le aliquote I.C.I. da applicarsi alla base imponibile nella misura del 4,5 per mille per tutte le abitazioni principali e del 5 per mille per le aree edificabile e per gli altri fabbricati; inoltre è stato stabilito che dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 130,00 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione.
Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera d) del D. Lgs. 446/97, le cantine, i box, i posti macchina coperti e scoperti ecc. che costituiscono pertinenza dell'abitazione principale usufruiscono dell'aliquota prevista per la stessa. Alla pertinenza si applica la detrazione solo per la quota eventualmente non già assorbita dall’abitazione principale. Sono considerate pertinenze le unità immobiliari (ad es. cantine, box, posti macchina coperti e scoperti) classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell’abitazione principale, anche non appartenenti allo stesso fabbricato. Nel caso che all’abitazione principale siano asservite più pertinenze, il beneficio del presente articolo è esteso ad un’unica unità immobiliare di pertinenza.
per le aree fabbricabili sono stati determinati i valori come segue:
Nel medesimo atto sono inoltre state stabilite le riduzioni e le esenzioni per le aree residenziali e produttive non edificate, come segue:
Si considerano pertinenze esenti le aree circostanti le abitazioni, ricadenti all’interno delle zone residenziali o produttive, per una superficie massima di 400 mq..
In caso di demolizione di fabbricati per la successiva ricostruzione e di interventi di recupero (ristrutturazione, risanamento, restauro), dalla data di inizio lavori e per la durata della concessione edilizia originale, l’imponibile al fine del calcolo I.C.I. sarà dato dal valore dell’area considerata fabbricabile, pertanto sarà dato dall'area del sedime del fabbricato più la sua pertinenza.
Ai sensi dell’art. 17, comma 88, della L. 127/97 i versamenti d’imposta non devono essere eseguiti quando l’importo annuo complessivo risulta inferiore o uguale a Euro 10,00.=.