COMUNE DI PELLIZZANO  -  PROVINCIA DI TRENTO

Estratto della deliberazione n° 40/09 dd. 30.11.2009 adottata dal Consiglio Comunale di Pellizzano (Prov. di Trento) in materia di aliquote I.C.I. per l’anno d’imposta 2010

IL CONSIGLIO COMUNALE

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D E L I B E R A

1.     Di determinare le aliquote ICI in vigore dal 01.01.2010 nel modo seguente:

a)     6,0 ‰ aliquota ordinaria;

b)     5,5 ‰ fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio dell’attività alberghiera;

c)     4,5 ‰ in favore delle seguenti tipologie:

I.        unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze ai sensi dell’art. 6 del Regolamento Comunale ICI;

II.       unità immobiliari concesse in uso gratuito dal possessore ai suoi famigliari (parenti in linea retta entro il I grado – genitori/figli), se nelle stesse il famigliare ha stabilito la propria residenza e vi abbia effettiva stabile dimora, da riconoscere su presentazione di apposita dichiarazione redatta su modelli predisposti e forniti dal Comune. Tale dichiarazione vale dalla data di presentazione fino a successiva variazione;

III.      unità immobiliari, esclusa categoria catastale A10, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

IV.     unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l’unità immobiliare stessa non risulti locata ai sensi dell’art. 3, comma 56 della Legge 662/1996.

2.     Di determinare le detrazioni ICI in vigore dal 01.01.2010 nel modo seguente:

a)     € 258,23 per gli immobili siti nelle frazioni di Castello e Termenago (esclusa zona di Claiano);

b)     € 129,11 per gli immobili siti nel rimanente territorio del Comune di Pellizzano.

3.     Di dare atto che la detrazione di cui al precedente punto n. 2 vale per le seguenti tipologie di immobili:

I.        unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze ai sensi dell’art. 6 del Regolamento Comunale ICI;

II.       unità immobiliari concesse in uso gratuito dal possessore ai suoi famigliari (parenti in linea retta entro il I grado – genitori/figli), se nelle stesse il famigliare ha stabilito la propria residenza e vi abbia effettiva stabile dimora, da riconoscere su presentazione di apposita dichiarazione redatta su modelli predisposti e forniti dal Comune. Tale dichiarazione vale dalla data di presentazione fino a successiva variazione;

III.      unità immobiliari, esclusa categoria catastale A10, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

IV.     unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l’unità immobiliare stessa non risulti locata ai sensi dell’art. 3, comma 56 della Legge 662/1996;

V.          alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari, in quanto posseduti come abitazione principale;

VI.         abitazione principale posseduta da cittadini italiani residenti all’estero (A.I.R.E.) a condizione che l’alloggio non risulti locato;

4.     Di dare atto che l’art. 1 del D.L. n. 93/2008, stabilisce che l’esenzione dall’ICI dell’abitazione principale si applica:

·         all’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e quelle ad essa assimilate dal Comune con Regolamento, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, per le quali continua ad applicarsi la detrazione di cui all’art. 8 c. 2 e 3 del D.Lgs. 504/1992, nonché l’aliquota deliberata per l’abitazione principale;

·         al soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale (escluse abitazioni A1, A8 e A9);

·         alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP). Tale disposizione deve intendersi applicabile anche agli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del DPR n. 616/1977 (escluse abitazioni A1, A8 e A9);

 

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