Delibera n. 23 dd. 27.12.2006
OGGETTO: Determinazione aliquote ICI per l’anno 2007.
1. Di determinare per l’anno 2007, nel rispetto della normativa richiamata in premessa, l’aliquota unica dell’imposta comunale sugli immobili nella misura del 4 PER MILLE da applicare a tutti gli immobili soggetti ad imposta.
2. Di fissare per l’anno 2007 la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale in € 104,00.
3. Di considerare direttamente adibite ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
4. Di assimilare, ai sensi dell’art. 7 del vigente regolamento per l’applicazione dell’imposta, ad abitazione principale le abitazioni concesse in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari, parenti entro il primo grado, purché nelle stesse il familiare abbia stabilito la propria residenza, vi dimori abitualmente e non risulti soggetto passivo d’imposta per tale immobile. A tali unità immobiliari è riconosciuta l’aliquota e la detrazione prevista per l’abitazione principale.
5. Di dare atto che con l’art. 1 del D.Lgs 30.12.1999 n. 506 è stato soppresso il comma 4 dell’art. 58 del D.Lgs. n. 446 del 15.12.1997, relativo alla pubblicazione delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e che con Circolare 16.04.2003 n. 3 il Dipartimento delle Politiche Fiscali ha stabilito le nuove modalità per la trasmissione al Ministero dei predetti atti amministrativi al fine della pubblicazione per estratto nella Gazzetta Ufficiale Italiana.
6. Di dichiarare con separata votazione e con voti favorevoli unanimi, il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 79 comma 4 del T.U.LL.RR.O.C. della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con DPReg. 01.02.2005 n. 3/L.
7. Di informare che, ai sensi del combinato disposto dall’art. 73 del T.U.LL.RR.O.C. della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con DPReg. 01.02.2005 n. 3/L e ai sensi dell’art. 4 comma 4 della L.P. 23/92, è ammessa opposizione alla Giunta Comunale entro il periodo di pubblicazione ai sensi dell’art. 79, comma 5 del medesimo T.U., ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento , entro il termine di sessanta giorni da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica, o ne abbia comunque avuta piena conoscenza, o, per gli atti di cui non sia richiesta la notifica individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione (art. 21, 1° L 1034/71 come modificato dalla L. 205/00) o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dai medesimi termini (art. 8 D.P.R. 1199/1971).