COMUNE DI OSPEDALETTO VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 47 del Consiglio Comunale Adunanza di prima convocazione - Seduta pubblica. |
OGGETTO: ADEGUAMENTO VALORE VENALE DEI TERRENI AI FINI DELL’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.). A VALERE DAL 01.01.2006.
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L'anno DUEMILACINQUE, addì VENTINOVE del mese di DICEMBRE
alle ore 20.30 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi,
recapitati a termine di legge, si é convocato il Consiglio comunale.
Presenti i Signori:
FELICETTI RUGGERO Sindaco
BARATTO RUDI
FELICETTI LUCA
FRATTON LUCA
FURLAN VALENTINA
LICCIARDIELLO EDY
MOSER ALESSANDRA
NICOLETTI GRAZIANA
PIEROTTI NICOLA
TOMASELLI SILVANA
TOMASINI MARIANO
VISINTAINER CARLO
Assenti giustificati i Signori:
LORENZON GUIDO
ZORTEA GIORGIO
Assenti ingiustificati i Signori:
Assiste il Segretario comunale Signor ZAMPEDRI DR. BRUNO
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor FELICETTI RUGGERO
nella sua qualità di SINDACO
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto
suindicato, posto al N. 3 dell’ordine del giorno.
Nomina scrutatori per la seduta: TOMASELLI SILVANA e BARATTO RUDI
n° 47 dd. 29.12.2005
OGGETTO: Adeguamento valore venale dei terreni ai fini dell’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.). A valere dal 01.01.2006.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista e richiamata la propria precedente deliberazione n° 34 dd. 26.11.1998, esecutiva, con la quale si era provveduto ad approvare, ai fini dell’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.), i valori venali attribuibili ai terreni edificabili presenti sul territorio comunale a valere dal 1° gennaio 1999. Disponendo che in caso di fabbricati insistenti su aree edificabili di pertinenza, veniva assoggettata a tributo la superficie eccedente i 1000 metri quadrati, salvo che la parte eccedente così determinata non fosse stata interamente utilizzata per realizzare la volumetria del fabbricato. Veniva pure data una definizione di pertinenza. Prevedendo altresì le seguenti riduzioni di valore: nel caso di aree di dimensioni insufficienti per edificare al nuovo, ma che possono essere raggruppati con altri: riduzione del 30%; nel caso di aree sulle quali è impossibile la realizzazione di una nuova costruzione, ma sufficiente per aumentare il volume dell’edificio esistente: riduzione del 30%; nel caso di lotti interclusi o con altre documentate limitazioni o vincoli: riduzione del 30%;
Ricordato che la base imponibile per le aree fabbricabili ai fini I.C.I., a termini dell’art. 5° e 6° comma, del D.Leg.vo 30.12.1992 n° 504 e s.m., è il valore venale in comune commercio;
Considerato pertanto che, mentre per i fabbricati la base imponibile deriva da un mero calcolo matematico basato sulle rendite catastali, per le aree fabbricabili il valore in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione deve tener conto dei seguenti paramentri: zona territoriale di ubicazione; indice di fabbricabilità; destinazione d’uso consentita; oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione; prezzi medi di mercato relativi ad aree aventi analoghe caratteristiche, ecc.;
Atteso che l’Amministrazione comunale intendeva con il citato provvedimento n° 34/1998 elaborare uno strumento tecnico che consentisse di individuare il valore venale in comune commercio delle aree fabbricabili presenti sul territorio comunale, tenuto conto dei parametri di riferimento previsti dalla normativa, con ciò raggiungendo il duplice obiettivo di fornire al cittadino contribuente la certezza circa il valore di riferimento per il calcolo dell’I.C.I., nonchè di dotare l’Amministrazione comunale di un sistema che riducesse il margine di discrezionalità ed aleatorietà dei valori, consentendo altresì di contenere il ricorso al contenzioso, come esplicitato pure dall’art. 3, 1° comma, del regolamento;
Che pertanto, al medesimo scopo, preso atto delle mutate condizioni di mercato, con deliberazione consiliare n° 06 dd. 28.01.2003, esecutiva, si è provveduto a modificare detti valori. Prevedendo, inoltre, la riduzione del 95% del valore a fini I.C.I. con riferimento alle aree soggette ad esproprio pubblico per il periodo di vigenza del vincolo;
Riconosciuti peraltro i valori attualmente vigenti non più adeguati, attuali, sulla base pure di recenti accertamenti effettuati dal competente Servizio delle Entrate di Borgo V. (TN) e comunque in base alle nuovamente mutate condizioni di mercato, in continua evoluzione;
Vista la proposta della Giunta comunale, con i nuovi valori di riferimento;
Ritenuta la proposta meritevole di approvazione;
Ricordato che con deliberazione n° 05 dd. 28.01.2003, esecutiva, si era pure proceduto ad approvare alcune modifiche al regolamento I.C.I., introducendovi, tra l’altro, la definizione di "pertinenza" ai fini I.C.I., definizione precedentemente contenuta nella precitata deliberazione consigliare n° 34/98. Pertinenza, si ricorda, viene definita quell’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità;
Ricordato che il legislatore aveva già definito come fabbricato l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta al catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce la pertinenza ed ha inteso definire quale area edificabile l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione, secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità;
Ricordato che il 5° comma del sopracitato art. 3 del regolamento comunale prevede che i valori possano essere aggiornati periodicamente con deliberazione della Giunta comunale sulla base dell’indice di inflazione;
Preso atto peraltro che l’adeguamento proposto è sicuramente molto superiore a quello che deriverebbe dall’applicazione dell’indice di inflazione;
Che pertanto la competenza è ancora del Consiglio comunale;
Ritenuto giusto mantenere le definizioni delle varie fattispecie con le relative riduzioni di valore già previste nella citata deliberazione n° 34/1998, così come pure mantenere la riduzione del 95% di cui alla deliberazione n° 06/2003, con riferimento alle aree soggette ad esproprio pubblico, per il periodo di vigenza del vincolo;
Uditi gli interventi dei singoli consiglieri;
Al termine di breve discussione;
Vista la normativa in materia vigente;
Visto il T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n° 3/L;
Acquisito il parere favorevole del Segretario comunale in ordine alla regolarità tecnico amministrativa e quello del responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile, del presente provvedimento;
Con n. 13 voti favorevoli; n. 1 contrario (il consigliere Baratto Rudi); n. 0 astenuti, su n. 14 consiglieri presenti e votanti, voti espressi per alzata di mano, accertati dal Presidente con l’ausilio degli scrutatori previamente nominati,
DELIBERA
Avverte che avverso il presente provvedimento sono proponibili i seguenti rimedi:
Allegato alla delibera consiliare n° 47 dd. 29.12.2005
VALORE VENALE DEI TERRENI EDIFICABILE
IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2006-01-31
E DI NUOVO IMPIANTO
E’ STATA RILASCIATA CONCESSIONE EDILIZIA
PER LAVORI DI RISTRUTTURAZUINE
Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.
IL SINDACO Felicetti Ruggero |
Il Segretario comunale Zampedri dr. Bruno |
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Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Ospedaletto lì, 02.01.2006 |
Il Segretario comunale Zampedri dr. Bruno |
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CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo pretorio senza riportare, entro dieci giorni dall’affissione, denuncie di vizi di illegittimità o incompetenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 79, 3° comma, del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n° 3/L.
Ospedaletto, 12.01.2006
Il Segretario comunale Zampedri dr. Bruno |
COMUNE DI OSPEDALETTO VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 48 del Consiglio Comunale Adunanza di prima convocazione - Seduta pubblica. |
OGGETTO: Imposta Comunale sugli Immobili. Fissazione per l’anno 2006 detrazione per la I^ casa di abitazione.
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L'anno DUEMILACINQUE, addì VENTINOVE del mese di DICEMBRE
alle ore 20.30 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi,
recapitati a termine di legge, si é convocato il Consiglio comunale.
Presenti i Signori:
FELICETTI RUGGERO Sindaco
BALDI LINO
BARATTO RUDI
FELICETTI LUCA
FRATTON LUCA
FURLAN VALENTINA
LICCIARDIELLO EDY
LORENZON GUIDO
MOSER ALESSANDRA
NICOLETTI GRAZIANA
PIEROTTI NICOLA
TOMASELLI SILVANA
TOMASINI MARIANO
VISINTAINER CARLO
Assente giustificato il Signor:
ZORTEA GIORGIO
Assente ingiustificato il Signor:
Assiste il Segretario comunale Signor ZAMPEDRI DR. BRUNO
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor FELICETTI
RUGGERO nella sua qualità di SINDACO
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto
suindicato, posto al N. 4 dell’ordine del giorno.
Nomina scrutatori per la seduta: TOMASELLI SILVANA e BARATTO RUDI
n° 48 dd. 29.12.2005
OGGETTO: Imposta Comunale sugli Immobili. Fissazione per l’anno 2006 detrazione per la I^ casa di abitazione.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista e richiamata la propria precedente deliberazione n° 33 dd. 26.11.1998, esecutiva, come successivamente modificata, con la quale, ai sensi dell’art. 59 del D.Leg.vo 15.12.1997 n° 446 e s.m., si è provveduto ad approvare, con effetto dal 1° gennaio 1999, il regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.);
Visto l’art. 8, 2° e 3° comma, del D.Leg.vo 30.12.1992 n° 504, come sostituito dall’art. 3, 55° comma, della Legge 23.12.1996 n° 662 (finanziaria 1997) s.m., il quale dispone che "2. Dalla imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, Lire 200.000 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente; 3. A decorrere dall’anno di imposta 1997, con la deliberazione di cui al 1° comma dell’art. 6, l’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo può essere ridotta fino al 50%; in alternativa, l’importo di Lire 200.000, di cui al comma 2 del presente articolo, può essere elevato fino al Lire 500.000, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio. La predetta facoltà può essere esercitata anche limitatamente alle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale, individuate con deliberazione del competente organo comunale";
Visto pure l’art. 58, 3° comma, della citata Legge n° 446/97, in base al quale "Limitatamente all’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, la detrazione di cui all’articolo 8, 3° comma, del decreto legislativo 30.12.1992 n° 504, - come sostituito dall’articolo 3, 55° comma, della legge 23 dicembre 1996, n° 662, può essere stabilita in misura superiore a lire 500.000 e fino a concorrenza dell’imposta dovuta per la predetta unità. In tal caso il Comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire una aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione del contribuente";
Ricordato che in base alla normativa in materia vigente il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvazione i regolamenti relativi alle entrate degli Enti locali, è quello stabilito per la deliberazione del bilancio di previsione;
Vista la proposta della Giunta comunale di stabilire anche per l’anno 2006 una detrazione per la prima casa di abitazione di esatti Euro 125,00 detrazione che non pregiudica l’equilibrio di bilancio;
Uditi gli interventi dei singoli consiglieri;
Dopo breve discussione;
Vista la normativa in materia vigente, sopra richiamata;
Visto il T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n° 3/L;
Acquisito il parere favorevole del Segretario comunale in merito alla regolarità tecnico – amministrativa, nonché quello del responsabile del servizio finanziario in merito alla regolarità contabile, del presente provvedimento;
Con i voti favorevoli unanimi dei consiglieri presenti e votanti, legalmente espressi, accertati dal Presidente con l’ausilio degli scrutatori previamente nominati,
DELIBERA
Ai sensi dell’art. 5 della L.R. 31.07.1993 n° 13 e s.m., si avverte che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti rimedi:
I ricorsi b) e c) sono alternativi.
Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.
IL SINDACO Felicetti Ruggero |
Il Segretario comunale Zampedri dr. Bruno |
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Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
li, 02.01.2006 |
Il Segretario comunale Zampedri dr. Bruno |
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CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo pretorio senza riportare, entro dieci giorni dall’affissione, denuncie di vizi di illegittimità o incompetenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 79, 3° comma, del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n° 3/L.
Ospedaletto, 12.01.2006
Il Segretario comunale Zampedri dr. Bruno |