delibere C.C. n. 33 (aliquote 2007) e 34(valori aree edif. dal 01.01.2007) dd. 28.12.2006

del. C.C. n. 33 dd. 28.12.2006

OGGETTO: Determinazione per l’anno 2007, aliquote, detrazioni ed esenzioni dell’imposta comunale sugli immobili (Ici).

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Richiamate  le delibere consiliari  n. 15 e n. 16  dd. 20.05.1999, esecutive,   con cui si sollevava il problema dell’ esenzione dei fabbricati rurali dal pagamento dell’Ici e della sua generalizzazione all’interno di una realtà agricola come Denno,  e si impegnava l’Amministrazione comunale ad adottare per il futuro misure capaci di redistribuire  lo sforzo fiscale richiesto ai cittadini intervenendo “fermo restando il gettito attuale, sulla detrazione per l’abitazione principale e differenziando le aliquote ……”;

 

Osservato che l’art. 6, comma 2, del D.Lgs. 504/92 istitutivo dell’Ici, consente di diversificare  l’aliquota tra un minimo del 4 e il massimo del  7 per mille, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all’abitazione principale, o di alloggi non locati;

 

Osservato che l’art. 8, comma 3, del sopracitato Decreto permette ancora di ridurre al 50%  l’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, in alternativa di innalzare la detrazione minima di legge di Lire 200.000 a Lire 500.000 nel rispetto dell’equilibrio di bilancio; con il D.lgs. 15/12/1997 n. 446, art. 58 c. 3, la detrazione di Lire 500.000 può essere elevata fino alla concorrenza dell’imposta, in tal caso il Comune  non può stabilire un’aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute  a disposizione del contribuente;

 

  Considerato che ai sensi dell’art. 27, comma 8, della Legge  448/01 (legge finanziaria)  il termine per deliberare  le tariffe, le aliquote d'imposta per i tributi locali e per i servizi locali,  è stabilito in via ordinaria  entro la data fissata da norme statali – a livello locale deve leggersi “norme provinciali” - per la deliberazione del bilancio di previsione con la conclusione che per l’anno in corso detto termine scade il  31 dicembre 2006  e comunque prima dell’approvazione del bilancio;

 

Considerato che in mancanza di detta deliberazione si applicano le previsioni di  legge;

 

Sentita l’esposizione del Sindaco che,  date  le persistenti  difficoltà di bilancio, il restringimento dei trasferimenti provinciali e  i vincoli di contenimento della spesa dettati dal  patto di stabilità, ritiene di confermare sostanzialmente la manovra correttiva  e perequativa attuata gli scorsi anni   a partire dall’esercizio 2000 (vd. deliberazione n. 5 dd. 22.02.2000,  n. 41 dd. 12.12.2000,  n. 02 dd. 26.02.2002,  n. 43 dd. 23.12.2003,  n. 23 dd. 29.12.2003,  n. 19 dd. 29.12.2004 e n. 39  dd. 30.12.2005) che ha permesso di mantenere  il gettito storico Ici e garantire l’equilibrio del bilancio; sarebbe infatti azzardato elevare al massimo l’agevolazione sulla prima casa come richiesto dal cons. Bonn Luca, non avendo gli strumenti per quantificare gli effetti sul gettito globale; si assume peraltro l’ impegno per l’anno prossimo - potendo concretamente disporre del  personale per farlo - di  approntare una banca dati aggiornata in base alla quale   fare  finalmente  proiezioni di gettito attendibili e fondate;  

 

Ricordato che la manovra attuata  diversifica le aliquote  fissando  l’aliquota ordinaria al 5 per mille, innalzando l’aliquota sulla categoria A, non abitazione principale, al 6 per mille e  mantenendo  quella per l’abitazione principale al minimo del  4 per mille,  con  corrispondente  aumento della detrazione per l’abitazione principale da Lire 200.000, di legge,  a  Lire 400.000;

 

Rilevato come a partire dal 01.01.2002 tutti gli importi  sono espressi in Euro,   e pertanto la detrazione per l’abitazione principale viene espressa nell’attuale  moneta di conto;

 

Ritenuto di confermare anche  per l’anno corrente, la possibilità prevista dall’art. 21 del D.lgs. 460/1997 di esentare dal pagamento dell’Ici,  i fabbricati detenuti ed utilizzati dalle ONLUS per attività non lucrative a carattere assistenziale, previdenziale, sanitario, didattico, ricettive, culturali, ricreative e sportive,  con effetti peraltro modesti sul gettito globale;

 

Udita la discussione che segue come riportata per esteso a verbale;   

 

Visto il Regolamento comunale per l’applicazione dell’Ici  approvato con delibera consiliare n. 8 dd. 23.02.1999 e successivamente  modificato;

 

Accertata  la propria competenza a deliberare in merito (art. 2 del Regolamento sopracitato);

 

Acquisiti  ai sensi dell’art. 56 della sopracitata  L.R.  1/93  come modificato dall’art. 16  della L.R.  23.10.1998 n. 10,  il parere tecnico amministrativo e il parere contabile del ragioniere comunale nonché funzionario responsabile Ici;

 

Con voti favorevoli  13, contrari  1 (Bonn Luca)  e astenuti  0,  espressi per alzata di mano dai 14 consiglieri presenti e votanti;

 

D E L I B E R A

 

  1.  Di  confermare le aliquote dell’imposta comunale sugli immobili (Ici) per l’anno d’imposta 2007   nella misura che segue:

- aliquota ordinaria:                                                                                              5 per mille

- aliquota per l’abitazione principale:                                                                     4 per mille

- aliquota abitazioni (cat. A) che non siano abitazione principale:                            6 per mille

 

  1. Di confermare per lo stesso anno la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, nella misura di  Euro 206,00 da utilizzare fino a concorrenza dell’imposta.

 

  1. Di esentare dal pagamento dell’imposta in argomento per l’anno 2007, i  fabbricati detenuti ed utilizzati dalle  ONLUS  per attività non lucrative a carattere assistenziale, previdenziale, sanitario, didattico, ricettive, culturali, ricreative e sportive,   come previsto dall’art. 21 del Dlgs. 04.12.1997 n. 460.

 

4.      Di dare atto che l’applicazione delle predette aliquote, detrazioni ed esenzioni,  è tale da garantire il mantenimento del gettito attuale pari a presunti  €uro  125.000,00 (accertato 2005).

 

5.      Di rilevare come  il presente provvedimento divenga esecutivo a pubblicazione avvenuta, dopodichè sarà trasmesso al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento per le politiche fiscali, tramite posta elettronica (indirizzo: dpf.federalismofiscale@finanze.it) per la pubblicazione  ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 1 lettera s) del D.Lgs. 506/99.

 

6.      Di evidenziare  ai sensi dell’art. 4 della L.P. 23/92  che avverso la presente deliberazione è ammessa opposizione alla Giunta municipale durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni singolo cittadino, ex art. 79, comma 5, del T.U. delle Leggi regionali sull’Ordinamento dei Comuni approvato con DpReg 01.02.2005 n. 3/L, nonché  ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ex art. 8 del D.P.R.  24.11.1971 nr. 1199, entro 120 giorni, ovvero giurisdizionale avanti al TRGA di Trento, ex art. 2 lett. B) della Legge 06.12.1971 nr. 1034 entro 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.

 

del. C.C. 34 dd. 28.12.2006

OGGETTO:      IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI. AGGIORNAMENTO DEI VALORI DELLE AREE FABBRICABILI E DEL RELATIVO METODO DI CALCOLO A DECORRERE DAL 01.01.2007

 

 

PREMESSE

L’articolo 3 del Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili, approvato  con delibera del consiglio comunale n. 08  del 23.02.1999 rubricato “Determinazione dei valori per le aree fabbricabili” dispone che:

Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione, come stabilito nel comma 5 dell’art, 5 del Dlgs. 504/92,nell’intento di ridurre l’insorgenza di contenzioso, il Consiglio comunale fissa,ai sensi del comma 1, lettera g) dell’art. 59 del Dlgs 446/97, i valori da utilizzare ai fini del potere di accertamento.

Allo scopo di determinare i valori di cui al comma precedente il Consiglio comunale deve tenere in considerazione la destinazione urbanistica, gli indici di edificabilità, gli eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione ed i prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

Detti valori hanno effetto per l’anno di imposta in corso alla data di adozione del provvedimento stesso e, qualora non si deliberi diversamente, valgono anche per gli anni successivi”.

Con la medesima  delibera n. 8/1999 di cui sopra, veniva approvato un  metodo di calcolo per la determinazione del valore venale in comune commercio delle aree fabbricabili  nel rispetto  dei parametri individuati dall’art. 5, comma 5, del D.lgs. 30.12.1992 nr. 504, e  la tabella riepilogativa dei valori applicabili per le diverse aree site nel Comune di Denno  a partire dall’anno 1999, come risultanti dagli  allegati in calce al predetto Regolamento,  con l’avvertenza che  eventuali revisioni  alla predetta  metodologia di calcolo e ai  valori  risultanti dovranno formare oggetto di  nuova deliberazione consiliare. Detti valori sono stati oggetto di aggiornamento periodico in base alla previsione di cui al comma 4 del predetto art. 3 e in rapporto all’andamento dell’inflazione. Nell’elaborazione di tale procedura, si faceva riferimento al quadro normativo della Legge Provinciale 6/93 sugli espropri.  Detto quadro normativo è mutato da tempo in particolare non è più disponibile il valore convenzionale dell’edificazione (calcolato dalla Commissione provinciale espropri) per cui  necessita rivedere il  metodo di calcolo con una revisione dei valori, anche  per adeguarlo alle nuove previsioni di Piano e alle diverse  situazioni del mercato immobiliare.

Infatti la variante generale al Piano regolatore  adottata  in via definitiva dal  Commissario ad acta con provvedimento n. 2  dd. 10.02.2004,  approvata con   delibera della Giunta provinciale  n. 768  dd.  26 aprile 2005 ed esecutiva l’ 11 maggio 2005,   così come la variante di adeguamento alla normativa sul commercio approvata dalla Giunta provinciale con delibera n.  2226 dd. 27 ottobre 2006, hanno sostanzialmente modificato le norme tecniche di attuazione, introducendo nuove definizioni e nuovi parametri urbanistici.

Il  metodo di calcolo viene rivisto  mantenendo la metodologia precedentemente adottata; vengono in particolare  confermati i criteri e i parametri previsti, quali l’indice di fabbricabilità fondiaria, il valore convenzionale di edificazione viene sostituito da un valore medio di mercato, l’incidenza dell’area,  la previsione di un trattamento più favorevole in caso di area di dimensione inferiore al lotto minimo, la previsione di abbattimenti del valore in presenza di particolari situazioni (zone soggette a piani attuativi).

Necessita  inoltre meglio definire la portata di detti valori che divengono elementi di riferimento nell’accertamento solo in mancanza provata di atti di mercato.

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Ciò premesso,

Visto l’art. 59 del D.Lgs. 446/97 che stabilisce specificatamente i criteri e gli ambiti entro i quali i Comuni possono esercitare il proprio potere regolamentare in materia di imposta comunale sugli immobili, anche in deroga alla legge, ed in particolare il comma 1, lettera g);

Richiamata la propria delibera n. 08 del 23.02.1999  con la quale, ai  sensi della normativa sopra citata, è stato approvato il regolamento per l’applicazione dell’ICI nel Comune di Denno, e ss.mm.;

Visto il vigente  Piano Regolatore Generale come  risultante a seguito delle varianti, generale  2005 e  “produttiva-commerciale” 2006, i cui estremi sono riportati  in premessa;   

Richiamata  la   deliberazione  consiliare  n.08/1999  con la  quale  veniva  approvato il metodo di calcolo per la determinazione del valore delle aree  edificabili ai fini I.C.I., oggetto di successivi aggiornamenti in base ad indici ISTAT;

Preso atto che, mentre per i fabbricati ed i terreni agricoli la base imponibile deriva da un mero calcolo matematico basato sulle rendite catastali e/o reddito dominicale, per le aree fabbricabili il valore in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione deve tener conto dei seguenti parametri:

a) zona territoriale di ubicazione;

b) indice di edificabilità;

c) destinazione d’uso consentita;

d) oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione;

e) prezzi medi di mercato relativi ad aree aventi analoghe caratteristiche;

 

Sottolineato  che l’Amministrazione comunale intende elaborare uno strumento tecnico che consenta di individuare il valore venale in comune commercio delle aree fabbricabili presenti sul territorio comunale tenuto conto dei parametri di riferimento previsti dalla norma vigente e pur mantenendo la metodologia adottata risulti conforme alle nuove norme tecniche di attuazione del vigente strumento urbanistico;

Ribadito  che lo strumento così predisposto consente di raggiungere un duplice obiettivo e cioè fornire al cittadino-contribuente la certezza circa il valore di riferimento per il calcolo dell’imposta comunale sugli immobili in mancanza di un valore commerciale altrimenti disponibile, nonché per l’Amministrazione comunale il dotarsi di un sistema che riduca il margine di discrezionalità ed aleatorietà dei valori e consenta altresì di contenere l’eventuale ricorso al contenzioso;

Ritenuto di dover ricorrere alle stime elaborate dall’Ufficio tecnico competente in materia, laddove il Piano Regolatore non individui i pertinenti indici di fabbricabilità fondiaria o l’applicazione del metodo porti a situazioni di sperequazione;

Atteso che l’adozione della presente delibera rientra nella competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 13, comma 3, lettera i) della L.R. 04.01.1993, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni, come peraltro disposto dall’art. 3 del  più volte richiamato Regolamento ICI;

Su proposta della Giunta comunale, visti:

- la L.R. 04.01.1993 n. 1 e s.m. e i.;

- il vigente  Statuto comunale;

- il Testo unico delle Leggi regionali sull’ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione Trentino - Alto Adige approvato con DPGR 28.05.1999 n. 4/L e ss.mm.;

Visto il parere tecnico favorevole espresso dal Segretario comunale ai sensi dell’art. 56 della L.R. 04.01.1993, n. 1, come sostituito con l’art. 16 - comma 6 della L.R. 23.10.1998, n. 10;

Visto il parere favorevole relativo alla regolarità contabile del presente atto, espresso dal responsabile   del Servizio Finanziario;

Con voti FAVOREVOLI  14 , CONTRARI  0, ASTENUTI  0 , espressi per alzata di mano dai 14 consiglieri presenti e votanti,

 

D E L I B E R A

 

1.Di approvare ai fini dell’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili il metodo di calcolo per la determinazione del valore venale in “comune commercio al 1 ° gennaio dell’anno di imposizione” delle aree edificabili, tenuto conto dei parametri individuati dall’art. 5 del D.Lgs. 30.12.1992 n. 504 e precisamente:

-          la zona territoriale di ubicazione;

-          l’indice di edificabilità;

-          la destinazione d’uso consentita;

-          gli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione;

-          i prezzi medi rilevati dal mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

 

2.Di precisare e ciò ad integrazione del dettato di cui all’art. 3 del Regolamento Ici che non si fa luogo ad accertamento qualora l’imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello sopra determinato; si procederà comunque ad accertamento qualora sia stato indicato in atti di compravendita, donazione, dichiarazioni di successione, decreti di trasferimento del tribunale, in perizie di valore predisposte ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva prevista della’at. 7 della legge 28.12.2001 n. 448 e ss.mm. e proroghe, in sentenze passate in giudicato, o venga definito con enti finanziari dello Stato, un valore dell’area superiore rispetto a quello determinato ai sensi del punto precedente. Qualora il contribuente abbia dichiarato un valore delle aree fabbricabili in misura superiore a  quella che risulterebbe dell’applicazione dei valori sopradeterminati , allo stesso non compete alcun rimborso realtivamente all’eccederenza d’imposta versata a tale titolo.

 

3.Di dare atto che il regolamento come sopra approvato e che costituisce parte integrante del presente provvedimento, entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2007  a norma dell’art. 27 comma 8 della Legge 28.12.2001, n. 448 (Legge Finanziaria 2002), mentre le precisazioni di cui al punto 2 avendo natura di chiarimento  hanno valenza retroattiva.

 

4.Di dare evidenza, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.12.1992, n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi:

-    opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 54 - comma 3 bis - della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1 come sostituito con l’art. 17 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7;

-    ricorso straordinario entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;

-    ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni ai sensi dell’art. 2 - lettera b) della Legge 06.12.1971, n. 1034.

 

ZONE DI P.R.G. approvato con delibera della G.P. 768/05 e del. G.P. 2226/06

Val. a mq

Val. a mq aree sogg ad espr. 

Mq lotto minimo

Val. a mq  sup<lotto min

art. 70

B1

Area residenziale di completamento estensiva

 € 120,00

 

500,00

€ 60,00

art. 70

B2

Area residenziale di completamento intensiva

 € 120,00

 

500,00

€ 60,00

art. 71

C1

Area residenziale nuova estensiva

 € 120,00

 

600,00

€ 60,00

art. 71

C2

Area residenziale nuova intensiva

 € 120,00

 

600,00

€ 60,00

art. 74

D1

Aree produttive di livello locale attuate attraverso interventi singoli

 € 70,00

 

1500,00

€ 35,00

art. 74

D1

Aree produttive di livello locale attuate attraverso P.A

 € 45,00

 

 

 

art. 75

D2

Aree produttive dell'agricoltura

 € 70,00

 

5000,00

€ 35,00

art. 76

D3

Aree produttive a servizio stradale

 € 70,00

 

1500,00

€ 35,00

art. 76 bis

A.C.I.

Area commerciale integrata

 € 45,00

 

 

 

art. 86

F1

Attrezzature pubbliche

 

€ 9,00

 

 

art. 87

F2

Verde pubblico e attrezzato

 

€ 5,00

 

 

art. 88

F3

Impianti sportivi

 

€ 50,00