IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ANNO 2011

 

Il Comune di Commezzadura, per l’anno 2011, ha deliberato di applicare le aliquote e la detrazione per l’abitazione principale in ragione di:

 

Aliquota ordinaria

5  per mille

Aliquota per abitazione principale

4  per mille

Detrazione per abitazione principale stabilita dal Comune

   208,00

 

Con il Decreto Legge n. 93 del 27 maggio 2008 è stata disposta con alcune limitate eccezioni, l’esenzione dell’abitazione principale e delle sue relative pertinenze dal pagamento dell’imposta comunale sugli immobili a decorrere dall’anno 2008.   

Per abitazione principale si deve intendere l’unità immobiliare (di tipo abitativo, di solito contraddistinta dalle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7) all’interno delle quali il contribuente (proprietario, usufruttuario, titolare di diritto di abitazione ecc.) ha stabilito la propria residenza anagrafica. Sono state espressamente escluse dall’esenzione e quindi continueranno a pagare l’imposta le abitazioni principali contraddistinte da categorie catastali considerate di lusso (A/1, A/8 e A/9).

 

L’esenzione è estesa anche:

-          alle pertinenze dell’abitazione principale così come stabilito nel regolamento comunale:

a) orti di superficie complessiva non superiore a quella dell’abitazione principale, purché adiacente o in prossimità dell’abitazione principale stessa;

b) una (a scelta del contribuente) tra le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (ad esempio cantine, box, posti macchina coperti e scoperti) destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole al servizio dell’abitazione principale.

-          alle abitazioni concesse in uso gratuito dal possessore ai suoi parenti e affini in linea retta entro il primo grado, nonché fratelli e sorelle, purchè i beneficiari del comodato vi abbiano eletto la loro residenza anagrafica;

-          alle abitazione possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa abitazione non risulti locata.

 

RESIDENTI AIRE: i contribuenti  residenti all’estero (A.I.R.E.) hanno diritto alla detrazione per abitazione principale pari a €. 208,00  per l’unità immobiliare posseduta nel comune a condizione che la  stessa non risulti  locata e che l’interessato non usufruisca di tale agevolazione in altro Comune italiano. Si ricorda che per gli iscritti A.I.R.E l’aliquota da applicare è quella ordinaria.

 

ALIQUOTA AGEVOLATA PER ABITAZIONI LOCATE CON CONTRATTO REGISTRATO AD UN SOGGETTO CHE LE UTILIZZI COME ABITAZIONE PRINCIPALE:

Il punto 10 della risoluzione n. 12/DF del MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE DIPARTIMENTO DELLE FINANZE DIREZIONE FEDERALISMO FISCALE prot. n. 12677 dd. 05/06/2008 stabilisce che, con l’abrogazione del comma 4 del D.Lgs 504 del 1992 operata dal DECRETO LEGGE 27 maggio 2008, n. 93 non è più applicabile l’aliquota  agevolata per le unità immobiliari locate con contratto registrato a soggetto che le utilizzi come abitazione principale.

 

 

DICHIARAZIONE:

La dichiarazione I.C.I., nei casi in cui risulti obbligatoria (ad esempio per le compravendite di aree edificabili), deve essere presentata al Comune entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui ha avuto inizio il possesso dell’immobile oppure siano intervenute le variazioni previste e ha effetto anche per gli anni successivi, semprechè non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati.  I modelli e le relative istruzioni sono disponibili presso gli uffici comunali e sul sito internet www.comune.commezzadura.tn.it nella sezione modulistica tributi.

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TIPO DI MODELLO RICHIESTO                                                        COMUNALE/MINISTERIALE

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PAGAMENTO ANNUO MINIMO                                                                                           €. 12,00

ARROTONDAMENTI: I versamenti dovuti vanno effettuati arrotondando l’importo totale da versare all’Euro inferiore se la frazione è uguale o minore a 49 centesimi, all’Euro superiore se la frazione è di 50 centesimi o più.

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SCADENZA:                 L’ICI va pagata in una rata unica dal 1° al 16 dicembre 2011. Nel bollettino si devono barrare le caselle acconto e saldo. E’ comunque possibile effettuare il pagamento in due rate:  la prima entro il 16 giugno, la seconda dal 1° al 16 dicembre oppure in una rata unica entro il 16 giugno.

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METODI DI PAGAMENTO CONSENTITI:

F24 (CODICE ENTE C931 – CODICE TRIBUTO 3903 ICI PER LE AREE EDIFICABILI 3904 ICI PER GLI ALTRI FABBRICATI

BOLLETTINO DI C/C POSTALE N. 88756903 intestato a EQUITALIA TAA SUEDTIROL SPA  – COMMEZZADURA – TN – ICI

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DETERMINAZIONE DEI VALORI VENALI PER LE AREE FABBRICABILI

Il Consiglio Comunale e la Giunta hanno fissato i seguenti valori da utilizzare per l’anno 2011:

Destinazione urbanistica

Indice di edif.

Territorio di media valenza

(escluso l’abitato di Deggiano, Rovina e Masi di Mont)

 

 

AREE DA LOTTIZZARE

AREE LOTTIZZATE

Aree residenziali - Zona insed. di tipo B e C

1.50

   120,00

   144,00

Aree residenziali - Zona insed. di tipo D

1.50

   132,00

   156,00

Zone produttive

 

    60,00

   90,00

Aree per attrezzature ricettive ed alberghiere

 

   120,00

   144,00

Area Commerciale (Piano att. di Daolasa)

 

   132,00

   156,00

Centri Storici

 

€108,00

Aree per campeggi

 

 72,00

Aree per attrezzature di servizio

 

  36,00

Aree per attrezzature sportive e ricreative

 

  36,00

Piani Interrati  

(art. 22 Piano att. di Daolasa)

 

  78,00

 

 

 
Destinazione urbanistica

Indice di edif.

Territorio a valenza contenuta

(abitato di Deggiano, Rovina e masi di Mont)

Centri Storici

 

   84,00

 

TABELLA DEGLI ABBATTIMENTI

TIPOLOGIA DI AREA

Valore venale in % da applicare sul valore tabellare

TABELLA DEI VALORI VENALI RIDOTTI RISPETTO AL VALORE VENALE BASE

(= valore venale x moltiplicatore) MOLTIPLICATORI

Area inferiore al Lotto minimo o che non consente la distanza minima dai confini.

75%

0,75

Aree soggette a piani attuativi fino all’approvazione da parte del Consiglio comunale del piano.

60%

0,60

Area per edilizia economico popolare.

50%

0,50

Aree sprovviste di urbanizzazione.

75%

0,75

Aree in zone di servitù di passaggio di reti tecnologiche (acquedotto, fognatura, luce elettrica…).

Riducibile fino ad un massimo del 20%

0,80 max

Aree caratterizzate da forte pendenze, difficoltà di accesso, forma della particella particolarmente ridotta od irregolare.

Riducibile fino ed un max del 40%

0,60 max

Aree a rischio geologico classificate R3 dal PGUAP Provinciale

75%

0,75

 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Romina Angeli