Deliberazione n. 33 dd. 21.12.2006

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ANNO 2007. DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE PER UNITA' IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE.

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

            Vista la delibera consiliare n. 34 dd. 19.12.2005 con la quale si determinavano le aliquote I.C.I. per l’anno 2006 e la detrazione per unità adibita ad abitazione principale.

 

            Visto l’art. 6 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, che è del seguente tenore:

“1. L'aliquota è stabilita dal comune, con deliberazione da adottare entro il termine per l’approvazione del bilancio di previsione. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota del 4 per mille, ferma restando la disposizione di cui all'articolo 84 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, come modificato dal decreto legislativo 11 giugno 1996, n. 336.

2. L'aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati; l'aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopi di lucro”.

 

            Visto l'art. 8, comma 2, del D.Lgs. 504/92 e s.m. che stabilisce una detrazione di € 103,29 dall'imposta dovuta per unità immobiliare adibita ad abitazione principale, intendendosi come abitazione principale quella in cui il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente. Tale detrazione può essere elevata fino a € 258,23, nel rispetto degli equilibri di bilancio, anche limitatamente alle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale, individuate con deliberazione del consiglio comunale.

 

            Vista la Circolare n. 10 del Servizio Enti Locali della Provincia Autonoma di Trento, datata 5.11.1998, con la quale l’Organo di vigilanza e tutela assume l’indirizzo di ritenere competenza del Consiglio Comunale la deliberazione delle aliquote d’imposta.

 

            Al fine di conseguire l'equilibrio della parte corrente del bilancio per l'anno 2007, l'Amministrazione comunale intende confermare l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille, nonché di adottare l'aliquota ridotta pari al 4 per mille per gli immobili destinati ad abitazione principale, compresa una pertinenza.

 

            Considerato che con la suddetta proposta viene mantenuto basso il carico fiscale su beni ritenuti di primaria necessità, come l’abitazione principale e le relative pertinenze, quali le autorimesse.

 

Ritenuto opportuno riconfermare anche per l'anno 2007 in € 155,00 la detrazione d’imposta per l’abitazione principale del contribuente compresa una pertinenza, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento comunale per l'applicazione dell'ICI, nonché per le abitazioni concesse in uso gratuito ai familiari entro il 1° grado, ai sensi dell'art. 7 del citato Regolamento.

 

Ritenuto altresì di confermare per l’anno 2007, ai sensi dell'art. 8 comma 3 del D.Lgs. 504/92, i soggetti in situazione di particolare disagio economico-sociale, a cui applicare una ulteriore detrazione di € 45,00 (portando quindi la detrazione ICI sulla abitazione principale da € 155,00 ad € 200,00), provvedendo ad aggiornare i limiti di reddito previsti per l’anno 2006 al fine di adeguare gli stessi all’aumento del costo della vita, e che posseggano i seguenti requisiti:

 

-          Il beneficiario della detrazione dovrà possedere esclusivamente unica unità immobiliare nel territorio comunale classificata o classificabile catastalmente nelle cat. A/2 (civile), A/3 (economica), A/4 (popolare), utilizzata direttamente come abitazione principale;

 

-          Il beneficiario della detrazione dovrà appartenere a nucleo familiare come risultante da registro della popolazione residente il cui reddito (imponibile ai fini IRPEF) non superi complessivamente i seguenti importi:

·         nucleo familiare composto da 1 (una) persona Euro 11.400.=

·         nucleo familiare composto da 2 (due) persone Euro 13.000.=

·         nucleo familiare composto da 3 (tre) persone Euro 14.500.=

·         nucleo familiare composto da 4 (quattro) persone Euro 15.600.=

·         nucleo familiare composto da 5 (cinque) persone Euro 17.100.=

·         nucleo familiare composto da 6 a più persone Euro 18.400.=

 

-          Il beneficiario della detrazione non dovrà possedere, con riferimento a tutti i componenti il nucleo familiare altri beni immobili sul territorio nazionale o all'estero con esclusione dell'unico garage o posto macchina al servizio dell'abitazione principale;

 

-          In caso di contitolarità sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale da tutti i possessori, la detrazione viene suddivisa in parti uguali alla quota di destinazione ad abitazione principale, prescindendo dalla rispettiva quota di possesso dei singoli titolari;

 

-          Per reddito imponibile si deve intendere quello risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata o dai modelli rilasciati dai datori di lavoro o dagli Enti che erogano la pensione;

 

-          L'aumento della detrazione viene applicato in sede di versamento dell'imposta senza alcuna istanza preventiva e il funzionario responsabile della gestione dell'I.C.I., in sede di verifica dei versamenti, richiede agli interessati la documentazione comprovante il possesso dei requisiti previsti per l'aumento della detrazione e/o si avvale dei dati verificabili presso gli Uffici competenti (Ufficio Tavolare, Catasto, INPS, ecc.) Qualora tali documenti non vengano presentati entro il termine di trenta giorni dalla richiesta il contribuente perde il diritto alla agevolazione e si applicano le sanzioni e gli interessi previsti dall'art. 14 del Decreto Leg.vo n. 504/92. Stessi interessi e sanzioni si applicano ai contribuenti che, in base alla documentazione presentata o in base ai dati raccolti dall'Ufficio, non risultino in possesso dei requisiti richiesti per beneficiare dell'ulteriore detrazione.

           

 

Si passa dunque alla votazione della proposta agli atti.

 

            Acquisiti i pareri dei responsabili delle strutture interessate in ordine alla sola regolarità tecnico-amministrativa e contabile, espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 56 della L.R. 1/93, come modificata dalla L.R. n. 10 dd. 23.10.1998, come risultanti dall’allegato al presente atto.

 

            Vista la L.R. 1/93 come modificata dalla L.R. 10/98.

 

Con voti favorevoli 9, 0 astenuti, 0 contrari su n. 9 presenti e votanti, espressi per alzata di mano ed accertati dagli scrutatori.


 

D E L I B E R A

 

1.    Di confermare per quanto esposto in premessa le aliquote I.C.I. per l'anno 2007 nei seguenti modi:

-          aliquota ordinaria nella misura del 5 (cinque) per mille;

-          aliquota ridotta del 4 (quattro) per mille per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale, compresa una pertinenza, del soggetto passivo e dei suoi familiari entro il 1° grado.

 

2.    Di confermare per l'anno 2007 la detrazione d'imposta per unità immobiliare adibita ad abitazione principale, compresa una pertinenza, del soggetto passivo e dei suoi familiari entro il 1° grado in € 155,00.

 

3.    Di determinare per l'anno 2007 in € 45,00 l'ulteriore detrazione (portando quindi la detrazione ICI sulla abitazione principale da € 155,00 ad € 200,00) a favore dei cittadini che posseggano i seguenti requisiti:

 

-          Il beneficiario della detrazione dovrà possedere esclusivamente unica unità immobiliare nel territorio comunale classificata o classificabile catastalmente nelle cat. A/2 (civile), A/3 (economica), A/4 (popolare), utilizzata direttamente come abitazione principale;

 

-          Il beneficiario della detrazione dovrà appartenere a nucleo familiare come risultante da registro della popolazione residente il cui reddito (imponibile ai fini IRPEF) non superi complessivamente i seguenti importi:

nucleo familiare composto da 1 (una) persona Euro 11.400.=

nucleo familiare composto da 2 (due) persone Euro 13.000.=

nucleo familiare composto da 3 (tre) persone Euro 14.500.=

nucleo familiare composto da 4 (quattro) persone Euro 15.600.=

nucleo familiare composto da 5 (cinque) persone Euro 17.100.=

nucleo familiare composto da 6 a più persone Euro 18.400.=

 

-          Il beneficiario della detrazione non dovrà possedere, con riferimento a tutti i componenti il nucleo familiare altri beni immobili sul territorio nazionale o all'estero con esclusione dell'unico garage o posto macchina al servizio dell'abitazione principale;

 

-          In caso di contitolarità sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale da tutti i possessori, la detrazione viene suddivisa in parti uguali alla quota di destinazione ad abitazione principale, prescindendo dalla rispettiva quota di possesso dei singoli titolari;

 

-          Per reddito imponibile si deve intendere quello risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata o dai modelli rilasciati dai datori di lavoro o dagli Enti che erogano la pensione;

 

-          L'aumento della detrazione viene applicato in sede di versamento dell'imposta senza alcuna istanza preventiva e il funzionario responsabile della gestione dell'I.C.I., in sede di verifica dei versamenti, richiede agli interessati la documentazione comprovante il possesso dei requisiti previsti per l'aumento della detrazione e/o si avvale dei dati verificabili presso gli Uffici competenti (Ufficio Tavolare, Catasto, INPS, ecc.) Qualora tali documenti non vengano presentati entro il termine di trenta giorni dalla richiesta il contribuente perde il diritto alla agevolazione e si applicano le sanzioni e gli interessi previsti dall'art. 14 del Decreto Leg.vo n. 504/92. Stessi interessi e sanzioni si applicano ai contribuenti che, in base alla documentazione presentata o in base ai dati raccolti dall'Ufficio, non risultino in possesso dei requisiti richiesti per beneficiare dell'ulteriore detrazione.


 

4.    Di riconoscere la presente deliberazione non soggetta a controllo ed esecutiva a pubblicazione avvenuta, ai sensi dell'art. 51 della L.R. 1/93 come modificata dalla L.R. 10/98.

 

5.    Di inviare al Dipartimento per le politiche fiscali - Roma la richiesta di pubblicazione della presente delibera, ciò ai sensi della Circolare del 16.04.2003 n. 3 del Ministero  dell'Economia e delle Finanze.

 

6.    Di dare evidenza, e ciò ai sensi dell’art. 5 della L.R. 31.07.1993, n. 13, al fatto che avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso amministrativo ex art. 97 comma 9, del D.P.G.R. 27.02.1995 n. 4/L durante il periodo di pubblicazione, nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ex art. 8 D.P.R. 24.11.1971 n. 1199, entro 120 giorni, ovvero giurisdizionale al T.R.G.A., ex art. 2, lett. B) della L. 06.12.1971 n. 1034, entro 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.