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Comune di Moena Ufficio Tributi |
I.C.I. - ANNO 2008.
Aliquote (Delibera di Consiglio Comunale n. 50/7 dd. 27.12.2007) :
Aliquota agevolata per unità immobiliare adibita ad abitazione principale |
4 per mille |
detrazione d’imposta per abitazione principale |
FINO AD ANNULLAMENTO DELL’IMPOSTA DOVUTA |
Aliquota ordinaria per tutti gli altri immobili |
6,5 per mille |
Altri casi in cui può essere applicata l’aliquota agevolata del 4 per mille insieme alla detrazione come sopraindicata (quindi con annullamento dell’imposta dovuta) |
1. per abitazioni concesse in uso gratuito dal possessore a parenti in linea retta entro il II° grado (padre-figlio, nonno-nipote e viceversa), dove sia stabilita la propria residenza |
2. per abitazioni possedute a titolo di proprietà o usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che le stesse non risultino locate |
3. limitatamente ad un’unica unità immobiliare di pertinenza, purché situata nelle vicinanze dell’abitazione, destinata ed effettivamente utilizzata in modo durevole a servizio dell’abitazione principale anche se non appartenente allo stesso fabbricato (cantine, box, posti macchina coperti e scoperti, ecc.). |
DI CONSEGUENZA PER L’ANNO 2008 NON VA PIU’ PAGATA L’ICI PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE PIU’ UNA PERTINENZA
Casi di applicazione della sola aliquota del 4 per mille (senza la detrazione per abitazione principale) |
1. per le unità immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale |
2. per le unità assegnate a uno dei coniugi con provvedimento di separazione coniugale o di divorzio (novità 2008). |
Modalità di pagamento: il versamento può essere effettuato con gli appositi bollettini di conto corrente postale.
Da quest’anno ai sensi di nuove disposizioni, ogni Comune ha un suo c/c/p. Per il Comune di Moena è il n. 88765441 intestato a : EQUITALIA NOMOS SPA – MOENA – TN – ICI
I bollettini precompilati con i dati anagrafici saranno inviati, dal Concessionario stesso per posta, come previsto dalla normativa vigente. Saranno a disposizione presso il Comune, l’ufficio postale o il concessionario, moduli in bianco.
Il versamento può essere effettuato anche tramite modello F24 (novità introdotta già dal 2007).
Termini di pagamento: (novità 2008 anticipo al 16 di giugno e 16 di dicembre).
1. in un’unica soluzione:
· dal 1 al 16 dicembre
· oppure entro il 16 giugno
2. in due rate:
· entro il 16 giugno: pagamento della prima rata pari al 50% dell’imposta dovuta, calcolata sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dell’anno precedente
· dal 1 al 16 dicembre: pagamento della seconda rata pari al saldo a conguaglio dell’imposta dovuta per l’intero anno in corso
N.B. : Il versamento non va effettuato qualora l’imposta totale annua risulti inferiore o uguale a € 12,00 (ai sensi della modifica introdotta dal comma 168 art. 2 della Legge Finanziaria n. 296/2006) e con arrotondamento all’euro per difetto o per eccesso a seconda che la frazione sia inferiore o superiore ai 49 centesimi (ai sensi della modifica introdotta dal comma 166 art. 2 della Legge Finanziaria n. 296/2006).
Variazioni :
Le variazioni intervenute nel periodo dal 01.01.2007 al 31.12.2007, se obbligatorio per legge o regolamento, devono essere dichiarate entro il temine previsto per la presentazione della dichiarazione I.R.P.E.F e I.R.P.E.G tramite l’apposito modello disponibile presso il Comune. Ai sensi delle recenti disposizioni di legge, si può riassumere che in generale vanno dichiarate solo le variazioni riferite ai casi di agevolazioni per il contribuente (previste nel Regolamento) o nei casi che non hanno rilievo ai fini catastali (es. aree edificabili).
Inoltre, si informa che con deliberazione C.C. n. 49/7 dd. 27/12/2007, sono state recepite nel Regolamento I.C.I., sulla base di quello predisposto dal Consorzio dei Comuni Trentini, le disposizioni previste nelle recenti normative (Decreto Bersani e Legge Finanziaria 2007) che hanno introdotto le diverse innovazioni nell’ambito dell’Ici, che entrano in vigore dal 2008. Nel caso, lo stesso è disponibile presso l’ufficio tributo per presa visione.
(valori determinati a limitazione dell’attività di accertamento del Comune con delibera
di Consiglio Comunale n. 22/3 del 04.06.01 e confermati con delibera n. 56/7 del 29.12.2004)
Si informa che in data 26/11/2007 con deliberazione C.C. n. 47/6 è stato adottato (adozione definitiva) il NUOVO PIANO REGOLATORE GENERALE (P.R.G.).
L’applicazione dell’ICI alle aree edificabili INIZIA CON L’ADOZIONE DEFINITIVA DELLO STRUMENTO URBANISTICO DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE (ovviamente precedente all’approvazione della Giunta Provinciale) e DI CONSEGUENZA ANCHE LA DIVENUTA NON EDIFICABILITA’ (Art. 36 comma del D.L. N. 223/2006 convertito in Legge n. 248/2006).
Si invita, quindi, chi fosse interessato, a voler verificare presso l’Ufficio Tecnico la nuova destinazione delle proprie particelle (p.f./p.ed.).
Si ricorda, inoltre, che in data 13.10.2004 era stato adottato il Nuovo Piano dei Centri Storici (P.R.G.I.S.)
ZONE DEL P.R.G. |
02 |
03 |
04 - 05 |
06 - 07 08 – 22 |
09-10-11-12 |
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ZONE DEL P.R.G.I.S. |
Ap1- Ap2- Ap3 |
Viabilità urbana e spazi pubblici |
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LOCALITA’ |
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Aree residenziale con un indice maggiore di 1,5 mc./mq. |
Aree residenziali con indice inferiore o uguale a 1,5 mc./mq. |
Aree servizi Pubblici |
Aree produttive | ||||||
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1 |
Moena e frazioni di Someda e Sorte |
222.08 |
177.66 |
118.79 |
59.39 |
59.39 | |||||
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2 |
P.sso S. Pellegrino |
139.44 |
111.55 |
74.37 |
37.18 |
37.18 | |||||
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3 |
Altre Frazioni e resto del territorio |
129.11 |
103.29 |
69.72 |
34.60 |
34.60 | |||||
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RIDUZIONI (*) |
Zona Ap1 = 100% Zona Ap2 e Ap3 = 80% Zona 02 = 0% |
Zona 03 = 0% |
Zona 04 = 0% Zona 05 = 0% |
Zona 06 = 70% Zona 07 = 100% Zona 08 = 70% Zona 22 = 100% Zona Viabilità urb. = 100% |
Zona 09 = 0% Zona 10 = 0% Zona 11 = 0% Zona 12 = 0% | ||||||
Valori INFERIORI rispetto a quelli indicati potranno essere accettati solo se comprovati da perizia di stima di un tecnico abilitato riferita ad elementi nuovi o diversi o non presi in considerazione dal Comune nel censimento delle aree, o sulla base di altra documentazione ufficiale prodotta dai contendenti.
(*) Le “Riduzioni” NON possono essere applicate in presenza di interventi a edifici o aree per i quali sono state rilasciate apposite autorizzazioni a s
copo edificatorio, ma si considera il valore intero in euro dell’area moltiplicato per i mq del sedime interessato ai lavori. La riduzione prevista per fascia di rispetto può essere applicata invece anche in presenza di lavori. (delibera di CC nr.55/9 del 27.12.2002)
Ulteriori riduzioni:
Sono da applicare se ricorrono le condizioni previste, che devono essere dimostrate con presentazione di apposita ed idonea documentazione da parte dell’interessato.
· Fascia di rispetto stradale, fluviale, cimiteriale (se superiore ai 5 mt):
- riduzione del 50% per la p.f. che ricade parzialmente;
- riduzione del 100% per la p.f. che ricade interamente
· Servitù varie intavolate:riduzione del 20% sulla porzione del lotto effettivamente interessata alla servitù stessa.
· Zone di lottizzazione: riduzione 20%.
· Pertinenze: qualora un terreno (p.f.) sia situato intorno ad un edificio (p.ed.), privo di altre pertinenze catastali “graffate”, la superficie del terreno è esente nella misura di 5 volte il sedime dell’edificio stesso. E’ quindi soggetta al pagamento dell’Ici solo la parte rimanente del terreno.
Esempio: particella fondiaria (p.f.) di mq 1000 sedime (area dell’edificio) di mq 150
Calcolo: mq 150 x 5 = mq 750 --> Mq 1000 – mq 750 = mq 250 x Valore in € zona Prg – eventuali
“riduzioni” x 6per mille = imposta da versare I