COMUNE DI CAVALESE (TN)
Estratto deliberazione del Consiglio Comunale nr. 60 dd. 30.12.2005
OGGETTO: Imposta comunale sugli immobili – D. Lgs. 30.12.1992 n. 504 e ss.mm. Determinazione delle aliquote e della detrazione per l’abitazione principale per l’anno 2006.
DELIBERA
1. di determinare per l’anno 2006, le aliquote dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), nella seguente misura:
a. aliquota ordinaria del 5 per mille da applicarsi a tutti gli immobili (fabbricati ed aree) ad eccezione di quelli soggetti alle aliquote di seguito indicate;
b. aliquota ridotta del 4 per mille
b.1. in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per le sole unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale;
b.2. per le unità immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;
b.3. per le abitazioni possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;
b.4 per le unità immobiliari qualificabili come pertinenze, ai sensi dell’art. 817 del Codice Civile, che costituiscono pertinenza della stessa, come previsto dai commi 12 e 13 della Legge 23.12.1999 n. 488, ovvero cose immobili, diverse da quelle ad uso abitativo, classificate o classificabili nelle categorie C2, C6, C7, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale,
nonché per effetto di quanto previsto dal Regolamento approvato con delibera consiliare n. 72/98, modificato con deliberazione n. 5/2002:
b.5 per le abitazioni concesse in uso gratuito dal soggetto passivo a parenti in linea retta entro il secondo grado e collaterale entro il terzo grado, se nelle stesse il parente in questione ha stabilito la propria residenza e vi dimora abitualmente.
c. aliquota maggiorata del 7 per mille da applicarsi per gli alloggi posseduti in aggiunta all’abitazione principale, indipendentemente dal fatto che siano destinati alla locazione, alla vendita o tenuti a disposizione per la villeggiatura o altro, con esclusione delle abitazioni individuate alla precedente lettera b), che scontano l’aliquota ridotta;
d. aliquota delle pertinenze identica a quella dell’immobile principale;
2. di determinare per l’anno 2006, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio, in euro 154,94, la misura della detrazione per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, da applicarsi indistintamente per:
a. le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo;
b. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
c. gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari, in quanto posseduti come abitazione principale;
d. per le abitazioni possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;
e. per le unità immobiliari qualificabili come pertinenze ai sensi dell’art. 817 del Codice Civile, diverse da quelle ad uso abitativo, classificate o classificabili nelle categorie C2, C6, C7, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ovvero che costituiscono pertinenza dell’abitazione stessa, come previsto dai commi 12 e 13 della Legge 23.12.1999, n. 488, solo per la quota eventualmente non già assorbita dall’abitazione principale.
nonché per effetto di quanto previsto dal Regolamento approvato con delibera consiliare n. 72/98, modificato con deliberazione n. 5/2002:
f. per le abitazioni concesse in uso gratuito dal soggetto passivo a parenti in linea retta entro il secondo grado e collaterale entro il terzo grado, se nelle stesse il parente in questione ha stabilito la propria residenza e vi dimora abitualmente;
3. di fissare, inoltre, sempre per l'anno
- coloro che, oltre al reddito derivante dall’abitazione principale, abbiano quale reddito del proprio nucleo familiare, solo una pensione sociale o un assegno sociale, ovvero una sola pensione integrata al minimo, e coloro che, comunque, siano assistiti in modo permanente dal Comune o da altri Enti, attraverso l’assistenza di tipo economico.