ICI 2009
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 di data 18 dicembre 2008 è stata determinata per l’anno 2009 la seguente aliquota:
ALIQUOTA UNICA 4 PER MILLE (Aliquota ridotta)
da applicarsi sugli immobili ( qualsiasi sia la loro destinazione di utilizzo) e sulle aree fabbricabili.
ESENZIONI
Ai sensi dell’art.1 del Decreto Legge 27 maggio 2008 n.53, convertito in Legge 24 luglio 2008 n.126, sono escluse dall’Imposta Comunale sugli Immobili le unità immobiliari adibite ad abitazione principale nonché quelle ad esse assimilate ai sensi del vigente Regolamento Comunale ICI, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9. Si considerano parte integrante dell’abitazione principale le sue pertinenze, ancorché distintamente iscritte in catasto nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (ad es. cantine, box, posti macchina coperti e scoperti) fino ad un massimo di una unità immobiliare di pertinenza.
DETRAZIONI
Per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo, appartenenti alla categoria catastale A1, A2 e A9, si applica una DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE pari ad € 103,29
PAGAMENTO I.C.I. :
Il Regolamento I.C.I. del Comune di Cis prevede che l’imposta deve essere versata per l’anno in corso in due rate:
- La prima rata entro il 16 giugno 2009, pari al 50% dell’imposta dovuta calcolata sulla bese dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente;
- La seconda rata entro il 16 dicembre 2009, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno comprensiva dell’eventuale conguaglio sulla prima rata
E’ consentito il versamento dell’imposta in unica soluzione, entro il 16 giugno 2009.
Il versamento dell’imposta non è dovuto quando l’importo annuo complessivo risulta essere inferiore o uguale ad Euro 12,00.
MODALITA’ DI VERSAMENTO :
Il pagamento può essere eseguito utilizzando una delle seguenti modalità :
- sul c/c postale n. 88756739 intestazione 1^ riga EQUITALIA TAA-SUDTIROL SPA
intestazione 2^ riga CIS – TN – ICI
- utilizzando il modello F24
DICHIARAZIONE:
La dichiarazione I.C.I., nei casi in cui risulti obbligatoria, deve essere presentata al Comune entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui ha avuto inizio il possesso dell’immobile oppure siano intervenute le variazioni previste e ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati.
Cis 30 marzo 2009 IL SEGRETARIO COMUNALE
Rossi dott. Silvio