Novità  2010: l’introduzione della variante al P.R.G., ha comportato la ridefinizione dei valori delle aree fabbricabili in relazione alle nuove tipologie;

 

Nell’intento di agevolare i contribuenti, di seguito si riportano le seguenti note:

 

Aree fabbricabili: con Delibera di Giunta comunale n. 17 dd. 23.03.2010, sono stati fissati per l’anno d’imposta 2010 i seguenti valori:

 

ZONE DI PIANO REGOLATORE GENERALE (P.R.G.)

 

approvato con delibera della G.P. 348 del 26/02/2010

pubblicato sul BUR n.  10 dd. 09.03.2010

esecutività: 10.03.2010

valore medio base a metro quadrato

valore a metro quadrato per le aree soggette ad esproprio

lotto minimo (mq)

valore a metro quadrato per le aree inferiori al lotto minimo

art. 43

B1

Area residenziale di completamento estensiva 

€ 120,00

 

500,00

€ 60,00

art. 43

B2

Area residenziale di completamento intensiva

€ 120,00

 

500,00

€ 60,00

art. 44

C

Area residenziale estensiva

€ 120,00

 

500,00

€ 60,00

art. 53

D1

Aree produttive del settore secondario

€ 70,00

 

1500,00

€ 35,00

art. 53

D1

Aree produttive del settore secondario attuate attraverso P.A

€ 45,00

 

 

 

art. 54

D2

Aree produttive a servizio dell'agricoltura

€ 70,00

 

5000,00

€ 35,00

art. 55

D3

Commerciale integrata (A.C.I.) attuate attraverso P.A.

€ 45,00

 

 

 

art. 56

D4

Aree produttive a servizio stradale

€ 70,00

 

1500,00

€ 35,00

art. 57

D5

Impianti a servizio agricoltura

70,00

 

 

 

art. 63

F1

Attrezzature e servizi pubblici

€ 90,00

€ 9,00

 

 

art. 64

F2

Verde pubblico

€ 50,00

€ 5,00

 

 

art. 65

F3

Impianti sportivi

€ 50,00

€ 50,00

 

 

 NB: resta inteso che se la superficie è stata interessata da compravendita/donazione/successione ed il valore fissato nell’atto è superiore a quello determinato dal Comune si deve prendere come importo di riferimento quello indicato nell’atto.

 

Abitazione principale: esente (D.L. 93/08), attenzione, tale beneficio non si applica agli iscritti AIRE, che continuano a pagare l’imposta applicandosi la detrazione di 206,00 euro

 

Assimilazione ad abitazione principale (art. 7 Reg. ICI): le abitazioni concesse in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari, entro il  I° grado, seguono lo stesso trattamento delle abitazioni principali (esenzione) se nelle stesse il familiare ha stabilito la propria residenza e vi dimora abitualmente;

 

Pertinenze (art. 6 Reg. ICI): le agevolazioni per l’abitazione principale si estendono alle Categorie catastali C2 (depositi), C6 (autorimesse) e C7 (tettoie) purché appartenenti allo stesso fabbricato ovvero insistenti su fondi confinanti con il fabbricato. Nel caso che all’abitazione principale siano asservite più pertinenze, il beneficio del presente articolo (esenzione) è esteso ad una sola pertinenza.

 

Immobili inagibili (art. 8 Reg. ICI):  è prevista una riduzioni d’imposta del 50% per dichiarata inagibilità;

 

Comunicazione variazioni ICI (art. 9 Reg. ICI) : casi in cui risulti obbligatoria, deve essere presentata al Comune entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui ha avuto inizio il possesso dell’immobile oppure siano intervenute le variazioni previste e ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati.

 

Versamenti: effettuati secondo le due  modalità sotto riportate entro le rispettive scadenze:

c/c.p. 88757786  intestato a EQUITALIA TRENTINO SUDTIROL SPA  – DENNO–TN-ICI

effettuabili tramite F24 (il codice comune catastale di Denno è: D273)

Acconto:16.06.2010            Saldo:16.12.2010          Unica soluzione: 16.06.2010 (vers. minimo 10,00 euro)

 

Per i requisiti che determinano la ruralità dei fabbricati, gli interessati sono pregati rivolgersi direttamente agli uffici comunali

 

Anche per il 2010 è prevista l’esenzione dal pagamento dell’ ICI  per i  fabbricati detenuti ed utilizzati dalle  ONLUS  per attività non lucrative a carattere assistenziale, previdenziale, sanitario, didattico, ricettive, culturali, ricreative e sportive,   come previsto dall’art. 21 del Dlgs. 04.12.1997 n. 460.

 

Con deliberazione n. 33 di data 28 dicembre 2006, il Consiglio comunale di Denno aveva confermato le aliquote già applicate dal 2000  in poi, riportate di seguito:

Abitazione principale (AIRE) - Cat. A                  4  per mille (detr. Euro 206,00)

Abitazioni secondarie             - Cat. A                  6  per mille

Rimanenti Categorie e Terreni edificabili            5  per mille                                           

in forza dell’art. 2 del Reg. ICI, queste si applicano anche per l’annualità 2010

 

Per informazioni: è possibile rivolgersi all’Ufficio Tributi (addetta Megale Cristina) dal lunedì al giovedì  dalle ore 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 16.30 e il venerdì dalle ore 8.30 alle 12.00  – tel. 0461-655523. Utili notizie, compreso il regolamento e  le delibere,  sono presenti anche sul sito del Comune di Denno (www.comune.denno.tn.it) o sul sito dell’IFEL nella sezione ICI.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Riccarda Angeli