OGGETTO: Imposta Comunale sugli Immobili: Determinazione importo della detrazione per la prima casa a valere per
l’anno 2005.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il decreto legislativo 30.12.1992, n. 504 e s.m. con il quale viene istituita l’ICI ed in particolare gli artt. 6 e 8, come modificati dall’art. 53 comma 55 e 56 Legge 662 dd. 30.12.1992.
Visto il decreto legislativo 15.12.1997, n. 44 artt. 58 e 59;
Ritenuto di stabilire la detrazione per l’abitazione principale degli immobili siti nelle frazioni di Castello e Termenago, escluso zona di Claiano, in un importo pari a € 258,23, mentre per le abitazioni principali site nel restante territorio del Comune di Pellizzano in € 129,11;
Rilevato che le frazioni di Castello e Termenago si trovano in situazione svantaggiata rispetto al restante territorio comunale e che le stesse negli ultimi anni hanno subito una continua migrazione della popolazione residente, tnto che l’amministrazione ha ritenuto di dover intervenire con correttivi anche nell’attività impositiva;
Dato atto che tale detrazione spetta per le unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che l’unità immobiliare stessa non risulti locata ai sensi dell’art. 3, comma 56 della Legge 662/96 e per le abitazioni concesse in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari, parenti ed affini in linea retta entro il 1° grado con contratto debitamente registrato ai sensi degli artt. 52 e 59 comma 1 lett. e) del D. Lgs. 446/97.
Vista la circolare del Servizio Enti Locali della P.A.T. n. 4 dd. 06.03.1997;
Vista la nota prot. N. 250 dd. 05.03.1997 del Commissario del Governo per la Provincia di Trento;
Ottenuti i preventivi pareri di regolarità contabile e tecnico-amministrativa espressi rispettivamente dal Responsabile di Ragioneria e dal Responsabile I.C.I. ai sensi dell’art. 102, sostituito dall’art. 16, 6° comma della L.R. 23.10.1998, n. 10;
Visto il D.P.G.R. 23.10.1995, n. 4/L;
Con 13 voti favorevoli, 0 contrari e 0 astenuti su n. 13 consiglieri presenti e votanti per alzata di mano
D E L I B E R A