IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) ALIQUOTA PER L'ANNO 2006

 

OMISSIS

D E L I B E R A

 

1. di confermare, per l'anno 2006, le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.):

2. di confermare a 200 (duecento euro) pari a 387254 Lire l'importo della DETRAZIONE ANNUALE prevista dalla legge (art.8 - 2° comma - D.leg.vo n. 504/92 e successive modificazioni) per l'ABITAZIONE PRINCIPALE e per i fabbricati ad essa assimilati ai sensi degli artt. 6 e 7 del Regolamento comunale e per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa e agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;

3. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente , a condizione che la stessa non risulti locata;

4. di determinare per l'anno 2006 in 50 Euro (lire 96814).= l'ulteriore detrazione (portando la detrazione ICI SULLA ABITAZIONE PRINCIPALE DA 200 Euro (lire 387254) a 250 Euro (lire 484068) prevista dall’art. 15 – comma 6 – .della legge 24.12.1993 n.ro 537 e successive modificazioni a favore dei cittadini che abbiano i seguenti requisiti:

- Il beneficiario della detrazione dovrà possedere esclusivamente unica unità immobiliare nel territorio comunale classificata o classificabile catastalmente nelle cat. A/2 (civile), A/3 (economica), A/4 (popolare), A/5 (ultra-popolare), A/7 (villini), A/11 (case tipiche del luogo) utilizzata direttamente come abitazione principale e purché abbia un valore catastale non superiore a 46500 Euro (£. 900356,25);

- Il beneficiario della detrazione dovrà possedere solo redditi derivanti da pensione sociale con riferimento all'intero nucleo familiare;

- Il beneficiario della detrazione dovrà appartenere a nucleo familiare come risultante da registro della popolazione residente il cui reddito (imponibile ai fini IRPEF) non superi complessivamente i seguenti importi:

nucleo familiare composto da 1 (una) persona Euro 10773.=

nucleo familiare composto da 2 (due) persone Euro 12313.=

nucleo familiare composto da 3 (tre) persone Euro 13928.=

nucleo familiare composto da 4 (quattro) persone Euro 14769.=

nucleo familiare composto da 5 (cinque) persone Euro 16007.=

nucleo familiare composto da 6 a più persone Euro 17224.=

- Il beneficiario della detrazione non dovrà possedere, con riferimento a tutti i componenti il nucleo familiare altri beni immobili sul territorio nazionale o all'estero con esclusione dell'unico garage o posto macchina al servizio dell'abitazione principale e di redditi dominicali aggiornati riferiti a terreni non edificabili per un ammontare non superiore a Euro 2,5 =;

- in caso di contitolarità sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale da tutti i possessori, la detrazione viene suddivisa in parti uguali alla quota di destinazione ad abitazione principale, prescindendo dalla rispettiva quota di possesso dei singoli titolari;

- per persona a carico si fa riferimento all'art. 12 del T.U. sull'imposta di reddito;

- per reddito imponibile si deve intendere quello risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata o dai modelli rilasciati dai datori di lavoro o dagli Enti che erogano la pensione;

- l'aumento della detrazione viene applicato in sede di versamento dell'imposta senza alcuna istanza preventiva e il funzionario responsabile della gestione dell'I.C.I., in sede di verifica dei versamenti, richiede agli interessati la documentazione comprovante il possesso dei requisiti previsti per l'aumento della detrazione e/o si avvale dei dati verificabili presso gli Uffici competenti (Ufficio Tavolare, Catasto, INPS, ecc.) Qualora tali documenti non vengano presentati entro il termine di trenta giorni dalla richiesta il contribuente perde il diritto alla agevolazione e si applicano le sanzioni e gli interessi previsti dall'art. 14 del Decreto Leg.vo n. 504/92. Stessi interessi e sanzioni si applicano ai contribuenti che, in base alla documentazione presentata o in base ai dati raccolti dall'Ufficio, non risultino in possesso dei requisiti richiesti per beneficiare dell'ulteriore detrazione.

  1. di dare atto che permane anche per l'anno 2006, ai sensi dell'art. 1 comma 5 della L. 449/97, l'aliquota dell'uno per mille (1‰) a favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero delle unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o archittettonico localizzati nei centri storici ovvero, sempre all'interno dei centri storici, interventi rivolti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L’aliquota agevolata è applicata alle unità immobiliari per la durata massima di tre anni d’imposta consecutivi calcolati dalla comunicazione di inizio lavori. Le condizioni per poter godere delle agevolazioni sono le seguenti:

  1. Il proprietario dell’immobile deve essere titolare di una concessione edilizia per interventi di cui alla Legge n.ro 457/78 lettere c), d) ed e);
  2. la base imponibile ai fini ICI in tali circostanze è rappresentata dall’area fabbricabile su cui insiste l’edificio in ristrutturazione valutata secondo i valori commerciali;
  3. qualora il fine lavori, o l’utilizzazione di fatto avvenga prima dei tre anni anche nel corso del 2006, la base imponibile cambia e dal valore dell’area fabbricabile si ritorna alla rendita catastale ed alla conseguente aliquota ICI ordinaria del 5 per mille;

OMISSIS