Delibera n. 18 dd. 28.12.2004

OGGETTO:  IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ANNO 2005. DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE PER UNITA' IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE.

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

 

            Vista la delibera consiliare n. 27 dd. 23.12.2003 con la quale si determinava l'aliquota e la detrazione per unità adibita ad abitazione principale per l'anno 2004;

 

            Visto l’art. 6 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, che è del seguente tenore:

“1. L'aliquota è stabilita dal comune, con deliberazione da adottare entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetto per l'anno successivo. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota del 4 per mille, ferma restando la disposizione di cui all'articolo 84 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, come modificato dal decreto legislativo 11 giugno 1996, n. 336.

2. L'aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati; l'aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopi di lucro”;

 

            Visto l'art. 8, comma 2, del D.Lgs. 504/92 e s.m. che stabilisce una detrazione di € 103,29 dall'imposta dovuta per unità immobiliare adibita ad abitazione principale, intendendosi come abitazione principale quella in cui il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente. Tale detrazione può essere elevata fino a € 258,23, nel rispetto degli equilibri di bilancio, anche limitatamente alle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale, individuate con deliberazione del consiglio comunale;

 

            Vista la Circolare n. 22 del 25.10.2004 della P.A.T. - Servizio Autonomie Locali, con la quale si precisa che il 31.12.2004 scade il termine per deliberare aliquote e tariffe dei tributi locali;

 

            Vista la Circolare n. 10 del Servizio Enti Locali della Provincia Autonoma di Trento, datata 5.11.1998, con la quale l’Organo di vigilanza e tutela assume l’indirizzo di ritenere competenza del Consiglio Comunale la deliberazione delle aliquote d’imposta;

 

            Al fine di conseguire l'equilibrio della parte corrente del bilancio per l'anno 2005, l'Amministrazione comunale intende fissare l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille, nonché di adottare l'aliquota ridotta pari al 4 per mille per gli immobili destinati ad abitazione principale;

 

            Considerato che con la suddetta proposta viene mantenuto basso il carico fiscale su beni ritenuti di primaria necessità, come l’abitazione principale e le relative pertinenze, quali le autorimesse;

 

Ritenuto opportuno riconfermare anche per l'anno 2005 in € 155,00 la detrazione d’imposta per l’abitazione principale del contribuente e sue pertinenze, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento comunale per l'applicazione dell'ICI, nonché quelle concesse in uso gratuito ai familiari entro il 1° grado, ai sensi dell'art. 7 del citato Regolamento;

 

Ritenuto altresì di individuare, ai sensi dell'art. 8 comma 3, i soggetti in situazione di particolare disagio economico-sociale, a cui applicare una ulteriore detrazione di € 45,00 (portando quindi la detrazione Ici sulla abitazione principale da
€ 155,00 ad € 200,00) e che posseggano i seguenti requisiti:

 

-          Il beneficiario della detrazione dovrà possedere esclusivamente unica unità immobiliare nel territorio comunale classificata o classificabile catastalmente nelle cat. A/2 (civile), A/3 (economica), A/4 (popolare), utilizzata direttamente come abitazione principale;

 

-          Il beneficiario della detrazione dovrà appartenere a nucleo familiare come risultante da registro della popolazione residente il cui reddito (imponibile ai fini IRPEF) non superi complessivamente i seguenti importi:

nucleo familiare composto da 1 (una) persona Euro 10.500.=

nucleo familiare composto da 2 (due) persone Euro 12.000.=

nucleo familiare composto da 3 (tre) persone Euro 13.400.=

nucleo familiare composto da 4 (quattro) persone Euro 14.500.=

nucleo familiare composto da 5 (cinque) persone Euro 15.800.=

nucleo familiare composto da 6 a più persone Euro 17.000.=

 

-          Il beneficiario della detrazione non dovrà possedere, con riferimento a tutti i componenti il nucleo familiare altri beni immobili sul territorio nazionale o all'estero con esclusione dell'unico garage o posto macchina al servizio dell'abitazione principale;

 

-          In caso di contitolarità sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale da tutti i possessori, la detrazione viene suddivisa in parti uguali alla quota di destinazione ad abitazione principale, prescindendo dalla rispettiva quota di possesso dei singoli titolari;

 

-          Per reddito imponibile si deve intendere quello risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata o dai modelli rilasciati dai datori di lavoro o dagli Enti che erogano la pensione;

 

-          L'aumento della detrazione viene applicato in sede di versamento dell'imposta senza alcuna istanza preventiva e il funzionario responsabile della gestione dell'I.C.I., in sede di verifica dei versamenti, richiede agli interessati la documentazione comprovante il possesso dei requisiti previsti per l'aumento della detrazione e/o si avvale dei dati verificabili presso gli Uffici competenti (Ufficio Tavolare, Catasto, INPS, ecc.) Qualora tali documenti non vengano presentati entro il termine di trenta giorni dalla richiesta il contribuente perde il diritto alla agevolazione e si applicano le sanzioni e gli interessi previsti dall'art. 14 del Decreto Leg.vo n. 504/92. Stessi interessi e sanzioni si applicano ai contribuenti che, in base alla documentazione presentata o in base ai dati raccolti dall'Ufficio, non risultino in possesso dei requisiti richiesti per beneficiare dell'ulteriore detrazione;

           

            Preso atto che il minor gettito derivante dalla detrazione sopraccitata per l'anno 2005 in Euro 155,00 e dall'aumento ad Euro 200,00 per le particolari categorie di soggetti, viene compensato dall'aumento di gettito derivante dall'incremento dell'aliquota al 5 per mille per gli immobili diversi dall'abitazione principale, garantendo quindi gli equilibri di bilancio;

 

Sentita la discussione come riportata a verbale ed in particolare le richieste del consigliere Delladio Michele il quale propone di introdurre e votare le seguenti modifiche:

a)      introduzione dell'ulteriore categoria A7 (villino) tra quelle già previste in proprosta;

b)      introduzione - nel caso di presenza in famiglia di un disabile - di aumenti delle fasce di reddito utili a consentire la fruizione della maggior detrazione di € 45,00 in relazione alla percentuale di invalidità, intesa come invalidità generale, nel modo seguente: aumento del 50% della fascia di reddito se invalidità al 100% e poi l'aumento è in proporzione alla diversa minore percentuale di invalidità; se l'invalidità è del 50% l'aumento della fascia di reddito sarà del 25% ecc.

 

Acquisito seduta state il parere favorevole del segretario, in relazione alle proprie competenze.

Dopo ampia discussione il sindaco decide di mettere in votazione tale proposta di modifica prima di passare alla votazione della proposta agli atti.

 

            Con voti 4 favorevoli, 0 contrari e 10 astenuti (Nardin Franco, Zanotelli Alessandro,Savoi Fabio, Nicolodi Remo, Ferretti Gianna, Nicolodi Aldo, Telch Thomas, Zanotelli Clelia, Gottardi Angelo, Paolazzi Giovanna) la proposta viene respinta.

 

Si passa dunque alla votazione della proposta agli atti

 

            Acquisiti i pareri dei responsabili delle strutture interessate in ordine alla sola regolarità tecnico-amministrativa e contabile, espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 56 della L.R. 1/93, come modificata dalla L.R. n. 10 dd. 23.10.1998, come risultanti dall’allegato al presente atto.

 

            Vista la L.R. 1/93 come modificata dalla L.R. 10/98.

 

Con voti favorevoli 10, 0 astenuti, 4 contrari (Alessandro Lettieri, Bogo Moreno, Gottardi Giorgio, Delladio Michele) espressi per alzata di mano ed accertati dagli scrutatori

 

 

D E L I B E R A

 

1.    Di determinare per quanto esposto in premessa le aliquote I.C.I. per l'anno 2005 nei seguenti modi:

-          aliquota ordinaria nella misura del 5 (cinque) per mille;

-          aliquota ridotta del 4 (quattro) per mille per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale del soggetto passivo.

 

2.    Di confermare per l'anno 2005 la detrazione d'imposta per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e dei suoi familiari entro il 1° grado in € 155,00.

 

3.    Di determinare per l'anno 2005 in € 45,00 l'ulteriore detrazione (portanto quindi la detrazione Ici sulla abitazione principale da € 155,00 ad € 200,00) a favore dei cittadini che posseggano i seguenti requisiti:

 

-          Il beneficiario della detrazione dovrà possedere esclusivamente unica unità immobiliare nel territorio comunale classificata o classificabile catastalmente nelle cat. A/2 (civile), A/3 (economica), A/4 (popolare), utilizzata direttamente come abitazione principale;

 

-          Il beneficiario della detrazione dovrà appartenere a nucleo familiare come risultante da registro della popolazione residente il cui reddito (imponibile ai fini IRPEF) non superi complessivamente i seguenti importi:

nucleo familiare composto da 1 (una) persona Euro 10.500.=

nucleo familiare composto da 2 (due) persone Euro 12.000.=

nucleo familiare composto da 3 (tre) persone Euro 13.400.=

nucleo familiare composto da 4 (quattro) persone Euro 14.500.=

nucleo familiare composto da 5 (cinque) persone Euro 15.800.=

nucleo familiare composto da 6 a più persone Euro 17.000.=

 

-          Il beneficiario della detrazione non dovrà possedere, con riferimento a tutti i componenti il nucleo familiare altri beni immobili sul territorio nazionale o all'estero con esclusione dell'unico garage o posto macchina al servizio dell'abitazione principale;

 

-          In caso di contitolarità sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale da tutti i possessori, la detrazione viene suddivisa in parti uguali alla quota di destinazione ad abitazione principale, prescindendo dalla rispettiva quota di possesso dei singoli titolari;

 

-          Per reddito imponibile si deve intendere quello risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata o dai modelli rilasciati dai datori di lavoro o dagli Enti che erogano la pensione;

 

-          L'aumento della detrazione viene applicato in sede di versamento dell'imposta senza alcuna istanza preventiva e il funzionario responsabile della gestione dell'I.C.I., in sede di verifica dei versamenti, richiede agli interessati la documentazione comprovante il possesso dei requisiti previsti per l'aumento della detrazione e/o si avvale dei dati verificabili presso gli Uffici competenti (Ufficio Tavolare, Catasto, INPS, ecc.) Qualora tali documenti non vengano presentati entro il termine di trenta giorni dalla richiesta il contribuente perde il diritto alla agevolazione e si applicano le sanzioni e gli interessi previsti dall'art. 14 del Decreto Leg.vo n. 504/92. Stessi interessi e sanzioni si applicano ai contribuenti che, in base alla documentazione presentata o in base ai dati raccolti dall'Ufficio, non risultino in possesso dei requisiti richiesti per beneficiare dell'ulteriore detrazione.

 

4.    Di riconoscere la presente deliberazione non soggetta a controllo ed esecutiva a pubblicazione avvenuta, ai sensi dell'art. 51 della L.R. 1/93 come modificata dalla L.R. 10/98.

 

5.    Di inviare al Dipartimento per le politiche fiscali - Roma la richiesta di pubblicazione della presente delibera, ciò ai sensi della Circolare del 16.04.2003 n. 3 del Ministero  dell'Economia e delle Finanze.

 

6.    Di dare evidenza, e ciò ai sensi dell’art. 5 della L.R. 31.07.1993, n. 13, al fatto che avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso amministrativo ex art. 97 comma 9, del D.P.G.R. 27.02.1995 n. 4/L durante il periodo di pubblicazione, nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ex art. 8 D.P.R. 24.11.1971 n. 1199, entro 120 giorni, ovvero giurisdizionale al T.R.G.A., ex art. 2, lett. B) della L. 06.12.1971 n. 1034, entro 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.