COMUNE DI LOMASO
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 dd. 21.12.2006
Oggetto: Imposta comunale sugli Immobili (I.C.I.).
Determinazione delle aliquote per l'anno 2007.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione come predisposta dall'ufficio comunale di segreteria su richiesta ed indicazioni della Giunta comunale e ritenuta la stessa meritevole di approvazione come di seguito riportato;
Sentita la relazione del Sindaco, il quale dà evidenza in merito alle motivazioni e successive verifiche ed approfondimenti che hanno consentito la presentazione della presente proposta di prowedimento;
Premesso che con Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 "Riordino della finanza degli Enti territoriali" è stata istituita, con decorrenza dall'anno 1993, l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I..);
Richiamate in particolare le seguenti disposizioni:
- art. 6, comma 1, D. Lgs. n. 504/1992, come sostituito dall'art. 3 comma 53 della Legge 23.12.1996 n. 662, il quale prevede che l'aliquota è stabilita dal comune con deliberazione da adottare entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetto per l'anno successivo. Il termine per deliberare le tariffe e aliquote d'imposta dei tributi locali è ora fissato in via generale al31 dicembre ai sensi dell'art. 31 della L. 23.12.1998 n. 448;
- art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 504/1992, così come modificato ed integrato dall'art. 3 comma 53 della L. n. 662/1996, il quale stabilisce che l'aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati;
- art. 8, comma 2, D. Lgs. n. 504/1992 il quale dispone che, dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, lire 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente.
- art. 8, com ma 3, del medesimo D. Lgs. n. 504/1992, così come modificato dall'art. 3, comma 55, della L. n. 662/96, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 1997, con la deliberazione di cui al comma 1 dell'art. 6, l'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo può essere ridotta fino al 50 per cento; in alternativa, l'importo di lire 200.000, di cui al comma 2 può essere elevato fino a lire 500.000, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. La predetta facoltà può essere esercitata anche limitatamente alle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economicosociale, individuate con deliberazione del competente organo comunale. Tale detrazione può essere estesa anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari, consentendo quindi al Comune la possibilità di stabilire diverse detrazioni tra le varie tipologie previste;
Richiamate altresì:
- l'art. 4, comma 1, del D.L. 8 agosto 1996 n. 437, convertito con modificazioni nella Legge 24 dicembre 1996 n. 556 ed inserito nell'art. 6 comma 4 del D. Lgs. n. 504/1992, in base al quale i Comuni possono deliberare un'aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per quelle locate, con contratto registrato, ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno parti all'ultimo gettito annuale realizzato;
- l'art. 58, comma 3, del D. Lgs. 15.12.1997 n. 446 il quale prevede che, limitatamente all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, la detrazione di cui al citato art. 8 D. Lgs. n. 504/1992 può essere stabilita in misura superiore a lire 500.000 e fino a concorrenza dell'imposta dovuta per la predetta unità In tal caso il èomune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione del contribuente;
Visto il Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, approvato ai sensi dell'art. 59 del D. Lgs. n. 446/1997, come da deliberazione del Consiglio comunale n. 25/1999 del 25.11.1999 e successive modificazioni;
Rilevato che fino all'anno di imposta 2002 compreso, risultano sempre applicate in via generale l'aliquota minima di legge al4 per mille e la detrazione abitazione principale di € 103,30=;
Ritenuto, dopo attenta analisi delle facoltà concesse al Comune ed anche al fine di garantire l'equilibrio di bilancio per l'anno 2006, prevedere le medesime aliquote stabilite per l'anno 2005 ed in particolare:
- ai sensi dell'art. 8, comma 3, del D. Lgs. 15.12.1992, n. 504 e s.m., di applicare l'aliquota ordinaria I.C.I. 2007 nella misura del 4,40 per mille;
- di confermare per i fabbricati adibiti ad abitazione principale l'aliquota ridotta al 4,00 per mille;
- di applicare alle aree fabbricabili l'aliquota del 4,70 per mille;
- di confermare la detrazione per l'abitazione principale ad € 155,00=;
- di garantire in tal modo l'invarianza rispetto all'anno di imposta 2006 del gettito I.C.I., come prudenzialmente previsto per l'anno 2007 in € 230.000,00=, anche in relazione al processo di allargamento della base imponibile conseguentemente alla verifica in fase di ultimazione dei valori imponibili e della eventuale residua area di evasione;
Richiamati per quanto riguarda i termini per l'approvazione delle tariffe le seguenti disposizioni:
- l'art. 54 del Decreto legislativo 15.12.1997 n. 446 e s.m. il quale dispone che i comuni approvano le tariffe ed i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;
- l'art. 27, comma 8, della Legge 28.12.2001 n. 448, il quale fissa il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, "entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione"; - il Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 7.08.2002, tra la Provincia Autonoma di Trento e la Rappresentanza Unitaria dei Comuni, in attuazione dell'art. 11 del D.P.G.R. 28.05.1999, n. 4/L, con il quale è stato fissato al 31 dicembre 2002 il termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione e suoi allegati per l'esercizio finanziario 2003 e successivi;
Dato atto:
- che sulla presente proposta di deliberazione sono stati preventiva mente favorevolmente ottenuti i pareri di cui all'art. 81 Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento del Comuni della Regione autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con Decreto Presidente Giunta Regionale n. 3/L, di data 1 febbraio 2005 (regolarità tecnico amministrativa e contabile);
- che la presente deliberazione non comporta impegni di spesa a carico del bilancio comunale e che pertanto non necessita del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 19 il Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento contabile e finanziario nei Comuni della Regione autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con Decreto Presidente Giunta Regionale n. 4/L, di data 28 maggio 1999, modificato dal Decreto Presidente Giunta Regionale n. 4/L, di data 1 febbraio 2005;
- che i pareri tutti come sopra citati, sebbene non allegati, si intendono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Visto:
- il Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento del Comuni della Regione autonoma Trentino Alto Adige, approvato con Decreto Presidente Giunta Regionale n. 3/L, di data 1 febbraio 2005;
- il Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento contabile e finanziario nei Comuni della Regione autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con Decreto Presidente Giunta Regionale n. 4/L, di data 28 maggio 1999, modificato dal Decreto Presidente Giunta Regionale n. 4/L, di data 1 febbraio 2005;
- il regolamento di contabilità e lo statuto comunale vigente;
Con voti favorevoli espressi per alzata di mano n. 12, contrari n. O ed astenuti n. O, su n. 12 Consiglieri presenti e votanti,
D E L I B E R A
1. per le motivazioni come in premessa specificate, di determinare, per l'anno 2007, ai sensi degli artt. 6 e 8 del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni e integrazioni, le aliquote ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) come segue:
A) ALIQUOTA ORDINARIA: 4,40 per mille, da applicarsi a tutti gli immobili, ad eccezione di quelli soggetti alla aliquota ridotta di cui al successivo punto B).
B) ALIQUOTA RIDOTTA: 4,00 per mille, da applicarsi per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e relative pertinenze, estensioni ed assimilazioni, come da regolamento comunale vigente, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dall'I.T.E.A.
C) AREE FABBRICABILI: 4,70 per mille;
2. di determinare per l'anno 2007 la detrazione ordinaria di cui all'art. 8, comma 2, del D. Lgs. n. 504/1992 e s.m., in € 155,00=, per l'imposta dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e relative pertinenze, estensioni ed assimilazioni, come da regolamento comunale vigente, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dall'LT.E.A.;
3. di dare atto che le disposizioni di cui ai precedenti punti 1) e 2) garantiranno comunque l'equilibrio del bilancio, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del D. Lgs. n. 504/1992 e s.m., con un gettito previsto per il periodo di imposizione 2007 pari ad € 230.000,00=;
4. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero delle Finanze - Direzione per la Fiscalità Locale, ai sensi degli artt. 35,68,78 del D. Lgs. n. 507/1993 e sS.mm.;
Con separata votazione per alzata di mano e con voti favorevoli n. 8, contrari n. 0 ed astenuti n. 3 su n. 11 Consiglieri presenti e votanti, di dichiarare lo stesso immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 79, comma 4 del T.U.LL.RRO.C. approvato con DPReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, stante l'urgenza di dare corso alle procedure conseguentemente necessarie;
Di precisare che avverso il presente provvedimento è ammesso:
- opposizione alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 17 della L.R 22.12.2004, n.7;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del D.P.R 24 novembre 1971 entro 120 giorni;
- ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento ai sensi dell'art. 2 lett. b) della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034 entro 60 giorni.