IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
- Il 31.12.2004 scade il termine per deliberare aliquote e tariffe dei tributi locali;
- con deliberazione n. 22 dd. 26.11.2003, esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto alla determinazione dell’aliquota ICI per l’anno 2004 nella maniera che segue:
- 4 per mille per le abitazioni principali e per gli altri fabbricati;
- 6 per mille per le aree edificabili;
- rispetto alla situazione economica dell’Ente non vi sono nuove o maggiori entrate di parte corrente tali da poter ritenere possibile la riduzione delle aliquote ICI e conseguentemente rinunciare al gettito ICI ormai consolidato mentre le esigenze di spesa correnti sono tali da rendere necessario una modifica delle aliquote;
Ritenuto pertanto che è di tutta evidenza che per la situazione finanziaria del Comune si rende necessaria provvedere ad una diversificazione delle aliquote che consenta di poter garantire un maggior gettito d’imposta per l’anno 2005;
Visto il D.L.gs 30.12.1992, n. 504 e s.m.i.;
Acquisiti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa e contabile ai sensi dell’art. 56 L.R. 1/93 così come modificato dall’art. 16 comma 6° della L.R. 10/98;
Con voti favorevoli 12 , astenuti n. 2 e contrari n. 0 su n. 14 consiglieri presenti e votanti, espressi con votazione palese in seduta pubblica,
D E L I B E R A
- Di determinare per l’anno 2005 l’aliquota ICI così come segue:
- Aliquota ordinaria 4 (quattro) per mille;
- Aliquota speciale 5 (cinque) per mille per gli immobili classificati ad uso abitativo (Gruppo catastale A) posseduti, sia da residenti che da non residenti, in aggiunta all’abitazione principale e le loro pertinenze (ad esempio C2, C6, C7, ecc.);
- Aliquota speciale 6 (sei) per mille per le aree edificabili;
dando contestualmente atto che la detrazione per l’abitazione principale rimane invariata a € 103,29 (centotre/29).
2. Di inviare copia della presente per opportuna conoscenza al Concessionario del Servizio di Riscossione ed al Consorzio ANCI-CNC per la fiscalità locale.
3. Di pubblicare per estratto la presente deliberazione nella Gazzetta Ufficiale.
4. Di dare evidenza, ai sensi dell’art. 5 comma 6 della L.R. 13/1993, che avverso la presente deliberazione è ammessa opposizione alla Giunta comunale ex art. 52 comma 13 della L.R. 1/1993 e ss. mm. durante il periodo di pubblicazione, nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex art. 8 del DPR 1199/1971 entro 120 giorni, nonché, alternativamente al ricorso straordinario, ricorso giurisdizionale avanti al TRGA di Trento ex art. 2 lett. b) della L. 1034/1971 entro 60 giorni da parte di chi abbia un interesse concreto e attuale.