Estratto delibera Consiglio Comunale n. 45 del 30 dicembre 2004
Oggetto: Imposta comunale sugli Immobili (I.C.I.).
Determinazione delle aliquote per l’anno 2005. -
..... omissis.....
1. per le motivazioni come in premessa specificate, di determinare, per l’anno 2005, ai sensi degli artt. 6 e 8 del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni e integrazioni, le aliquote ai fini dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) come segue:
A) Aliquota ordinaria: 4,40 per mille, da applicarsi a tutti gli immobili, ad eccezione di quelli soggetti alla aliquota ridotta di cui al successivo punto B).
B) Aliquota ridotta: 4,00 per mille, da applicarsi per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e relative pertinenze, estensioni ed assimilazioni, come da regolamento comunale vigente;
C) AREE FABBRICABILI: 4,70 per mille;
2. di determinare per l’anno 2005 la detrazione ordinaria di cui all’art. 8, comma 2, del D. Lgs. n. 504/1992 e s.m., in € 155,00=, per l’imposta dovuta per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e relative pertinenze, estensioni ed assimilazioni, come da regolamento comunale vigente, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dall’I.T.E.A.;
3. di dare atto che le disposizioni di cui ai precedenti punti 1) e 2) garantiranno comunque l’equilibrio del bilancio, ai sensi dell’art. 8, comma 3, del D. Lgs. n. 504/1992 e s.m., con un gettito previsto per il periodo di imposizione 2004 pari ad Euro 220.100,00;
4. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero delle Finanze - Direzione per la Fiscalità Locale, ai sensi degli artt. 35, 68, 78 del D. Lgs. n. 507/1993 e ss.mm.;
Con separata votazione espressa per alzata di mano e con voti favorevoli n. 9, contrari n. 3 (Consiglieri del Gruppo di Minoranza Azzolini L., Battaia R. e Bonavida L.) su n. 12 Consiglieri presenti e votanti, di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 51 terzo comma della L.R. n. 1/1993, stante l’urgenza di dare corso alle procedure conseguentemente necessarie.
Di precisare che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 entro 120 giorni, e ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento ai sensi dell’art. 2 lett. b) della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034 entro 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale. –