OGGETTO. N. 50 dd. 29.12.2004.

                Determinazione aliquote e detrazioni ICI (imposta comunale sugli immobili) per l’anno 2005.

 

Il relatore comunica la seguente proposta di deliberazione elaborata dai competenti uffici a seguito di regolare istruttoria.

Ai sensi dell’art. 6 del D. Lgs.  30.12. 1992 n. 504 e s.m., istitutivo dell’imposta comunale sugli immobili, ‘’l’aliquota è stabilita dal Comune, con deliberazione da adottare entro il 31 dicembre di ogni anno, con effetto per l’anno successivo. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l’ aliquota del 4 per mille’‘.

L’aliquota deve essere determinata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille ed entro tali limiti può essere diversificata con riferimento alle diverse tipologie di immobili soggetti ad imposizione.

La giunta comunale propone di confermare anche per l’anno 2005 un aliquota del 4,5 per mille e del 4 per mille unicamente per le abitazioni principali dei soggetti residenti nel comune; viene proposto, inoltre, di adottare una detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale di euro 126,00.-.

A favore delle persone anziane o disabili, che hanno la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, si propone di considerare l’unità immobiliare posseduta da detti soggetti a titolo di proprietà o di usufrutto e non locata, quale abitazione principale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione svolta;

Ritenuta la proposta della giunta comunale meritevole di accoglimento dal momento che non comporta un aumento della pressione tributaria a carico dei contribuenti dei Mezzocorona ed al contempo garantisce un’adeguata entrata per il bilancio comunale;

Giudicato opportuno indicare che l’aliquota del 4 per mille viene deliberata a favore delle persone fisiche, soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti a Mezzocorona, per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale;

Dato atto ai sensi dell’art. 4, comma 1 del D. L. 437/96 così come convertito dalla L. 556/96 che il gettito complessivo previsto per l’anno 2005 non sarà inferiore a quello del 2004 essendo state riconfermate le aliquote deliberate con provvedimento consiliare n. 40, di data 29.12.2003 ed avendo aumentato la base imponibile a seguito degli accertamenti compiuti;

Ravvisata la propria competenza a deliberare si sensi di quanto indicato con circolare del Ministero dell’interno n. 2 di data 21.02.1997, nonché della nota della Regione T.A.A. di data 17.11.2000, prot. 17896/EL/VI-I/GN/mf;

Richiamata la circolare n. 3/DPF del Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento per le politiche fiscali, Ufficio per il federalismo fiscale di data 16 aprile 2003, in ordine alle nuove modalità di pubblicazione delle deliberazioni di approvazione delle aliquote ICI;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 56 della L.R. 04.01.1993 n. 1 e s.m. dal Funzionario Responsabile I.C.I. in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e dal Capo Ufficio Ragioneria in ordine alla regolarità contabile;

Visti gli art. 6 e 8 del D. Lgs. 30.12.1992 n. 504, così come modificati, dalla L. 662/1996;

Visto l’art. 52 del D. Lgs. 15.12.1997, n. 446 e s.m.;

Visto l’art. 4, del D.L. 08.08.1996 n. 437, convertito con modificazione dalla L. 24.10.1996, n. 556;

Con voti favorevoli unanimi (17), espressi per alzata di mano;

 

d e l i b e r a

 

1      Di determinare, per quanto esposto in premessa le aliquote I.C.I. per l’anno 2005 nei seguenti termini:

·       aliquota ordinaria 4,5 per mille;

·       aliquota per unità immobiliari adibite direttamente ad abitazione principale dei soggetti - persone fisiche e soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune di Mezzocorona : 4 per mille;

2      di determinare in euro 126,00.- la detrazione all’imposta dovuta per l’abitazione principale;

3      di considerare adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili, che hanno la residenza in istituti di ricoveri o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

4      di trasmettere, ai sensi dell’art. 52, del D.Lgs. 446/1997 e s.m., la presente deliberazione, per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale con funzione notiziale;

5      di dare adeguata notizia della presente deliberazione tramite avvisi di pubblica utilità;

6      di dichiarare, a seguito di unanime favorevole votazione, la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 54, comma 3 della L.R. 04.01.1993 n. 1 e s.m.;

7      di dare evidenza, ai sensi dell’art. 5 della L.R. 31 luglio 1993 n. 13, che avverso la presente deliberazione sono ammessi:

- opposizione alla giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 52, comma 13, della L.R. 04.01.1993 n. 1 e s.m.;

- ricorso straordinario entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199;

- ricorso giurisdizionale al Tribunale di Giustizia Amministrativa entro 60 giorni ai sensi dell’art. 2 lett. b) della legge 6 dicembre 1971 n. 1034.