DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 55/7 DD. 29/12/2004

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE ICI PER L’ANNO 2005.

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

·     Richiamata la propria precedente deliberazione n. 38/6 dd. 29.12.2003 con la quale venivano confermate le aliquote per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) per l’anno 2004 rispetto all’anno precedente, fissandole al 4 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale ed al 6 per mille per tutti gli altri fabbricati;

 

·     Rilevato che con la citata deliberazione veniva confermata la detrazione di € 220,00 per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

 

·     Accertato che ai sensi dell’art. 53 della Legge 23.12.2000, n. 388 e s.m., il termine per l’adozione del presente provvedimento è quello relativo all’approvazione del bilancio di previsione, quindi il 31 dicembre 2004;

 

·     Considerato che entro lo stesso termine si deve determinare la detrazione relativa all’abitazione principale, di cui all’art. 8 del D.Lgs. n. 504/92 e s.m.;

 

·     Preso atto che in mancanza di una deliberazione al riguardo, rimangono in vigore i minimi di legge e non le misure stabilite per l’anno precedente;

 

·     Preso atto, altresì, che l’aliquota I.C.I. non può essere inferiore al 4 per mille, né può superare il 7 per mille, ai sensi dell’art. 6 - co. 2 - D.L.gs. n. 504/92 e s.m.;

 

·     Considerato opportuno, tenendo conto delle esigenze finanziarie da una parte e di quelle della popolazione residente dall’altra, mantenere inalterata l’aliquota agevolata per l’abitazione principale, anche per quei soggetti passivi a cui la legge ed il vigente Regolamento comunale riconosce lo stesso beneficio (soci assegnatari di cooperative edilizie a proprietà indivisa, purché residenti, I.A.C.P., anziani o disabili ricoverati permanentemente, parenti entro il grado stabilito che utilizzano l’abitazione del possessore in comodato gratuito);

 

·     Ravvisata l’opportunità di incrementare ad Euro 250,00.= la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale anche in previsione del possibile aumento delle rendite catastali;

 

·     Vista la circolare n. 22 del Servizio Autonomie Locali della P.A.T. dd. 25.10.2004 ;

 

·     Accertato che la modifica delle aliquote rientra nelle competenze del Consiglio comunale ai sensi dell’art. 13 lett. g) della L.R. 04.01.1993, n. 1;

 

·     Visto il D.Lgs. 30.12.1992, n. 504 e s.m.;

 

·     Visti gli allegati pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 56 della L.R. 04.01.1993, n° 1 e s.m.;

 

·     Con voti favorevoli 12, astenuti 2 (Mauro Degiampietro e Alberto Kostner) su 14 consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano;

 

 

 

DELIBERA

 

1.                  Di confermare, per l’anno 2005, l’aliquota ordinaria dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 6 (sei) per mille, mentre l’aliquota del 4 (quattro) per mille per l’unità immobiliare adibita direttamente ad abitazione principale nonché di quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale.

 

2.                  Di fissare per l’anno 2005 in € 250,00.= la detrazione di imposta dovuta per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, per i soggetti che ne hanno diritto per legge e Regolamento, ad esclusione delle unità locate di cui al punto precedente.

 

3.                  Di trasmettere copia della presente al concessionario della riscossione delle imposte per gli adempimenti di competenza.

 

4.                  Di disporre la pubblicazione per estratto del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale e di trasmettere, ad esecutività avvenuta, copia della presente al Ministero delle Finanze per la prescritta omologazione, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n° 446 e s.m..

 

A norma dell’art. 5 comma 6 della L.R. 31.07.1993, n. 13 avverso il presente provvedimento è possibile presentare:

a) opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione ai sensi dell’art. 13 del combinato disposto degli artt. 52 della L.R. 04.01.1993, n. 1, art. 73 della L.R. 30.11.1994, n. 3 e art. 12 della L.R. 23.10.1998, n. 10;

b)                  ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;

c)                  ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. entro 60 gg. ai sensi dell’art. 2 lett. b) della Legge 06.12.1971, n. 1034.