri storici oggetto di interventi di recupero, a norma dell’art. 31 comma 1 lettere c), d) ed e) della Legge 5 agosto 1978 n. 457.
L’aliquota agevolata è applicata dalla data di inizio dei lavori fino alla data di fine lavori o, se precedente, alla data di utilizzo dell’unità immobiliare e, comunque, al massimo per tre anni d’imposta consecutivi. Condizioni necessarie per poter godere dell’agevolazione sono:
-        il proprietario dell’unità immobiliare oggetto degli interventi deve essere titolare di una concessione edilizia rilasciata dall’Ufficio Tecnico Comunale ai sensi della Legge 457/78 lettere c), d) ed e), nel corso del 2004 o anche precedentemente al 2004;
-        l’inizio dei lavori, come da comunicazione resa all’Ufficio Tecnico comunale o comunque documentabile dal proprietario, deve intervenire nell’anno 2004 (dal 1° gennaio al 31 dicembre).
Ai sensi dell’art. 5 comma 6 del D.Lgs 504/92 la base imponibile ai fini I.C.I. è costituita dal valore dell’area fabbricabile su cui insiste l’edificio in ristrutturazione, a cui, quindi, si applica l’aliquota agevolata del 1 per mille;
4.      aliquota al 7 (sette) per mille per le unità immobiliari diverse dall’abitazione principale e non locate;
5.      aliquota al 9 (nove) per mille per le unità immobiliari diverse dall’abitazione principale e non locate da almeno due anni;
6.      detrazione per abitazione principale di € 170,00 (centosettanta/00) per le seguenti tipologie di immobili:
a.           unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale da persone fisiche soggetti passivi, residenti nel comune;
b.          unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale dai soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune;
c.           unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale da persone fisiche soggetti passivi e dai soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, non residenti nel comune;
d.          unità immobiliari possedute a titolo di proprietà, usufrutto, uso o abitazione da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le medesime non siano locate;
e.           unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani residenti all’estero, se non locate;
f.            unità immobiliari di proprietà degli Istituti autonomi per l’edilizia abitativa se regolarmente assegnate in locazione semplice dai medesimi, a condizione che l’assegnatario, non soggetto passivo, o suo erede subentrante, abbia ivi stabilito la sua dimora abituale;
g.           unità immobiliari di proprietà degli Istituti autonomi per l’edilizia abitativa se regolarmente assegnate in locazione con patto di futura vendita dai medesimi, a condizione che l’assegnatario, quale soggetto passivo, titolare del diritto di abitazione e beneficiario della detrazione, o suo erede subentrante, abbia ivi stabilito la sua dimora abituale;
7.      detrazione per l’abitazione principale di € 258,00 (duecentocinquantaotto/00), o comunque fino alla concorrenza dell’imposta dovuta, per le seguenti tipologie di immobili:
a.           unità immobiliari possedute da soggetti beneficiari nel corso dell’anno 2005 degli interventi di assistenza economica (minimo vitale), di cui all’art. 24 comma 1 lett. c) della L.P. 14/91, per periodi di almeno 6 mesi, anche non continuativi per qualsiasi valore di rendita catastale;
b.          unità immobiliari con rendita catastale inferiore a € 517,00 possedute da soggetti il cui nucleo familiare, come risultante anagraficamente nel corso dell’anno 2004, abbia avuto nel 2003 un reddito cumulativo imponibile IRPEF inferiore a € 7.747,00;
c.           unità immobiliari con rendita catastale inferiore a € 517,00 possedute da soggetti il cui nucleo familiare, come risultante anagraficamente nel corso dell’anno 2004, abbia avuto nel 2003 un reddito cumulativo imponibile IRPEF inferiore a € 10.330,00 e di cui un componente del nucleo familiare sia persona di età superiore ai 65 anni ovvero portatore di invalidità superiore al 60%;
8.  di stabilire che i soggetti passivi che intendono beneficiare delle agevolazioni e detrazioni di cui ai punti 1 lett. c., 2 lett. d., 3 e 7, devono presentare richiesta al Comune, anche utilizzando l’apposito modulo predisposto dagli uffici e dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativamente al possesso dei requisiti richiesti, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 o producendo la relativa documentazione e certificazione;
 
B.     di dare atto che la manovra combinata sopra esposta determina sostanzialmente il rispetto dell’equilibrio di bilancio ed il conseguimento di un gettito almeno pari a quello dell’anno precedente;
 
C.     di dare altresì atto che ai sensi dell’art. 52 comma 2 del D.lgs. 446/1997 e della Circ. Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 3 del 16 aprile 2003, la presente deliberazione deve essere pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale.