Deliberazione n. 62 dd. 28 dicembre 2006
oggetto: determinazione aliquote e detrazioni ICI per l’anno 2007.
Il relatore comunica la seguente proposta di deliberazione elaborata dai competenti uffici a seguito di regolare istruttoria;
Ai sensi dell’art. 6 del D. Lgs. 30.12. 1992 n. 504 e s.m., istitutivo dell’imposta comunale sugli immobili, ‘’l’aliquota è stabilita dal Comune, con deliberazione da adottare entro il 31 dicembre di ogni anno, con effetto per l’anno successivo. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l’ aliquota del 4 per mille’‘;
L’aliquota deve essere determinata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille ed entro tali limiti può essere diversificata con riferimento alle diverse tipologie di immobili soggetti ad imposizione;
La giunta comunale propone di confermare anche per l’anno 2007 un aliquota del 4,5 per mille e del 4 per mille unicamente per le abitazioni principali dei soggetti residenti nel comune; viene proposto, inoltre, di adottare una detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale di euro 180,00.-;
A favore delle persone anziane o disabili, che hanno la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, si propone di considerare l’unità immobiliare posseduta da detti soggetti a titolo di proprietà o di usufrutto e non locata, quale abitazione principale;
Udita la relazione svolta;
Ritenuta la proposta della giunta comunale meritevole di accoglimento dal momento che attua un alleggerimento della pressione tributaria a carico dei contribuenti dei Mezzocorona ed al contempo garantisce un’adeguata entrata per il bilancio comunale;
Giudicato opportuno indicare che l’aliquota del 4 per mille viene deliberata a favore delle persone fisiche, soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti a Mezzocorona, per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale;
Dato atto, ai sensi dell’art. 4, comma 1 del D. L. 437/96 così come convertito dalla L. 556/96 che sono state riconfermate le aliquote deliberate con provvedimento consiliare n. 69 di data 29.12.2005;
Specificato che l’aumento della detrazione per l’abitazione principale ad € 180,00.- viene deliberato, come previsto dall’art. 8 del D.lg. 504/1992 e s.m., nel rispetto dell’equilibrio di bilancio dal momento che si provvede contestualmente ad una nuova determinazione dei valori delle aree fabbricabili ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 59, comma1, lett. g) del D.lg. 446/1997;
Ravvisata la propria competenza a deliberare si sensi di quanto indicato con circolare della Regione T.A.A. n. 5/EL/2005/TN di data 7.12.2005;
Richiamata la circolare n. 3/DPF del Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento per le politiche fiscali, Ufficio per il federalismo fiscale di data 16 aprile 2003; in ordine alle nuove modalità di pubblicazione delle deliberazioni di approvazione delle aliquote ICI;
Visti i pareri di regolarità tecnico-amministrativa e contabile espressi dal responsabile del Servizio Finanziario;
Visti gli art. 6 e 8 del D. Lgs. 30.12.1992 n. 504, così come modificati, dalla L. 662/1996;
Visto l’art. 52 del D. Lgs. 15.12.1997, n. 446 e s.m.;
Visto l’art. 4, del D.L. 08.08.1996 n. 437, convertito con modificazione dalla L. 24.10.1996, n. 556;
Con voti favorevoli unanimi (18), espressi per alzata di mano;
d e l i b e r a
1 Di determinare, per quanto esposto in premessa le aliquote I.C.I. per l’anno 2007 nei seguenti termini:
· aliquota ordinaria 4,5 per mille;
· aliquota per unità immobiliari adibite direttamente ad abitazione principale ed ad una pertinenza dei soggetti - persone fisiche e soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune di Mezzocorona : 4 per mille;
2 di determinare in euro 180,00.- la detrazione all’imposta dovuta per l’abitazione principale;
3 di considerare adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili, che hanno la residenza in istituti di ricoveri o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
4 di trasmettere, ai sensi dell’art. 52, del D.Lgs. 446/1997 e s.m., la presente deliberazione, per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale con funzione notiziale;
5 di dare adeguata notizia della presente deliberazione tramite avvisi di pubblica utilità;
6 di dichiarare la presente deliberazione, a seguito di distinta votazione resa per alzata di mano, con il seguente risultato 18 voti favorevoli unanimi, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 54, comma 3 della L.R. 04.01.1993 n. 1 e s.m.;
7 di dare evidenza, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
- opposizione alla giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 52, comma 13, della L.R. 04.01.1993 n. 1 e s.m.;
- ricorso straordinario entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199;