d e l i b e r a

 

1.      Di confermare l’aliquota del 4 per mille - aliquota ridotta -, in favore delle persone fisiche soggetti passivi per abitazione principale, abitazioni sfitte di anziani o disabili residenti presso istituti di ricovero o sanitari, abitazioni date in locazione con contratto registrato a persone che le utilizzano come abitazione principale, e soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa , residenti nel comune, per unità immobiliare (escluso cat.A10) adibita ad abitazione principale, e per quanto previsto dal regolamento per l’applicazione dell’ici in merito all’assimilazione ad abitazione principale.

 

2.      Di confermare l’aliquota del 6,5 per mille -  aliquota ordinaria – comprese le aree fabbricabili ed esclusi i fabbricati cat. D2 – solo alberghi e pensioni- che viene fissata al 6 per mille.

 

3.      Di confermare la detrazione nella misura pari all’imposta dovuta per le seguenti tipologie d’immobile: unità immobiliari adibite a prima abitazione comprensive le tipologie di cui all’art. 6 e 7 del regolamento comunale per l’applicazione dell’ici.

 

4.      Di trasmettere copia della presente deliberazione al Concessionario per la Riscossione dei Tributi, per gli adempimenti di competenza.

 

5.      Di dare evidenza, per quanto previsto dall’art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, che avverso il presente atto sono ammessi:

 

o       opposizione alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell’art. 79, comma 5 del D.P.Reg. 1.02.2005, n. 3/L;

o       ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199;

o       ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni ai sensi dell’art. 2 lett. b) della legge 06.12.1971 n. 1034.