Deliberazione n. 62 dd. 28 dicembre 2006

 

oggetto:      determinazione aliquote e detrazioni ICI per l’anno 2007.

 

Il relatore comunica la seguente proposta di deliberazione elaborata dai competenti uffici a seguito di regolare istruttoria;

Ai sensi dell’art. 6 del D. Lgs.  30.12. 1992 n. 504 e s.m., istitutivo dell’imposta comunale sugli immobili, ‘’l’aliquota è stabilita dal Comune, con deliberazione da adottare entro il 31 dicembre di ogni anno, con effetto per l’anno successivo. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l’ aliquota del 4 per mille’‘;

L’aliquota deve essere determinata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille ed entro tali limiti può essere diversificata con riferimento alle diverse tipologie di immobili soggetti ad imposizione;

La giunta comunale propone di confermare anche per l’anno 2007 un aliquota del 4,5 per mille e del 4 per mille unicamente per le abitazioni principali dei soggetti residenti nel comune; viene proposto, inoltre, di adottare una detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale di euro 180,00.-;

A favore delle persone anziane o disabili, che hanno la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, si propone di considerare l’unità immobiliare posseduta da detti soggetti a titolo di proprietà o di usufrutto e non locata, quale abitazione principale;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione svolta;

Ritenuta la proposta della giunta comunale meritevole di accoglimento dal momento che attua un alleggerimento della pressione tributaria a carico dei contribuenti dei Mezzocorona ed al contempo garantisce un’adeguata entrata per il bilancio comunale;

Giudicato opportuno indicare che l’aliquota del 4 per mille viene deliberata a favore delle persone fisiche, soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti a Mezzocorona, per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale;

Dato atto, ai sensi dell’art. 4, comma 1 del D. L. 437/96 così come convertito dalla L. 556/96 che sono state riconfermate le aliquote deliberate con provvedimento consiliare n. 69 di data 29.12.2005;

Specificato che l’aumento della detrazione per l’abitazione principale ad € 180,00.- viene deliberato, come previsto dall’art. 8 del D.lg. 504/1992 e s.m., nel rispetto dell’equilibrio di bilancio dal momento che si provvede contestualmente ad una nuova determinazione dei valori delle aree fabbricabili ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 59, comma1, lett. g) del D.lg. 446/1997;

Ravvisata la propria competenza a deliberare si sensi di quanto indicato con circolare della Regione T.A.A. n. 5/EL/2005/TN di data 7.12.2005;

Richiamata la circolare n. 3/DPF del Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento per le politiche fiscali, Ufficio per il federalismo fiscale di data 16 aprile 2003; in ordine alle nuove modalità di pubblicazione delle deliberazioni di approvazione delle aliquote ICI;

Visti i pareri di regolarità tecnico-amministrativa e contabile espressi dal responsabile del Servizio Finanziario;

Visti gli art. 6 e 8 del D. Lgs. 30.12.1992 n. 504, così come modificati, dalla L. 662/1996;

Visto l’art. 52 del D. Lgs. 15.12.1997, n. 446 e s.m.;

Visto l’art. 4, del D.L. 08.08.1996 n. 437, convertito con modificazione dalla L. 24.10.1996, n. 556;

Con voti favorevoli unanimi (18), espressi per alzata di mano;

 

d e l i b e r a

 

1      Di determinare, per quanto esposto in premessa le aliquote I.C.I. per l’anno 2007 nei seguenti termini:

·       aliquota ordinaria 4,5 per mille;

·       aliquota per unità immobiliari adibite direttamente ad abitazione principale ed ad una pertinenza dei soggetti - persone fisiche e soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune di Mezzocorona : 4 per mille;

2      di determinare in euro 180,00.- la detrazione all’imposta dovuta per l’abitazione principale;

3      di considerare adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili, che hanno la residenza in istituti di ricoveri o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

4      di trasmettere, ai sensi dell’art. 52, del D.Lgs. 446/1997 e s.m., la presente deliberazione, per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale con funzione notiziale;

5      di dare adeguata notizia della presente deliberazione tramite avvisi di pubblica utilità;

6      di dichiarare la presente deliberazione, a seguito di distinta votazione resa per alzata di mano, con il seguente risultato 18 voti favorevoli unanimi, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 54, comma 3 della L.R. 04.01.1993 n. 1 e s.m.;

7      di dare evidenza, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi:

- opposizione alla giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 52, comma 13, della L.R. 04.01.1993 n. 1 e s.m.;

- ricorso straordinario entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199;

- ricorso giurisdizionale al Tribunale di Giustizia Amministrativa entro 60 giorni ai sensi dell’art. 2 lett. b) della legge 6 dicembre 1971 n. 1034