ORIGINALE

 

 


COMUNE DI PELUGO

PROVINCIA DI TRENTO

 

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VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 46

del Consiglio Comunale

Adunanza di prima convocazione. Seduta pubblica.

 

 

OGGETTO:   DETERMINAZIONE ALIQUOTA I.C.I. E MISURA DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE PER L'ANNO 2006.

 

 

            L’anno duemilaCINQUE, addì 29 del mese di dicembre alle ore 20,30 nella sala riunioni, a seguito di regolari avvisi recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio Comunale.

 

I Signori

Presenti

Assenti

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 79, comma. 1, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L)

 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno

02 gennaio 2006

all’albo pretorio ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi.

 

IL SEGRETARIO COMUNALE

Bragagna  dr. Mauro

 

 

Giu.

Ing.

 

Campidelli Silvano – Sindaco

X

 

 

 

Campidelli Nicola

X

 

 

 

Chiodega Alba Maria

X

 

 

 

Chiodega Giampiero

 

X

 

 

Chiodega Mauro

X

 

 

 

Collini Katia

X

 

 

 

Dalbon Claudia

X

 

 

 

Ferrari Graziano

X

 

 

 

Galli dr. Stefano Pietro

X

 

 

 

Nodari Giambattista

X

 

 

 

Ongari Alberto

X

 

 

 

Pollini Osvaldo

X

 

 

 

Povinelli Sandra Clementina

X

 

 

 

Tomasini Sergio

X

 

 

 

Zeni Roberto

X

 

 

 

 

 

            Assiste il Segretario Comunale, Bragagna dr. Mauro.

 

            Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Campidelli Silvano nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato, posto all’ordine del giorno.


OGGETTO:      Determinazione aliquote I.C.I. e misura detrazione per abitazione principale per l’anno 2006.

 

Il relatore comunica:

 

·       L’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) è un’imposta a base reale che colpisce i fabbricati, le aree fabbricabili e i terreni agricoli, istituita dal 01.01.1993 con il D.Lgs. 504/1992 e s.m.. Sono soggetti passivi il proprietario di tali immobili o il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi.

·       L’aliquota I.C.I. è determinata dal Comune, ai sensi dell’art. 30, comma 14, della L. 23.12.1999 n. 488, con deliberazione da adottare entro il 31 dicembre di ogni anno, con effetto per l’anno successivo. In caso di mancata deliberazione entro il termine suddetto, si applica l’aliquota del 4 per mille.

·       Ai sensi dell’art. 6 comma 2 del D.Lgs. 504/1992 e s.m., l’aliquota deve essere determinata in misura non inferiore al 4 per mille e non superiore al 7 per mille e può essere diversificata, entro tali limiti, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all’abitazione principale, o di alloggi non locati; essa può inoltre essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopo di lucro.

·       Ai sensi dell’art. 4 comma 1 del D.L. 437/1996, convertito in L. 556/1996, può essere deliberata una aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale o locate con contratto registrato a soggetti che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all’ultimo gettito realizzato.

·       Ai sensi dell’art. 2, comma 4, della L. 9.12.1998 n. 431 i Comuni possono deliberare aliquote più favorevoli per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite dagli accordi contrattuali.

·       Inoltre l’art. 1 comma 5 della L. 449/1997 e s.m. prevede che i Comuni possano fissare aliquote agevolate anche inferiori al 4 per mille a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all’utilizzo di sottotetti. L’aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori.

·       Ai sensi dell’art. 8 comma 1 del D.Lgs. 504/1992 e s.m., l’imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. Inoltre l’aliquota può essere stabilita dai Comuni nella misura del 4 per mille, per un periodo non superiore a tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell’attività la costruzione e l’alienazione di immobili.

·       L’art. 8 comma 2 del D.Lgs. 504/1992 e s.m., ha stabilito una detrazione di Euro 103,29.- (£ire 200.000-) dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, intendendosi come abitazione principale quella in cui il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente.

·       L’art. 3 comma 56 della L. 662/1996 e s.m. prevede che i Comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

·       Ai sensi dell’art. 8 comma 3 del D.Lgs. 504/1992 e s.m., a decorrere dal periodo d’imposta 1997, i Comuni hanno la facoltà, in sede di determinazione dell’aliquota, di ridurre fino al 50% l’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale o, in alternativa, elevare l’importo della detrazione fino a Euro 258,23.- (£ire 500.000.-), nel rispetto dell’equilibrio di bilancio. Tale facoltà può essere esercitata anche limitatamente alle categorie di soggetti in situazione di particolare disagio economico-sociale, individuate con deliberazione del competente organo comunale.

·       Le disposizioni di cui all’art. 8 del D.Lgs. 504/1992 e s.m. si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.

·       L’art. 58 comma 3 del D.Lgs. 446/1997 e s.m. ha stabilito che, limitatamente all’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, la detrazione può essere stabilita in misura superiore a Euro 258,23.- (£ire 500.000.-) e fino a concorrenza dell’imposta dovuta per l’unità. In tal caso non può essere stabilita una aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione del contribuente.

·       L’art. 59 del D.Lgs. 446/1997 e s.m. attribuisce infine ai Comuni una vasta potestà regolamentare in materia di I.C.I..

·       Con delibera del Consiglio comunale n. 08 dd. 15.02.1999 è stato approvato il nuovo Regolamento per l’applicazione dell’I.C.I., nel quale sono state previste, tra l’altro, agevolazioni ed esenzioni per le unità immobiliari che costituiscono abitazione principale e pertinenza;

·       Con delibera del Consiglio comunale  nr. 22 del 19.11.2004 i parametri per l’applicazione dell’ICI per l’anno 2005  sono stati così fissati:

        aliquota unica nella misura del CINQUE (5‰) per mille da applicare a tutte le altre tipologie di immobili;

        aliquota ridotta nella misura del QUATTRO (4‰) per mille, da applicare alle abitazioni principali;

        detrazione di Euro 160,00.- (centosessanta) l'importo della DETRAZIONE ANNUALE prevista dalla legge (art.8 - 2° comma - D.leg.vo n. 504/92 e successive modificazioni) per l'ABITAZIONE PRINCIPALE e per i fabbricati ad essa assimilati ai sensi degli artt. 5 e 6 del Regolamento comunale e per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa e agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Udita la relazione.

 

Acquisiti, ai sensi dell'art. 81, comma 1 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, i pareri positivi di regolarità tecnico-amministrativa e di regolarità contabile espressi dal Responsabile dell’Ufficio Tributi.

 

Con voti favorevoli n. 9, astenuti n. 0, contrari n. 5 (minoranza), su n. 14 consiglieri presenti e votanti, espressi con votazione palese in seduta pubblica, accertati e proclamati dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori previamente eletti.

 

D E L I B E R A

 

1.    di fissare, per i motivi espressi in premessa, per l’anno 2006 le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.):

·       aliquota unica misura del CINQUE per mille (5‰) da applicare a tutte le altre tipologie di immobile;

·       aliquota ridotta al QUATTRO mille (4‰) da applicare alle ABITAZIONI PRINCIPALI;

2.    di quantificare in € 160,00 (centosessanta) l'importo della DETRAZIONE ANNUALE prevista dalla legge (art.8 - 2° comma - D.leg.vo n. 504/92 e successive modificazioni) per l'ABITAZIONE PRINCIPALE e per i fabbricati ad essa assimilati ai sensi degli artt. 5 e 6 del Regolamento comunale e per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa e agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;

3.    di considerare direttamente adibita ad abitazione principale, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

4.    di dare atto che dal provvedimento non derivano impegni di spesa, in quanto la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana avviene a titolo gratuito;

5.    di riconoscere il presente provvedimento esecutivo a pubblicazione avvenuta, ai sensi dell'art. 54 c. 2 della L.R. 04.01.1993 n. 1 e s.m.;

6.    di dare evidenza che avverso il presente provvedimento sono ammissibili i ricorsi elencati di seguito:

·       opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 52 c. 13 della L.R. 04.01.1993 n. 1 e s.m.;

·      ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 o in alternativa ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. entro 60 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. B) della Legge 06.12.1971 n. 1034.

 

 


 

 

Il presente verbale viene così sottoscritto,

 

 

                IL PRESIDENTE                                                                            IL SEGRETARIO

               Campidelli Silvano                                                                         Bragagna dr. Mauro

 

 

 

 

 

 


Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo.

 

  13 gennaio 2006

 

IL SEGRETARIO

                                                                                                       Bragagna  dr. Mauro

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

 

 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio senza riportare, entro dieci giorni dall’affissione, denuncie di vizi di illegittimità o incompetenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 79, comma 3, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

 

Lì, 13 gennaio 2006

 

     IL SEGRETARIO

  Bragagna dr. Mauro

 

 

 

 

 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del terzo comma dell’art. 79 comma 4 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

 

Lì, ------------------------------------

     IL SEGRETARIO

   Bragagna dr. Mauro

 

 


 

 

 

 

 

ORIGINALE

 

 


COMUNE DI PELUGO

PROVINCIA DI TRENTO

 

Codice fiscale 86003230223 P.Iva 00350700225

Tel. 0465/801132 -  Fax 0465/800326

e.mail  c.pelugo@comuni.infotn.it

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 45

del Consiglio Comunale

Adunanza di prima convocazione. Seduta pubblica.

 

 

OGGETTO:   IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI. ATTRIBUZIONE DEI VALORI ALLE AREE FABBRICABILI AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 3 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'I.C.I..

 

            L’anno duemilaCINQUE, addì 29 del mese di dicembre alle ore 20,30 nella sala riunioni, a seguito di regolari avvisi recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio Comunale.

 

I Signori

Presenti

Assenti

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 79, comma. 1, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L)

 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno

02 gennaio 2006

all’albo pretorio ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi.

 

IL SEGRETARIO COMUNALE

Bragagna  dr. Mauro

 

 

Giu.

Ing.

 

Campidelli Silvano – Sindaco

X

 

 

 

Campidelli Nicola

X

 

 

 

Chiodega Alba Maria

X

 

 

 

Chiodega Giampiero

 

X

 

 

Chiodega Mauro

X

 

 

 

Collini Katia

X

 

 

 

Dalbon Claudia

X

 

 

 

Ferrari Graziano

X

 

 

 

Galli dr. Stefano Pietro

X

 

 

 

Nodari Giambattista

X

 

 

 

Ongari Alberto

X

 

 

 

Pollini Osvaldo

X

 

 

 

Povinelli Sandra Clementina

X

 

 

 

Tomasini Sergio

X

 

 

 

Zeni Roberto

X

 

 

 

 

            Assiste il Segretario Comunale, Bragagna dr. Mauro.

 

            Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Campidelli Silvano nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato, posto all’ordine del giorno.


OGGETTO :    IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI.

ATTRIBUZIONE DEI VALORI ALLE AREE FABBRICABILI AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 3  DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'I.C.I.

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Ricordato che con la precedente deliberazione Consiliare n. 08 dd. 15.02.1999, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il Regolamento Comunale per la disciplina dell'imposta Comunale sugli immobili ( I.C.I.);

 

Richiamata ed avuta lettura in particolare dell'art. 3 – commi 1 e 2 di detto Regolamento i quali testualmente recitano:

“Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio al primo gennaio dell’anno di imposizione, come stabilito nel comma 5 dell’art. 5 del D.Lgs. 504/92, nell'intento di ridurre l’insorgenza di contenzioso il Consiglio Comunale fissa, ai sensi del comma 1, lettera g) dell'art. 59 del D.Lgs. 446/97, i valori da utilizzare ai fini del potere di accertamento.

Allo scopo di determinare i valori di cui al comma precedente il Consiglio Comunale deve tenere in considerazione la destinazione urbanistica, gli indici di edificabilità, gli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione ed i prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.”

 

Avuta lettura in particolare del 2° comma dell'art. 5 del D. Leg. 30.12.1992, n 504, il quale testualmente recita: “Il Consiglio Comunale, a titolo di informazione alla cittadinanza, può approvare e pubblicare entro il mese di maggio di ogni anno all'Albo Comunale una tabella riportante i valori previsti per ogni zona del Comune.        Allo scopo di determinare tali valori il Consiglio Comunale deve tenere in considerazione la destinazione urbanistica, gli indici di edificabilità, gli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione ed i prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. Detti valori hanno effetto per l'anno d'imposta in corso alla data di adozione del provvedimento stesso e, qualora non si deliberi diversamente, valgono anche per gli anni successivi.    Tali valori possono essere aggiornati periodicamente con deliberazione della Giunta Comunale sulla base dell’indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati pubblicato dall'ISTAT”;

Richiamato inoltre il 5° comma dell'art. 5 di detto D.Lgs. il quale testualmente recita: " Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche";

 

Considerato che con precedenti deliberazione consiliare si era proceduto a dare una quantificazione del valore commerciale delle aree fabbricabili e che pertanto in relazione all’andamento del mercato immobiliare, può essere mantenuto anche per il 2006 il valore determinato in precedenza;

 

Vista la Circolare nr. 17 dd. 15.10.1999 del Servizio Finanza Locale della P.A.T.;

 

Visto il Decreto Legislativo 446/97 ed in particolare l’art 59 comma 1, lettera g);

 

Visto il T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.;

Visto il nuovo Regolamento di contabilità adottato con deliberazione del Consiglio comunale nr. 3 del 09.01.2001;

 

Acquisiti, ai sensi dell'art. 81, comma 1 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, i pareri positivi di regolarità tecnico-amministrativa e di regolarità contabile espressi dal Responsabile dell’Ufficio Tributi.

 

Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 5 (minoranza) , astenuti n. 0, espressi per alzata di mano, accertati e proclamati dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori, previamente eletti.

 

DELIBERA

 

1.   di approvare, alla luce di quanto disposto dall'art. 3 – commi 1 e 2 del vigente Regolamento Comunale per la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili ( I.C.I.), i valori minimi delle aree edificabili ai fini del potere di accertamento per l'anno 2006 delle aree fabbricabili nelle seguenti misure, valori determinati tenendo conto dei parametri individuati dall'art. 5 del D. Leg. 30.12.1992 n. 504 :

 

ZONA URBANISTICA

VALORE A mq.

 

ZONE RESIDENZIALI

 

Euro/mq.   90,00

ZONE COMMERCIALI, ARTIGIANALI E ALBERGHIERE

 

 

Euro/mq.   50,00

 

2.    di autorizzare l’Ufficio Tributi, al fine dell’attività di accertamento per l’anno 2006, ad utilizzare i valori minimi delle aree edificabili così come sopradeterminati, rimanendo comunque impregiudicato il potere di accertare valori maggiori delle aree edificabili sulla base  dei valori denunciati dagli stessi contribuenti nei contratti di compravendita o atto di trasmissione di diritti reali relativi alle aree medesime così come previsto dall’art. 3 comma 10, del Regolamento ICI.

    

3.    di riconoscere che le disposizioni della presente delibera sostituiscono e annullano qualsiasi contenuto deliberato in precedenti provvedimenti in materia di valori ed individuazioni di aree edificabili.

 

4.    di dichiarare la presente delibera non soggetta a controllo tutorio da parte della Giunta Provinciale di Trento;

 

5.    di trasmettere ai sensi dell'art. 52, comma 2, del D.Leg. 446/97 copia della presente delibera, divenuta esecutiva, al Ministero delle Finanze con richiesta di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

 

6.    di riconoscere il presente provvedimento esecutivo a pubblicazione avvenuta ai sensi dell’art. 79, c. 3 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

                                                          

7.    di dare evidenza, e ciò ai sensi dell'art. 5 della L.R. 31.07.1993, n. 13, al fatto che avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso amministrativo ex  art. 52, comma 13, della L.R. 04.01.1993, n. 1 e ss.mm. durante il periodo di pubblicazione nonché ricorso ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 entro 120 gg. e giurisdizionale ex art. 2, Lett. B) della legge 06.12.1971 n. 1034 entro 60 giorni.

 

 


 

 

Il presente verbale viene così sottoscritto,

 

 

                IL PRESIDENTE                                                                            IL SEGRETARIO

               Campidelli Silvano                                                                         Bragagna dr. Mauro

 

 

 

 

 

 


Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo.

 

  13 gennaio 2006

 

IL SEGRETARIO

                                                                                                       Bragagna  dr. Mauro

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

 

 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio senza riportare, entro dieci giorni dall’affissione, denuncie di vizi di illegittimità o incompetenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 79, comma 3, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

 

Lì, 13 gennaio 2006

 

     IL SEGRETARIO

  Bragagna dr. Mauro

 

 

 

 

 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del terzo comma dell’art. 79 comma 4 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

 

Lì, ------------------------------------

     IL SEGRETARIO

   Bragagna dr. Mauro