Comune di Panchià

                        Provincia di Trento

 

                                    Piazza Chiesa 1

                                  38030 PANCHIA’

                                   tel. 0462813075

                                    fax 0462812434

                  e-mail: c.panchia@comuni.infotn.it

           

 

I.C.I. 2010

 

Il Comune di Panchià per l’anno 2010, ha deliberato le aliquote da applicare e la detrazione per l’abitazione principale:

-         Aliquota per l’abitazione principale:                             4 per mille;

-         Aliquota per altri fabbricati e aree fabbricabili *:          5 per mille;

-         Aliquote per abitazioni sfitte di anziani o disabili residenti presso Istituti di ricovero o sanitari       4 per mille;

-         Detrazione per abitazione principale:                            € 258,00.

* Il valore delle aree fabbricabili è quello commerciale attuale.

 

Il Comune di Panchià ha adottato il Regolamento ICI che prevede le seguenti agevolazioni:

-         Aliquota ICI del 4 per mille per le pertinenze delle abitazioni principali (garage, box, posto auto, soffitta, cantina) che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l’abitazione principale o all’interno dello stesso sedime, e la possibilità di detrarre dall’imposta dovuta per la pertinenza, la parte dell’importo della detrazione che non trova capienza in sede di tassazione dell’abitazione principale. Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 22.12.2009 è stato disposto:”Se non sono presenti garage, box o posti auto situati nello stesso edificio, complesso immobiliare o all’interno del medesimo sedime, si considera pertinenziale anche il garage, box o posto auto esterno al sedime, nel limite di un’unità”.

Sono altresì considerate pertinenze le aree edificabili circostanti l’area di un edificio contraddistinto con apposita particella fondiaria nel limite di 10 volte la superficie dell’edificio stesso.

-         Assimilazione all’abitazione principale (aliquota 4 per mille e detrazione € 258,00) delle abitazioni concesse in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari, (genitore – figlio/a e tra fratelli e/o sorelle), se nelle stesse il familiare ha stabilito la propria dimora abituale. Le condizioni che danno diritto a tale agevolazione dovranno essere dimostrate mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio da presentarsi al momento della concessione in uso.

 

L’imposta non deve essere corrisposta se  l’importo totale annuo è inferiore ad Euro 12.00. Il versamento va effettuato sul C.C.P. n. 88766175 intestato a Equitalia Trentino Alto Adige – Sudtirol spa – Panchià – TN - ICI.

Acconto a giugno e saldo a dicembre oppure saldo a giugno.

 

NOTA BENE! CON D.L. 27.5.2008 N. 93, CONVERTITO IN LEGGE DALLA L. 24.7.2008 N. 126 E’ STATA DISPOSTA L’ESENZIONE DAL PAGAMENTO DELL’ICI PER LE ABITAZIONI PRINCIPALI, LORO PERTINENZE, IMMOBILI ASSIMILATI AD ABITAZIONE PRINCIPALE COME PREVISTO DAL REGOLAMENTO COMUNALE E ABITAZIONI SFITTE DI PROPRIETA’ DI ANZIANI RESIDENTI PRESSO ISTITUTI DI RICOVERO.

LE ABITAZIONI PRINCIPALI CON CATEGORIA CATASTALE A/1-A/8-A/9 CONTINUANO A PAGARE L’IMPOSTA COSI’ COME LE ABITAZIONI DI PROPRIETA’ DI ISCRITTI NELL’A.I.R.E. CON DIRITTO ALLA DETRAZIONE A CONDIZIONE CHE NON SIANO LOCATE. (Risoluzione n. 12 del 5.6.2008 del Ministero Economia e Finanze Dipartimento Finanze)