OGGETTO: |
Imposta comunale sugli immobili (Ici). Determinazione aliquote per l’anno 2007. |
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
- con deliberazione n. 14 dd. 29/11/2005, esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto alla determinazione dell’aliquota ICI per l’anno 2006 nella maniera che segue:
- 4,5 per mille per le abitazioni principali;
- 5 per mille per gli altri fabbricati;
- 7 per mille per le aree edificabili;
- Detrazione per abitazione principale e assimilate € 104,00.=;
Tutto ciò premesso e considerato;
Ritenuto che è di tutta evidenza come la situazione finanziaria del Comune non consenta di poter prescindere dal mantenimento dell’aliquota ICI così come deliberata per l’anno 2006 tenuto anche conto del fatto che non sono ipotizzabili per l’anno prossimo, maggiori entrate o minori spese di parte corrente tali da poter ritenere non indispensabile, ai fini del pareggio economico, il gettito ICI sulla base dell’aliquota sopracitata;
Stabilito quindi di mantenere inalterate le aliquote come sopra deliberate;
Acquisiti i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile espressi in ordine alla proposta della presente ai sensi dell'art. 81 del D.P.REG. 01.02.2005, n 3/L;
Ad unanimità di voti legalmente espressi ed accertati;
D E L I B E R A
1. Di determinare per l’anno 2007 l’aliquota ICI così come segue:
· 4,5 per mille per le abitazioni principali;
· 5 per mille per gli altri fabbricati;
· 7 per mille per le aree edificabili;
· Detrazione per abitazione principale e assimilate € 104,00.=;
2. Di inviare copia della presente per opportuna conoscenza al concessionario del servizio di Riscossione ed al Consorzio ANCI-CNC per la fiscalità locale e di pubblicare per estratto la presente deliberazione nella Gazzetta Ufficiale.
3. Di dare evidenza, ai sensi dell’art. 5 comma 6 della L.R. 13/1993, che avverso la presente deliberazione è ammessa opposizione alla Giunta comunale ex art. 52 comma 13 della L.R. 1/1993 e ss. mm. durante il periodo di pubblicazione, nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex art. 8 del DPR 1199/1971 entro 120 giorni, nonché, alternativamente al ricorso straordinario, ricorso giurisdizionale avanti al TRGA di Trento ex art. 2 lett. b) della L. 1034/1971 entro 60 giorni da parte di chi abbia un interesse concreto e attuale.