PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTEPER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTEPER L´ANNO 2009 SI CONFERMA QUANTO GIÀ DISPOSTO PER L´ANNO 2008

Ufficio Tributi Sovracomunale

Presso Comune di Mori – via Scuole 2

 

Il Comune di MORI ha stabilito le seguenti aliquote e detrazioni d’imposta ai fini I.C.I. a valere per il 2011 :

- aliquota per abitazione principale : 4 per mille

Ufficio Tributi Sovracomunale presso Comune di Mori – via Scuole 2

INFORMAZIONI ICI ANNO 2011

COMUNE DI MORI

ATTENZIONE: A PARTIRE DALL’ANNO D’IMPOSTA 2008 E’ PREVISTA PER LEGGE L’ESENZIONE DALL’I.C.I. PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE DEL CONTRIBUENTE. IN PARTICOLARE, SONO ESENTI:

  • l’abitazione utilizzata come residenza dal contribuente e dalla sua famiglia;

  • l’abitazione assegnata ad uno dei due coniugi in caso di separazione o divorzio, per la quota di proprietà del coniuge non assegnatario, a condizione che lo stesso non sia titolare di diritti reali su altro fabbricato idoneo all’abitazione.

SI PRECISA CHE PER GODERE DELL’ESENZIONE IL CONTRIBUENTE NON DEVE PRESENTARE NESSUNA DICHIARAZIONE O RICHIESTA.

Ai sensi delle disposizioni contenute nell’art. 6, 7 e 9 del vigente Regolamento Comunale per l’applicazione dell’I.C.I., sono equiparate all’abitazione principale, e dunque beneficiano dell'esenzione I.C. I.:

  • UNA pertinenza dell’abitazione (garage, cantina e simili, vedi sotto nel dettaglio);

  • il fabbricato abitativo concesso in comodato (uso) gratuito a parente e affine entro il primo grado (figlio o genitore o suocero) che vi risieda, ed UNA pertinenza dell’appartamento stesso;

  • l’ex abitazione di persona ora ricoverata in casa di riposo (ricovero permanente) o struttura sanitaria di accoglienza, a condizione che il fabbricato non sia dato in locazione o in uso gratuito;

  • l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale dai soci assegnatari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa;

SI COMUNICA, CHE a partire dal 1 gennaio 2011 PER GODERE DELLE SUDDETTE AGEVOLAZIONI IL CONTRIBUENTE DEVE PRESENTARE RICHIESTA ENTRO IL 31 OTTOBRE DELL’ANNO SUCCESSIVO A QUELLO DI RIFERIMENTO. Sono a disposizione appositi modelli predisposti per dette richieste agevolative.

L’ESENZIONE NON SI APPLICA AI FABBRICATI ISCRITTI NELLE CATEGORIE CATASTALI A1, A8 E A9, CHE CONTINUANO A PAGARE L’I.C.I. IN BASE ALLE ALIQUOTE E DETRAZIONI SOTTO RIPORTATE. L’ESENZIONE, IN BASE ALLE ISTRUZIONI PERVENUTE DAL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, NON SI APPLICA NEPPURE ALL’ABITAZIONE POSSEDUTA DA CONTRIBUENTI RESIDENTI ALL’ESTERO ED ISCRITTI ALL’A.I.R.E.

Il Comune di MORI ha stabilito le seguenti aliquote e detrazioni d’imposta ai fini I.C.I. a valere per il 2011:

- aliquota per abitazione principale : 4 per mille

- aliquota per tutti gli altri immobili : 5 per mille

- detrazione per abitazione principale : €. 120,00=

- l’imposta NON E’ DOVUTA se l’importo annuale è INFERIORE O UGUALE A € 10,00=

ALIQUOTE E DETRAZIONI SONO IDENTICHE A QUELLE IN VIGORE NEL 2010 .

Il Comune di Mori comunica inoltre, in base al Regolamento I.C.I. in vigore:

  1. per abitazione principale si intende l’unità immobiliare utilizzata direttamente dal contribuente e dalla sua famiglia (residenza); costituisce abitazione principale il fabbricato concesso in comodato (uso) gratuito (non affittato) ad un parente e affine entro il primo grado (figli o genitori o suoceri) ivi residente. Come sopra illustrato, dal 2008 questi fabbricati sono esenti da I.C.I.;

  2. il garage (o altra pertinenza, gruppi catastali C2, C6 e C7 se autonomamente iscritti in catasto) a servizio dell’abitazione principale (o dell’abitazione data in comodato gratuito a parente o affine) è considerato assimilato all’abitazione principale e dal 2008 è esente da I.C.I. Si precisa che tale trattamento si applica a una sola pertinenza, cioè un solo garage o una sola pertinenza (v. sopra);

  3. le aree fabbricabili pagano con l’aliquota del 5 per mille; per quanto riguarda i valori delle aree fabbricabili, si invita a contattare l’Ufficio Tributi Sovracomunale (vedi indicazioni finali) per conoscere i valori indicativi forniti dal Consiglio Comunale. ATTENZIONE: data la particolare delicatezza della materia "AREE FABBRICABILI" (con particolare riguardo al presupposto dell’imposta ed ai casi in cui un terreno è considerato fabbricabile ai fini I.C.I.) si consiglia di contattare sempre, per tale tipologia, l’Ufficio Tributi Sovracomunale, anche in caso di semplice dubbio, FERMO RESTANDO CHE I TERRENI AGRICOLI NON SONO SOGGETTI AD I.C.I. E LE AREE DESTINATE AD ESPROPRIO PER PUBBLICA UTILITA’ SULLE QUALI SI REALIZZANO VOLUMETRIE SI’. Si ricorda inoltre che i fabbricati in fase di ristrutturazione PAGANO L’I.C.I. COME AREE FABBRICABILI E NON QUINDI COME FABBRICATI.
  4. per quanto riguarda le modalità di versamento I.C.I., anche per il 2011 il contribuente può effettuare un unico versamento entro il 20 dicembre 2011 per l’intera imposta dovuta. In altre parole, il contribuente NON HA ALCUN OBBLIGO DI VERSARE ACCONTI NEL MESE DI GIUGNO, può effettuare un solo versamento a dicembre, ma è comunque libero, a sua scelta, di effettuare i versamenti in due o più rate. L’importante, per non incorrere in sanzioni, è che l’I.C.I. dovuta per l’anno 2011 sia interamente versata entro il 20 dicembre 2011. PER IL 2011 LA RISCOSSIONE VIENE EFFETTUATA DA EQUITALIA TRENTINO ALTO ADIGE - SUDTIROL (n. C/C 88765631 intestato a EQUITALIA TAA-SUEDTIROL SPA MORI-TN-ICI, reperibile presso Equitalia stessa o presso il Comune) OPPURE UTILIZZANDO IL MODELLO F24.

  5. Nel caso in cui il contribuente si accorga di non aver effettuato il versamento può rivolgersi all’Ufficio Sovracomunale per verificare la possibilità di utilizzare il RAVVEDIMENTO OPEROSO, che permette la regolarizzazione con sanzioni estremamente ridotte.

Lo sportello per le informazioni base è confermato presso i singoli Comuni, mentre ogni chiarimento in ordine alle modalità di applicazione dell’imposta (esclusa l’effettuazione dei calcoli) dovrà essere chiesto all’Ufficio Sovracomunale costituito presso il Comune di Mori – via Scuole 2 – 0464/916281-916282-916283- 916280. I Regolamenti e le informazioni sono disponibili sul sito www.comune.mori.tn.it.

ILFUNZIONARIO RESPONSABILE I.C.I.

- rag. Linda Dalbosco -