Delibera n. 34 dd. 19.12.2005
OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ANNO 2006. DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE PER UNITA' IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE.
IL CONSIGLIO COMUNALE
omissis.............
D E L I B E R A
1. Di confermare per quanto esposto in premessa le aliquote I.C.I. per l'anno 2006 nei seguenti modi:
- aliquota ordinaria nella misura del 5 (cinque) per mille;
- aliquota ridotta del 4 (quattro) per mille per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e dei suoi familiari entro il 1° grado.
2. Di confermare per l'anno 2006 la detrazione d'imposta per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e dei suoi familiari entro il 1° grado in € 155,00.
3. Di determinare per l'anno 2006 in € 45,00 l'ulteriore detrazione (portando quindi la detrazione ICI sulla abitazione principale da € 155,00 ad € 200,00) a favore dei cittadini che posseggano i seguenti requisiti:
- Il beneficiario della detrazione dovrà possedere esclusivamente unica unità immobiliare nel territorio comunale classificata o classificabile catastalmente nelle cat. A/2 (civile), A/3 (economica), A/4 (popolare), utilizzata direttamente come abitazione principale;
- Il beneficiario della detrazione dovrà appartenere a nucleo familiare come risultante da registro della popolazione residente il cui reddito (imponibile ai fini IRPEF) non superi complessivamente i seguenti importi:
nucleo familiare composto da 1 (una) persona Euro 11.100.=
nucleo familiare composto da 2 (due) persone Euro 12.600.=
nucleo familiare composto da 3 (tre) persone Euro 14.100.=
nucleo familiare composto da 4 (quattro) persone Euro 15.200.=
nucleo familiare composto da 5 (cinque) persone Euro 16.600.=
nucleo familiare composto da 6 a più persone Euro 17.900.=
- Il beneficiario della detrazione non dovrà possedere, con riferimento a tutti i componenti il nucleo familiare altri beni immobili sul territorio nazionale o all'estero con esclusione dell'unico garage o posto macchina al servizio dell'abitazione principale;
- In caso di contitolarità sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale da tutti i possessori, la detrazione viene suddivisa in parti uguali alla quota di destinazione ad abitazione principale, prescindendo dalla rispettiva quota di possesso dei singoli titolari;
- Per reddito imponibile si deve intendere quello risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata o dai modelli rilasciati dai datori di lavoro o dagli Enti che erogano la pensione;
- L'aumento della detrazione viene applicato in sede di versamento dell'imposta senza alcuna istanza preventiva e il funzionario responsabile della gestione dell'I.C.I., in sede di verifica dei versamenti, richiede agli interessati la documentazione comprovante il possesso dei requisiti previsti per l'aumento della detrazione e/o si avvale dei dati verificabili presso gli Uffici competenti (Ufficio Tavolare, Catasto, INPS, ecc.) Qualora tali documenti non vengano presentati entro il termine di trenta giorni dalla richiesta il contribuente perde il diritto alla agevolazione e si applicano le sanzioni e gli interessi previsti dall'art. 14 del Decreto Leg.vo n. 504/92. Stessi interessi e sanzioni si applicano ai contribuenti che, in base alla documentazione presentata o in base ai dati raccolti dall'Ufficio, non risultino in possesso dei requisiti richiesti per beneficiare dell'ulteriore detrazione.
4. Di riconoscere la presente deliberazione non soggetta a controllo ed esecutiva a pubblicazione avvenuta, ai sensi dell'art. 51 della L.R. 1/93 come modificata dalla L.R. 10/98.
5. Di inviare al Dipartimento per le politiche fiscali - Roma la richiesta di pubblicazione della presente delibera, ciò ai sensi della Circolare del 16.04.2003 n. 3 del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
6. Di dare evidenza, e ciò ai sensi dell’art. 5 della L.R. 31.07.1993, n. 13, al fatto che avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso amministrativo ex art. 97 comma 9, del D.P.G.R. 27.02.1995 n. 4/L durante il periodo di pubblicazione, nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ex art. 8 D.P.R. 24.11.1971 n. 1199, entro 120 giorni, ovvero giurisdizionale al T.R.G.A., ex art. 2, lett. B) della L. 06.12.1971 n. 1034, entro 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.