ORIGINALE

 


COMUNE DI PELUGO

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VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 31

del Consiglio Comunale

Adunanza di prima convocazione. Seduta pubblica.

 

 

OGGETTO:   DETERMINAZIONE ALIQUOTA I.C.I. E MISURA DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE PER L’ANNO 2007.

 

 

            L’anno duemilaSEI, addì 28 del mese di dicembre alle ore 20,30 nella sala riunioni, a seguito di regolari avvisi recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio Comunale.

 

I Signori

Presenti

Assenti

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 79, comma. 1, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L)

 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno

05 gennaio 2007

all’albo pretorio ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi.

 

IL SEGRETARIO COMUNALE

Forrer  dr. Elio

 

 

Giu.

Ing.

 

Campidelli Silvano – Sindaco

 

X

 

 

 

Campidelli Nicola

X

 

 

 

Chiodega Alba Maria

X

 

 

 

Chiodega Giampiero

 

X

 

 

Chiodega Mauro

X

 

 

 

Collini Katia

X

 

 

 

Dalbon Claudia

X

 

 

 

Ferrari Graziano

X

 

 

 

Galli dr. Stefano Pietro

X

 

 

 

Nodari Giambattista

X

 

 

 

Ongari Alberto

X

 

 

 

Pollini Osvaldo

X

 

 

 

Povinelli Sandra Clementina

 

X

 

 

Tomasini Sergio

X

 

 

 

Zeni Roberto

X

 

 

 

 

            Assiste il Segretario Comunale, Forrer dr. Elio.

 

            Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Campidelli Silvano nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato, posto all’ordine del giorno.


 

OGGETTO:    Determinazione aliquote I.C.I. e misura detrazione per abitazione principale per l’anno 2007.

 

Non sono presenti i consiglieri di minoranza.

 

Il relatore comunica:

 

·      L’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) è un’imposta a base reale che colpisce i fabbricati, le aree fabbricabili e i terreni agricoli, istituita dal 01.01.1993 con il D.Lgs. 504/1992 e s.m.. Sono soggetti passivi il proprietario di tali immobili o il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi.

·      L’aliquota I.C.I. è determinata dal Comune, ai sensi dell’art. 30, comma 14, della L. 23.12.1999 n. 488, con deliberazione da adottare entro il 31 dicembre di ogni anno, con effetto per l’anno successivo. In caso di mancata deliberazione entro il termine suddetto, si applica l’aliquota del 4 per mille.

·      Ai sensi dell’art. 6 comma 2 del D.Lgs. 504/1992 e s.m., l’aliquota deve essere determinata in misura non inferiore al 4 per mille e non superiore al 7 per mille e può essere diversificata, entro tali limiti, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all’abitazione principale, o di alloggi non locati; essa può inoltre essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopo di lucro.

·      Ai sensi dell’art. 4 comma 1 del D.L. 437/1996, convertito in L. 556/1996, può essere deliberata una aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale o locate con contratto registrato a soggetti che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all’ultimo gettito realizzato.

·      Ai sensi dell’art. 2, comma 4, della L. 9.12.1998 n. 431 i Comuni possono deliberare aliquote più favorevoli per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite dagli accordi contrattuali.

·      Inoltre l’art. 1 comma 5 della L. 449/1997 e s.m. prevede che i Comuni possano fissare aliquote agevolate anche inferiori al 4 per mille a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all’utilizzo di sottotetti. L’aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori.

·      Ai sensi dell’art. 8 comma 1 del D.Lgs. 504/1992 e s.m., l’imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. Inoltre l’aliquota può essere stabilita dai Comuni nella misura del 4 per mille, per un periodo non superiore a tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell’attività la costruzione e l’alienazione di immobili.

·      L’art. 8 comma 2 del D.Lgs. 504/1992 e s.m., ha stabilito una detrazione di Euro 103,29.- (£ire 200.000-) dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, intendendosi come abitazione principale quella in cui il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente.

·      L’art. 3 comma 56 della L. 662/1996 e s.m. prevede che i Comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

·      Ai sensi dell’art. 8 comma 3 del D.Lgs. 504/1992 e s.m., a decorrere dal periodo d’imposta 1997, i Comuni hanno la facoltà, in sede di determinazione dell’aliquota, di ridurre fino al 50% l’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale o, in alternativa, elevare l’importo della detrazione fino a Euro 258,23.- (£ire 500.000.-), nel rispetto dell’equilibrio di bilancio. Tale facoltà può essere esercitata anche limitatamente alle categorie di soggetti in situazione di particolare disagio economico-sociale, individuate con deliberazione del competente organo comunale.

·      Le disposizioni di cui all’art. 8 del D.Lgs. 504/1992 e s.m. si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.

·      L’art. 58 comma 3 del D.Lgs. 446/1997 e s.m. ha stabilito che, limitatamente all’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, la detrazione può essere stabilita in misura superiore a Euro 258,23.- (£ire 500.000.-) e fino a concorrenza dell’imposta dovuta per l’unità. In tal caso non può essere stabilita una aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione del contribuente.

·      L’art. 59 del D.Lgs. 446/1997 e s.m. attribuisce infine ai Comuni una vasta potestà regolamentare in materia di I.C.I..

·      Con delibera del Consiglio comunale n. 08 dd. 15.02.1999 è stato approvato il nuovo Regolamento per l’applicazione dell’I.C.I., nel quale sono state previste, tra l’altro, agevolazioni ed esenzioni per le unità immobiliari che costituiscono abitazione principale e pertinenza.

·      Con delibera del Consiglio comunale  nr. 46 del 29.12.2005 i parametri per l’applicazione dell’ICI per l’anno 2006  sono stati così fissati:

        aliquota unica nella misura del CINQUE (5‰) per mille da applicare a tutte le altre tipologie di immobili;

        aliquota ridotta nella misura del QUATTRO (4‰) per mille, da applicare alle abitazioni principali;

        detrazione di Euro 160,00.- (centosessanta) l'importo della DETRAZIONE ANNUALE prevista dalla legge (art.8 - 2° comma - D.leg.vo n. 504/92 e successive modificazioni) per l'ABITAZIONE PRINCIPALE e per i fabbricati ad essa assimilati ai sensi degli artt. 5 e 6 del Regolamento comunale e per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa e agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari.

·        Ritenuto di aumentare la detrazione per l’abitazione principale ad Euro 220,00.

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Udita la relazione.

 

Acquisiti, ai sensi dell'art. 81, comma 1 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, i pareri positivi di regolarità tecnico-amministrativa e di regolarità contabile espressi dal Segretario Comunale.

 

Con voti favorevoli n. nove, astenuti n. zero, contrari n. zero, su n. nove consiglieri presenti e votanti, espressi con votazione palese in seduta pubblica, accertati e proclamati dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori previamente eletti.

 

D E L I B E R A

 

1.   di fissare, per i motivi espressi in premessa, per l’anno 2007 le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.):

·      aliquota unica misura del CINQUE per mille (5‰) da applicare a tutte le altre tipologie di immobile;

·      aliquota ridotta al QUATTRO mille (4‰) da applicare alle ABITAZIONI PRINCIPALI;

2.   di quantificare in € 220,00 (duecentoventi/00) l'importo della DETRAZIONE ANNUALE prevista dalla legge (art.8 - 2° comma - D.leg.vo n. 504/92 e successive modificazioni) per l'ABITAZIONE PRINCIPALE e per i fabbricati ad essa assimilati ai sensi degli artt. 5 e 6 del Regolamento comunale e per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa e agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;

3.   di considerare direttamente adibita ad abitazione principale, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

4.   di dare atto che dal provvedimento non derivano impegni di spesa, in quanto la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana avviene a titolo gratuito;

5.   di riconoscere il presente provvedimento esecutivo a pubblicazione avvenuta, ai sensi dell'art. 54 c. 2 della L.R. 04.01.1993 n. 1 e s.m.;

6.   di dare evidenza che avverso il presente provvedimento sono ammissibili i ricorsi elencati di seguito:

·      opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 52 c. 13 della L.R. 04.01.1993 n. 1 e s.m.;

·      ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 o in alternativa ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. entro 60 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. B) della Legge 06.12.1971 n. 1034.

 

 

 

 

“omissis”