COMUNE DI CAVALESE (TN)

 

Estratto deliberazione del Consiglio Comunale nr. 66 dd. 20.12.2007.

 

OGGETTO:     Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) - D.Lgs. 504/1992 e ss.mm. ed int.. Determinazione aliquote e detrazioni per l’anno 2008.

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

           

DELIBERA

 

1.      di determinare, per l’anno 2008, le aliquote per l’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) nella seguente misura:

 

Ø   aliquota ordinaria pari al 5 per mille per tutti gli immobili (fabbricati ed aree) diversi da quelli soggetti alle aliquote di seguito indicate;

 

Ø    aliquota agevolata pari al 4 per mille

 

·        per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo;

 

·        per le unità immobiliari assimilate ad abitazione principale da Regolamento o a norma di Legge, come di seguito elencate:

 

§         unità immobiliare concessa in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari, purché parenti in linea retta o collaterale entro il II grado (padre/figlio - nonno/nipote - fratelli), se il familiare ha ivi stabilito la propria residenza e vi dimora abitualmente;

§         unità immobiliare che a seguito di provvedimento giudiziale o consensuale di separazione o divorzio, sia assegnata ad uno dei due coniugi come abitazione famigliare, anche per la quota di possesso del coniuge non assegnatario;

§         unità immobiliare posseduta esclusivamente a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, da cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato, iscritti all’AIRE, a condizione che la stessa non risulti locata e avendo riguardo ad una sola unità immobiliare con destinazione abitativa e sue pertinenze su tutto il territorio italiano;

§         unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

§         unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

§         unità immobiliari locate con contratto registrato, se nelle stesse il locatario ha stabilito la propria residenza e vi dimora abitualmente (anche nel caso di immobili concessi in locazione “semplice” dagli Istituti autonomi per le case popolari);

 

§         unità immobiliari appartenenti agli Istituti autonomi per le case popolari regolarmente assegnati, con patto di futura vendita e riscatto, a soggetto che le utilizzi come abitazione principale;

§         pertinenze (cantine, box, posti macchina), classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, destinate ed utilizzate in modo durevole a servizio dell’abitazione principale, o ad immobile assimilato ad abitazione principale da Regolamento o a norma di Legge, e comunque di cui ai punti precedenti.

 

Ø     aliquota maggiorata pari al 7 per mille per gli alloggi e relative pertinenze non adibiti ad abitazione principale, indipendentemente dal fatto che siano destinati alla locazione, alla vendita, o tenuti a disposizione per villeggiatura o altro, ad esclusione delle abitazioni che scontano l’aliquota ridotta.

 

2.      di determinare, per l’anno 2008, la detrazione per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale nell’importo di € 154,94 annui.

La detrazione deve essere rapportata al periodo di possesso e, nel caso di più contribuenti dimoranti nell’abitazione, deve essere divisa in parti uguali tra gli stessi. Se dall’imposta dovuta sull’immobile principale residui una parte di detrazione, questa deve essere detratta dall’imposta dovuta sulle eventuali pertinenze dell’immobile principale. La detrazione suddetta si applica indistintamente:

 

·        per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo;

 

·        per le unità immobiliari assimilate ad abitazione principale da Regolamento o a norma di Legge, come di seguito elencate:

 

§         unità immobiliare concessa in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari, purché parenti in linea retta o collaterale entro il II grado (padre/figlio - nonno/nipote - fratelli), se il familiare ha ivi stabilito la propria residenza e vi dimora abitualmente;

§         unità immobiliare che, a seguito di provvedimento giudiziale o consensuale di separazione o divorzio, sia assegnata ad uno dei due coniugi come abitazione famigliare, anche per la quota di possesso del coniuge non assegnatario;

§         unità immobiliare posseduta esclusivamente a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, da cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato, iscritti all’AIRE, a condizione che la stessa non risulti locata e avendo riguardo ad una sola unità immobiliare con destinazione abitativa e sue pertinenze su tutto il territorio italiano;

§         unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

§         unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

§         unità immobiliari appartenenti agli Istituti autonomi per le case popolari regolarmente assegnati sia con patto di futura vendita e riscatto che con contratto di locazione semplice a soggetto che le utilizzi come abitazione principale.

 

3.      di determinare, per l’anno 2008, l’elevazione della detrazione, fino al limite massimo di € 258,23 annui,  per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi che oltre al reddito derivante dall’abitazione principale, abbiano quale reddito del proprio nucleo familiare, solo una pensione sociale o un assegno sociale, ovvero una sola pensione integrata al minimo, e di coloro che, comunque, siano assistiti in modo permanente dal Comune o da altri Enti, attraverso un’assistenza di tipo economico.