OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) ALIQUOTA PER L'ANNO 2010.
PREMESSO:
Visto l'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, con il quale è stata conferita delega al Governo per il riordino della finanza degli Enti territoriali;
Visto il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, emanato per l'attuazione della delega predetta;
Visto il Capo I del Decreto che istituisce, a partire dall'anno 1993, l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) e ne disciplina l'applicazione;
Visto l’art. 1, comma 2, del D.L. 93/2008 così come convertito nella Legge 126/2008 che dispone l’esenzione dell’abitazione principale dall’Imposta comunale sugli immobili e considerato che ciò comporterà un mancato introito stimato in 328.393 Euro;
Visto l’art. 42 bis del D.L. n.159/2007 che ha disposto l’esenzione per i fabbricati delle cooperative e dei consorzi agricoli adibiti alla lavorazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti conferiti dai loro soci che comporta un minor gettito di circa 67.000 Euro ;
Visto l’art. 1, comma 7, del richiamato D.L. 93/2008 che stabilisce il blocco della potestà impositiva dei Comuni in materia di Tributi;
Visto l'art. 6 del Decreto - così come rinnovellato dall'art. 3 comma 53 della Legge 23 dicembre 1996, n.ro 662 - il quale stabilisce che l'aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, elevabile fino al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale;
Visto il Regolamento sull'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) approvato con deliberazione n.ro 78 del 28.10.1998 come successivamente più volte modificato;
Considerato che lo schema di bilancio in via di predisposizione, tenuto conto dei cali di gettito come sopra stimati, fissa quale obiettivo per l’anno 2010 un introito I.C.I. di almeno Euro 1.620.000 al fine di garantire gli equilibri di bilancio, si propone di confermare per l'anno 2010 un'aliquota ICI del 5‰ da applicare all'ABITAZIONE PRINCIPALE e a tutti gli ALTRI FABBRICATI, un’aliquota del 6,5‰ da applicare alle AREE FABBRICABILI e una DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE pari a Euro 200,00 (lire 387.254) per quelle abitazioni ( cat. catastali A/1 e A/8 escluse dall’esenzione di cui all’art. 1, comma 2 del D.L.93/2008);
Inoltre allo scopo di incentivare ulteriormente l’uso di tecnologie rinnovabili, si propone di istituire a partire dall’anno 2010 un’aliquota ridotta pari al 4/mille per le unità immobiliari sulle quali risultano installati pannelli termici solari e/o pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica: tale aliquota risulterà applicata per la durata di 5 anni a partire dal 1° gennaio successivo alla data di installazione di tali tecnologie.
Visto il T.U. delle Leggi Regionali sull'Ordinamento dei Comuni approvato con D.P.G.R. n.ro 04/L del 27.02.1995 e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il nuovo Regolamento di contabilità adottato con deliberazione del Consiglio comunale n.ro 102 del 19/12/2000 e modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 15/02/2001;
Visti gli artt. 26 c. 1 lettere a) e i) - 79 - 81 del T.U.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L;
Visti i pareri favorevoli, ai sensi dell'art. 56 della L.R. 1/93 e s.m. e art. 17, comma 27, della L.R. 10/98, espressi:
per la responsabilità tecnica-amministrativa e contabile:
dal Responsabile del Settore Ragioneria e Finanza;
Udite le dichiarazioni di voto;
Con la seguente votazione:
- favorevoli n. 12
- contrari n. 3 (Tomasin, Franceschini, Facheris)
- astenuti n. 1 (Moser A.)
D E L I B E R A
· aliquota nella misura del CINQUE per mille (5‰) da applicare alle ABITAZIONI PRINCIPALI e agli ALTRI FABBRICATI;
· aliquota del SEIvirgolaCINQUE per mille (6,5‰) da applicare alle AREE FABBRICABILI;
· Il proprietario dell’immobile deve essere titolare di una concessione edilizia per interventi di cui alla Legge n.ro 457/78 lettere c), d) ed e);
· la base imponibile ai fini ICI in tali circostanze è rappresentata dall’area fabbricabile su cui insiste l’edificio in ristrutturazione valutata secondo i valori commerciali;
· qualora il fine lavori, o l’utilizzazione di fatto avvenga prima dei tre anni anche nel corso del 2009, la base imponibile cambia e dal valore dell’area fabbricabile si ritorna alla rendita catastale ed alla conseguente aliquota ICI ordinaria del 5 per mille;