Estratto del verbale di deliberazione del Consiglio comunale del Comune di Fondo (TN) n° 54 del 21 dicembre 2004
Oggetto: |
Approvazione aliquote I.C.I. e detrazioni per l’anno 2005. |
Viste le disposizioni di cui all’art. 52 e 59 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 relativa alla potestà regolamentare del Comune per la disciplina dell’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), di cui al D.Lgs. n. 504/92 e successive modifiche;
Sentita la proposta del Sindaco di confermare, anche per l’anno 2005, ai sensi dell’art. 2 del vigente Regolamento I.C.I., l’aliquota del 5 (cinque) per mille, già in vigore negli anni precedenti;
Preso atto che le rendite catastali da assumere a base imponibile per il calcolo dell’imposta vengono rivalutate del 5% a partire dall’anno 1997;
Considerato che la detrazione per abitazione principale deliberata dal Comune di Fondo è sempre stata la minima di legge ed è invariata dal 1997 e che ad essa è sempre stata abbinata l’aliquota del 5 per mille si ritiene pertanto opportuno aumentare, per l’anno 2005, la detrazione per l’abitazione principale portandola da Euro 103,30 ad Euro 120,00 con l’intento di iniziare un percorso di riduzione del prelievo di ICI afferente gli immobili destinati ad abitazione principale come ha operato l’Amministrazione finanziaria che nel frattempo ha infatti totalmente sottratto a tassazione il reddito proveniente dall’abitazione di residenza;
Ritenuto altresì, ai sensi dell'art. 52, comma 1 del D.Lgs. 446/97, di mantenere la possibilità di effettuare il versamento dell'imposta comunale sugli immobili - globalmente dovuta per l'anno 2005 - in un'unica soluzione dal 1° al 20 dicembre dell'anno di riferimento;
Dato atto che con gli accertamenti I.C.I. effettuati nel corso degli anni 2001, 2002 e 2003 è stata verificata e determinata con maggior precisione la base di soggettività passiva dell’imposta;
Considerato che, in relazione alle esigenze di bilancio, necessita garantire un’entrata I.C.I. almeno pari agli anni precedenti e dato atto che l’imposta stimata in entrata per il 2005 ammonta ad Euro 350.000,00 (oltre a proventi per accertamenti), in conformità ai programmi amministrativi da inserire nel bilancio di previsione in corso di predisposizione e di imminente approvazione;
Tenuto conto della necessità di reperire in proprio risorse finanziarie per compensare i minori trasferimenti della Provincia previsti dalle norme sulla finanza locale, a fronte di aumento delle spese correnti, in particolare per oneri per nuove assunzioni di personale e per rate di mutui da assumere per la realizzazione di opere pubbliche, oltre a minori entrate per la vendita del legname, soggetta ancora alla stagnazione del settore;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il D.P.G.R. 27.02.1995, n. 4/L così come modificato con L.R. 23.10.1998, n. 10;
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnico-amministrativa e contabile resi rispettivamente dal Responsabile del Servizio Tributi e dal Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 56 della L.R. 04.01.1993, n. 1, così come modificato dall’art. 16, comma 6 della L.R. 23.10.1998, n. 10;
Accertata la propria competenza ad assumere il presente provvedimento;
Con voti favorevoli n. 09, contrari nessuno ed astenuti nessuno su n. 09 Consiglieri presenti e votanti, resi per alzata di mano ed accertati dal Presidente con l’ausilio degli scrutatori designati ad inizio seduta;
1. Di confermare (come per tutti gli anni passati), per le ragioni esposte in premessa ed ai sensi dell’art. 2 del Regolamento per l’applicazione dell’I.C.I., l’aliquota per l’anno 2005 nella misura del 5 (cinque) per mille.
2. Di stabilire, per l’anno 2005, la nuova detrazione di Euro 120,00 per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale.
3. Di mantenere, anche per l’anno prossimo, la possibilità che l’imposta comunale sugli immobili globalmente dovuta per l'anno 2005 possa essere pagata in un'unica soluzione dal 1° al 20 dicembre dell'anno di riferimento.
4. Di trasmettere copia del presente provvedimento all’Ufficio Tributi.
5. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 5 della L.R. 21.07.1993, nr. 13, avverso il presente provvedimento sono ammessi:
- Opposizione alla Giunta Comunale, durante il periodo di pubblicazione, art. 52 L.R. 1/93, art. 73 L.R. 3/94 e art. 13 L.R. 10/98;
- Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 28.11.1971 n. 1199;
- Ricorso giurisdizionale al T.R.G.A., entro 60 giorni ai sensi dell’art. 2 lettera b della L. 06.12.1971, n. 1034.