DELIBERA N. 29
DEL CONSIGLIO COMUNALE DI DATA 28/12/2006
Oggetto: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.): DETERMINAZIONE PER L’ANNO 2007.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che con
Considerato l’art. 4, comma 1, del D.L. 8 agosto 1996 n. 437, convertito con modificazioni dalla Legge 24 dicembre 1996 n. 556, in base al quale i Comuni possono deliberare un’aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per quelle locate, con contratto registrato, ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale.
Atteso che l’art. 3, comma 55, della L. 662/96, pur modificando l’art. 8 del D.Lgs. 504/92, fa salve le disposizioni del sopraccitato art. 4 comma 1 del D.L. 437/96, convertito con modificazioni dalla L. 556/96, così come sopra specificate.
Letto l’art. 6, comma 2, del D.Lgs. 504/92, così come modificato ed integrato dall’art. 3, comma 53, della L. 662/96, in base al quale l’aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all’abitazione principale, o di alloggi non locati.
Considerato che, ai sensi dell’art. 3 comma 55 della L. 662/96, a decorrere dall’anno 1997 l’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo può essere ridotta fino al 50 per cento o, in alternativa, l’importo di euro 103,29 previsto quale detrazione per l’abitazione principale, può essere elevato, fino ad euro 258,23, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio.
Atteso che tale detrazione, ai sensi dell’art. 3, comma 55, della L. 662/96, può essere estesa anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari (ovvero I.T.E.A.), consentendo quindi al Comune la possibilità di stabilire diverse detrazioni tra le varie tipologie previste.
Dato atto che con deliberazione consiliare n. 32 di data 20/12/2004, esecutiva ai sensi di legge, è stato adottato il Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili;
Considerato che l’art. 6 del succitato Regolamento, ai sensi dell’art. 59 comma 1 lettera d) del D.Lgs. 446/97, prevede l’estensione delle agevolazioni a una pertinenza dell’abitazione principale e che, quindi, la cantina o il box o il posto macchina coperto e scoperto ecc. che costituiscono pertinenza dell’abitazione principale usufruiscono dell’aliquota e, per la quota eventualmente non già assorbita dall’abitazione principale, della detrazione prevista per la stessa.
Considerato che l’art. 7, comma 1, del succitato Regolamento, ai sensi degli artt. 52 e 59 comma 1 lettera e) del D.Lgs. 446/97, prevede l’assimilazione ad abitazione principale, sia per quanto concerne l’aliquota che la detrazione prevista per la stessa, delle abitazioni concesse in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari, parenti e affini in linea retta entro il I° grado, purché nelle stesse il familiare abbia stabilito la propria residenza e vi dimori abitualmente.
Considerato che l’art. 7, comma 2, dello stesso Regolamento, ai sensi dell’art. 3, comma 56, della L. 662/96, prevede che le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente sono considerate abitazioni principali, a condizione che le stesse non risultino locate.
Rilevato che, ai sensi del combinato disposto dell’art. 6, comma 1, e dell’art. 8, comma 2, del D.Lgs. 504/92, la mancata adozione della presente delibera entro i termini di legge comporta automaticamente l’applicazione di un’unica aliquota ordinaria pari al 4 ‰ e di un’unica detrazione per l’abitazione principale pari ad € 103,29.
Ritenuto opportuno, per motivi di equa ripartizione del peso tributario e di perequazione fiscale, di non gravare indistintamente in uguale misura su tutti i soggetti passivi dell’imposta comunale sugli immobili, ma di incidere in modo differenziato sui soggetti che adibiscono direttamente l’unità immobiliare ad abitazione principale facendo ricadere su di loro un minor onere rispetto ad altre categorie, sulle unità immobiliari destinate ad attività economiche, ovvero per le categorie catastali classificate o classificabili A/10 (uffici e studi privati), C/1 (negozi e botteghe), C/3 (laboratori per arti e mestieri) e D, al fine di non incidere eccezionalmente su tali categorie e sulle aree fabbricabili.
Richiamata la propria deliberazione n. 28 del 27.12.2005 con la quale il Consiglio comunale ha determinato le aliquote e le detrazioni ai fini dell’I.C.I. per l’anno 2006.
Preso atto che si rende opportuno e necessario procedere a modificare le aliquote previste per gli anni scorsi, al fine di garantire un incremento del gettito percepito dal Comune di Dorsino, nell’intento di garantire il rispetto di equilibrio di bilancio di cui all’art. 8 del D.Lgs. 504/92.
Viste le proiezioni relative agli incassi ICI per l’anno 2007 effettuate dal responsabile del servizio Entrate delle Giudicarie esteriori in data 16.11.2006.
Riscontrato l’obbligo per il Comune di deliberare le tariffe e le aliquote di imposta per i tributi locali, ai sensi dell’art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000 n. 388 così come modificato dall’art. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001 n. 448, entro la data fissata per la deliberazione del bilancio di previsione.
Vista la circolare del Ministero dell’economia e finanze n. 3/DPF di data 16.04.2003, la quale disciplina le modalità per la pubblicazione delle deliberazioni di approvazione delle aliquote ICI.
Visto il comma 3, lettera i) dell’art. 26 del T.U.O.C. approvato con DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, il quale attribuisce al Consiglio comunale l’istituzione e l’ordinamento dei tributi, compresa la determinazione delle relative aliquote.
Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa e contabile ai sensi dell’art. 81 del T.U.O.C. approvato con DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L
Vista la deliberazione consiliare n. 32 di data 27.12.2005 di approvazione del bilancio di previsione anno 2006-2008, esecutiva ai sensi di legge.
Visto lo Statuto Comunale.
Visto il Testo Unico delle Leggi Regionali sull’ordinamento dei comuni approvato con DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L.
Con voti favorevoli n9 contrari n°2_, astenuti n°1, su n°12 presenti, espressi nella forma di legge,
DELIBERA
1. di stabilire nel 5 per mille, per l’anno 2007, l’aliquota ordinaria da applicarsi a tutti gli immobili ad eccezione di quelli soggetti alle aliquote elencate nei punti che seguono;
2. di stabilire nel 6 per mille per l’anno 2007 l’aliquota applicabile alle aree fabbricabili.
3. di confermare, per l’anno 2007 al 4 per mille l’aliquota ordinaria, presupposto d’imposta ai sensi dell’art 1 comma 2 del D.LGs 504/92, da applicarsi a:
§ l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale dalle persone fisiche soggetti passivi residenti nel Comune:
§ per un’unica unità immobiliare classificata o classificabile nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 che costituisce pertinenza dell’abitazione principale.
§ per le abitazioni assimilabili a quella principale:
- abitazioni concesse in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari, parenti e affini in linea retta entro il 1° grado, se nelle stesse il familiare ha stabilito la propria residenza e vi dimora abitualmente
- abitazioni possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da persone anziane o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate.
4. di confermare, per l’anno 2007, in euro 130,00 la detrazione prevista all’art. 8 comma 2 del D.Lgs. 504/92 e ss. mm. ed ii. per l’imposta dovuta:
a) per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale:
- dalle persone fisiche soggetti passivi residenti nel Comune;
- dai soci assegnatari di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel Comune;
- dalle persone anziane o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, per le abitazioni possedute a titolo di proprietà o di usufrutto, a condizione che le stesse non risultino locate;
b) per un’unica unità immobiliare classificata o classificabile nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 che costituisce pertinenza dell’abitazione principale, solo per la quota eventualmente non già assorbita dall’abitazione principale;
c) per le abitazioni concesse in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari, parenti e affini in linea retta entro il I° grado, se nelle stesse il familiare ha stabilito la propria residenza e vi dimora abitualmente;
5. di confermare, per l’anno 2007, la detrazione d’imposta spettante agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (I.T.E.A.) in euro 130,00, così come previsto dall’art. 8 comma 2 del D.Lgs. 504/92 e ss. mm. ed ii.;
6. di dare atto che la manovra combinata sopra esposta garantisce il rispetto dell’equilibrio di bilancio ed il conseguimento di un gettito superiore a quello dell’anno precedente;
7. di trasmettere, per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, copia della presente al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento per le politiche fiscali;
8. di dare atto che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 79, comma 3 del T.U.O.C. approvato con DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L., diverrà esecutiva a pubblicazione avvenuta.
9. di dare evidenza che, in attuazione all’art. 4, comma 4, della L.P. 30 novembre 1992 n. 23, contro il presente provvedimento è ammesso esperire:
a) opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta comunale ai sensi del art. 79 comma 4 del T.U.O.C. approvato con DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L.;
b) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi della legge 06.12.1971 n° 1034;
c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di conoscenza dello stesso, in alternativa alla possibilità indicata alla lettera b), ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n° 1199.
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