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OGGETTO: Imposta Comunale sugli Immobili anno 2007: determinazione aliquota ordinaria e ridotta.

 

Il Relatore riferisce:

- l'art. 4 del D.L. 08 agosto 1996, n. 437, convertito dalla Legge 24 ottobre 1996 n. 556 introduce modifiche alla normativa vigente in materia di I.C.I.;

- il comma 1 dello stesso articolo concede la facoltà dei Comuni di deliberare, in deroga all'art. 6 del D. Leg.vo 504/92, aliquote ridotte, comunque non inferiori al 4 per mille a favore dei residenti che utilizzano gli alloggi come prima casa, a suo tempo già disposta per il 1995 dal D.L. 29 aprile 1995, n. 132;

L'agevolazione viene concessa per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze ai sensi dell’art. 6 del Regolamento comunale ICI per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, per unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l’unità immobiliare stessa non risulti locata ai sensi dell’art. 3 comma 56 della Legge 6662/96 e per le abitazioni concesse in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari, parenti ed affini in linea retta entro il 1° grado con contratto debitamente registrato ai sensi degli artt. 52 e 59, comma 1 lett. E) del D.Lgs. 446/97.

Si propone di stabilire per l’anno 2007:

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Udita la relazione del Sindaco;

Rilevato che si ritiene necessario applicare ai ini ICI un’aliquota inferiore a quella ordinaria in quanto l’attività alberghiera per il Comune di Pellizzano costituisce un importante volano per l’economia turistica e per tali motivazioni si intende favorire detta attività economica;

Ritenuto che l'ipotesi proposta sia quella più confacente alle esigenze di bilancio nonchè la più idonea a garantire il minor impatto sociale rispetto al carico tributario complessivo dei soggetti contribuenti in quanto:

  1. consente di raggiungere lo scopo di una maggiore perequazione tributaria tra i possessori di prime e seconde

abitazioni;b) consente di poter far fronte alle spese di parte corrente previste per l’anno 2007.

Ottenuti preventivi pareri di regolarità contabile e tecnico-amministrativa espressi rispettivamente dal Responsabile di Ragioneria e dal Responsabile ICI ai sensi dell'art. 102 del D.P.G.R. 27.02.1995, n. 4/L, sostituito dall’art. 16, 6° comma della L.R. 23.10.1998, n. 10;

Visto il T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 4/L;

Con n. 13 voti favorevoli, n 0 contrari e n.0 astenuti su n. 13 consiglieri presenti e votanti per alzata di mano

 

D E L I B E R A

 

1. Di determinare le aliquote I.C.I. per l'esercizio finanziario 2007 nel modo seguente:

  1. 6 (sei) per mille quale aliquota ordinaria;
  2. 5,5 per mille per i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio di attività alberghiera;
  3. 4,5 (quattrovirgolacinque) per mille, in favore:

dell’art. 6 del Regolamento Comunale ICI approvato con deliberazione consiliare n. 19/99 dd.

20.05.1999;, nonché unità immobiliari concesse in uso gratuito dal possessore ai sui famigliari

parenti ed affini entro il primo grado se nelle stesse il famigliare ha stabilito la propria

residenza evi dimora abitualmente. La concessione in uso deve essere dimostrata con atto

debitamente registrato;

- delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad

abitazioni principale dei soci assegnatari;

residenti nel Comune, per unità immobiliare escluso categoria catastale A10 direttamente

adibita ad abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un

soggetto che le utilizzi come abitazione principale;

acquisiscano la residenza in istituti di icovero o sanitari a seguito di ricovero permanete, a

condizione che l’unità immobiliare stessa non risulti locata ai sensi dell’art. 3, comma 56 della

L. 662/96.

 

2. Di dare adeguata pubblicità e diffusione a quanto sopra stabilito anche a mezzo di manifesti in modo da portare a

conoscenza di tutti gli interessati la decisione comunale intrapresa.

3. Di trasmettere copia della presente deliberazione al concessionario.

OGGETTO: Imposta Comunale sugli Immobili: Determinazione importo della detrazione per la prima casa a valere per

                  l’anno 2007.

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Visto il decreto legislativo 30.12.1992, n. 504 e s.m. con il quale viene istituita l’ICI ed in particolare gli artt. 6 e 8, come modificati dall’art. 53 comma 55 e 56 Legge 662 dd. 30.12.1992.

Visto il decreto legislativo 15.12.1997, n. 44 artt. 58 e 59;

Ritenuto di stabilire la detrazione per l’abitazione principale degli immobili siti nelle frazioni di Castello e Termenago, escluso zona di Claiano, in un importo pari a € 258,23, mentre per le abitazioni principali site nel restante territorio del Comune di Pellizzano in € 129,11;

Rilevato che le frazioni di Castello e Termenago si trovano in situazione svantaggiata rispetto al restante territorio comunale e che le stesse negli ultimi anni hanno subito una continua migrazione della popolazione residente, tnto che l’amministrazione ha ritenuto di dover intervenire con correttivi anche nell’attività impositiva;

Dato atto che tale detrazione spetta per le unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che l’unità immobiliare stessa non risulti locata ai sensi dell’art. 3, comma 56 della Legge 662/96 e per le abitazioni concesse in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari, parenti ed affini in linea retta entro il 1° grado con contratto debitamente registrato ai sensi degli artt. 52 e 59 comma 1 lett. e) del D. Lgs. 446/97.

Vista la circolare del Servizio Enti Locali della P.A.T. n. 4 dd. 06.03.1997;

Vista la nota prot. N. 250 dd. 05.03.1997 del Commissario del Governo per la Provincia di Trento;

Ottenuti i preventivi pareri di regolarità contabile e tecnico-amministrativa espressi rispettivamente dal Responsabile di Ragioneria e dal Responsabile I.C.I. ai sensi dell’art. 82 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;

Visto il D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;

Con 13 voti favorevoli, 0 contrari e 0 astenuti su n. 13 consiglieri presenti e votanti per alzata di mano

 

D E L I B E R A

 

  1. Di determinare per l’anno 2007 la detrazione per l’abitazione principale come segue.

 

  1. Di dare atto che la detrazione di cui al precedente punto 1. vale per le seguenti tipologie di immobile:
  1. Di dare adeguata pubblicità e diffusione al presente provvedimento, anche a mezzo di manifesti, in modo da portarlo a conoscenza di tutti gli interessati.
  2. Di trasmettere copia della presente deliberazione al Concessionario per la riscossione delle imposte.